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Integrazione al reddito per dipendenti in cassa integrazione covid19

Adempimenti del datore di lavoro

11/08/2020 da Ufficio stampa

La Giunta provinciale di Trento ha approvato con deliberazione n. 1095 del 3 agosto 2020 la concessione di un sostegno integrativo del reddito, aggiuntivo a quello assegnato dallo Stato, a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro (in cassa integrazione – assegno ordinario – cassa in deroga) a seguito del blocco temporaneo delle attività economiche conseguente l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

La misura, che tende anche a preservare il tessuto produttivo del territorio, sarà riconosciuta dall'Agenzia del Lavoro, attraverso un sostegno al reddito aggiuntivo a quello assegnato dallo Stato a favore dei lavoratori sospesi per una soglia minima di 300 ore semestrali nel corso di quest'anno. I lavoratori devono svolgere la propria attività presso sedi legali o operative localizzate in provincia di Trento per tutto il periodo per cui l’integrazione salariale è riconosciuta

Il sostegno non può essere richiesto nel caso in cui il lavoratore sia beneficiario dell’attualizzazione della quota A dell’Assegno unico provinciale, secondo la disciplina stabilita dall’art. 25 della legge provinciale n. 3/2020.

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L’accesso alla misura avviene su domanda del lavoratore esclusivamente in modalità telematica, seguendo le indicazioni fornite da Agenzia del lavoro.

 

PER I DATORI DI LAVORO

Al fine dell’inoltro con successo della domanda da parte del lavoratore, alla stessa deve necessariamente essere allegata, mediante caricamento sul sistema informativo, un’attestazione rilasciata dal datore di lavoro che certifica le informazioni richieste dall’Avviso relative alle ore di sospensione maturate nel I semestre dell’anno. Tale attestazione dovrà essere fornita dal datore di lavoro direttamente al lavoratore che abbia maturato le 300 ore minime di sospensione nel semestre, allegata alle buste paga del mese di agosto o di settembre 2020 o mediante altra modalità ritenuta idonea. 

 

La presentazione della domanda per i sospesi del I semestre deve avvenire entro il 31 ottobre 2020. Si invita a presentare richiesta del sostegno solo quando in possesso dell’attestazione sopra citata, che sarà fornita al lavoratore secondo le modalità descritte.

 

Sarà possibile presentare la richiesta del sostegno con le seguenti tempistiche:

  • a partire dal giorno 11 agosto 2020 ed entro le ore 12.30 del 31 ottobre 2020, per i sospesi dal lavoro nel primo semestre.
  • dal 1 gennaio 2021 ed entro le ore 12.30 del 28 febbraio 2021, per i sospesi del secondo semestre.

 

Per ulteriori informazioni di dettaglio sull’intervento e per visualizzare il testo integrale dell’Avviso è sufficiente collegarsi al seguente link:

Agenzia del Lavoro