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L'agente di commercio e il patto di non concorrenza post contrattuale

L'accettazione del patto comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale

21/07/2021

L’art. 1751 bis del codice civile disciplina un aspetto che trova spesso ampio spazio nella contrattualistica dell’agente: il patto di non concorrenza.

La disposizione codicistica prevede espressamente che: “Il patto che limita la concorrenza da parte dell’agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all’estinzione del contratto.

L’accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale. L’indennità va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l’estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all’indennità di fine rapporto. La determinazione della indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria.

In difetto di accordo l’indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento:
1) alla media dei corrispettivi riscossi dall’agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d’affari complessivo nello stesso periodo;
2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia;
3) all’ampiezza della zona assegnata all’agente;
4) all’esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente.

Una delle questiono maggiormente dibattute in merito all’istituto del patto è quella relativa alla validità dello stesso nonché ai suoi limiti. Per la validità del patto di non concorrenza post contrattuale è sufficiente che la pattuizione risulti da atto scritto. È consigliabile, tuttavia, l’indicazione geografica del divieto.

La Corte di Cassazione (16 settembre 2010, n. 19586) ha, infatti, preso posizione sul punto, stabilendo che il patto di non concorrenza è valido solo nell’ambito della medesima zona e clientela, mentre deve ritenersi nullo per le parti eccedenti, con esclusione di ogni derogabilità da parte della contrattazione collettiva. Viene infatti confermata la natura indisponibile alle parti della previsione di cui all’art. 1751 bis comma 1 c.c. Con un’ulteriore decisione della sezione lavoro della Corte di Cassazione, la n. 12127/2015, è stato stabilito che la pattuizione fra preponente e agente per il periodo successivo alla cessazione del contratto di agenzia, non può avere una portata più ampia dell’oggetto dell’incarico contenuto nell’accordo. La conseguenza è quella già rappresentata secondo la quale l’art. 1751 bis, 1° comma c.c., può trovare applicazione solo per la medesima zona e clientela per i quali era stato concluso il contratto di agenzia con conseguente dichiarazione di nullità per tutte quelle disposizioni che eccedano tali limiti.

Nel caso in cui, pertanto, ci si trovi davanti ad un patto di non concorrenza su una zona più ampia di quella stabilita nel contratto si potrà ravvisare una nullità parziale del patto stesso. Come premesso, può assumere rilievo nella redazione del contratto di agenzia, quindi, l’indicazione della zona geograficamente assegnata, diversamente l’eventuale nullità delle clausole andrebbero ricercate nella più complessa attività di interpretazione della volontà delle parti ravvisabile dal contratto.

Dalla lettura dell’art. 1751 bis cod. civ. nella parte in cui prevede il riconoscimento dell’indennità “in occasione della cessazione del rapporto” emerge con chiarezza, inoltre, l’aspetto relativo alla tempistica della corresponsione che deve avvenire alla cessazione del rapporto. L’agente, pertanto, alla data di cessazione del contratto, potrà sollecitare il pagamento da parte dell’azienda preponente, attraverso raccomandata o pec, che faccia riferimento a quanto previsto dall’accordo in relazione all’art. 1751 bis del c.c..

Per riassumere possiamo pertanto sostenere che il patto di non concorrenza post contrattuale, deve essere: redatto per iscritto, può avere una durata massima di anni due successivi alla data di conclusione del contratto e deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia.