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L'ordinanza della Provincia Autonoma di Trento del 2 maggio 2020

In vista della fase 2: le nuove disposizioni per imprese e privati

03/05/2020 da Ufficio stampa

In data 2 maggio il Presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha adottato una nuova ordinanza con le disposizioni provinciali che esplicitano le misure adottate a livello nazionale con l'emanazione del DPCM 26 aprile 2020.

Segnaliamo di seguito le disposizioni di maggior interesse per gli operatori associati che saranno efficaci dal giorno 4 maggio al 17 maggio prossimo compreso.

Obbligo generale di utilizzo di mascherine/guanti/soluzioni disinfettanti

È autorizzato lo svolgimento dell'attività motoria (intesa come passeggiata/camminata, anche nell'ambito degli spostamenti consentiti per andare a fare la spesa, andare al lavoro, andare presso qualsiasi esercizio/attività aperta ecc.) indossando obbligatoriamente la mascherina una volta fuori dalla abitazione o luogo di lavoro.

È altresì fatto obbligo sull'intero territorio provinciale di usare la mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il distanziamento sociale. In ogni caso è obbligatorio l'utilizzo della mascherina:

  • per accedere a tutte le attività di vendita, edicole, tabaccai, farmacie e negli spazi aperti al pubblico delle banche e uffici postali. Il personale operante all'interno delle predette attività dovrà utilizzare mascherine e guanti;
  • per la fruizione dei trasporti pubblici
  • per gli avventori che accedono ai mercati comunali; gli operatori del mercato dovranno indossare mascherina e guanti.

Gli operatori economici la cui attività è aperta hanno l'obbligo di mettere a disposizione degli avventori soluzione disinfettante per l'igiene delle mani nonché di pulire con soluzione disinfettante, dopo ogni utilizzo, le manopole di carrelli e i manici dei cesti eventualmente utilizzati per l'acquisto.

Possibilità di approvvigionarsi presso le attività di vendita di generi alimentari posti lungo il tragitto casa-lavoro oppure presso attività di vendita posti nell'ambito territoriale dei comuni confinanti

Ad esplicitazione delle misure nazionali, è consentito approvvigionarsi presso le attività di vendita di generi alimentari posti lungo il tragitto casa-lavoro, anche se non collocati in prossimità della propria abitazione; inoltre è consentito approvvigionarsi presso le attività di vendita di generi alimentari posti nei comuni confinanti rispetto al proprio comune di residenza, abitazione o domicilio.

Esplicitazioni per attività di servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizze al taglio) svolte in modalità di mensa o di asporto o con consegna a domicilio

Dal 4 maggio, è consentita l'effettuazione di attività di mensa per operai dei cantieri da parte degli operatori della ristorazione, a condizione che gli stessi sottoscrivano con le aziende fruitrici contratti in cui vengano specificati il numero di pasti e l'orario di fruizione. Il ristorante deve organizzare gli spazi in modo da garantire le disposizioni volte al rispetto del distanziamento sociale, nonchè le norme igienico sanitari. Devono inoltre essere garantiti turni e sale da pranzo separate per gli operai di ciascun cantiere. Se si opera su più turni, tra un turno e l'altro devono essere garantiti l'arieggiamento e la sanificazione e quindi le prenotazioni devono essere prese garantendo i tempi per la sanificazione ed evitando che gruppi di persone attendano furori dal locale. Il personale di sala deve cambiare i guanti tra i turni. I luoghi comuni (es. bagni) se non dedicati, in presenza di operai di diversi cantieri devono essere organizzati a turno per cantiere ed igienizzati tra un turno e l'altro. Se possibile, entrata e uscite devono essere separate.

Il servizio di ristorazione in modalità asporto e consegna a domicilio è consentito anche nei giorni festivi e domenicali.

Esplicitazione per il commercio al dettaglio in sede fissa di libri, vestiti per bambini e neonati e di carta, cartone e articoli di cartoleria

Dal 4 maggio al 17 maggio è consentito il commercio al dettaglio in sede fissa di libri, vestiti per bambini e neonati e di carta, cartone e articoli di cartoleria, ferma restando la possibilità di effettuare commercio di tali prodotti via internet, televisione, corrispondenza, radio e telefono.

Gli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa di cui sopra che vendono anche prodotti diversi dai libri, vestiti per bambini e neonati e dalla carta, cartone e articoli di cartoleria possono vendere solo i prodotti sopra specificati, salvo il commercio via internet, tv, corrispondenza, telefono, ecc.

Gli spostamenti dei cittadini volti ad acquistare tali prodotti debbono essere limitati al territorio del comune in cui il cittadino si trova o in caso di assenza di tali esercizi nel proprio, è consentito lo spostamento nel comune più vicino in cui tali prodotti sono reperibili.

La categoria merceologica dei "vestiti per bambini e neonati" è da intendersi come quella generale di "abbigliamento per bambini e neonati" e ricomprende anche la vendita delle calzature; si specifica altresì che le calzature per bambini e neonati possono essere venduti in tutti i negozi con codice Ateco idoneo di cui al DPCM 26 aprile 2020 e comunque in tutti i negozi autorizzati a vendere calzature.

Prosecuzione delle attività degli operatori che già operano in virtù di precedenti ordinanze del Presidente della Provincia

Gli operatori economici che già operano da prima del 4 maggio 2020 per effetto di ordinanze del presidente della provincia proseguono la loro attività nel rispetto delle norme di sicurezza.

Chiusura attività di vendita di generi alimentari nei giorni di domenica e festivi

Dal giorno 4 maggio al 17 maggio, è disposta la chiusura nei giorni di domenica e festivi delle attività di vendita di generi alimentari, elencate nell'allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020.

Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni

Dal 4 maggio al 17 maggio le attività di alloggio per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni sono autorizzate ad operare limitatamente alle camere e ai posti letto in cui vengono ospitati lavoratori di aziende autorizzate ad operare attualmente ai sensi delle disposizioni nazionali e provinciali (allegato 3 del DPCM 26 aprile 2020) o in cui vengono ospitati soggetti per motivi legati all'emergenza COVID 19 o in cui sono ospitati soggetti che hanno residenza anagrafica o domicilio presso le suddette strutture. Sono assimilati a queste categorie anche le attività di B&B che operano senza partita IVA.

Attività di vendita al dettaglio di piante e fiori

Ad esplicitazione delle misure nazionali adottate, si precisa che l'attività di vendita al dettaglio di piante e fiori rientra tra le attività di vendita di generi agricoli e alimentari ed in quanto tale è consentita anche nell'ambito dei mercati all'aperto ovvero in sede ambulante. I privati cittadini potranno pertanto accedere agli esercizi di vendita al dettaglio di prodotti florovivaistici e alle aziende agrarie.

Centri commerciali al dettaglio (lp 17/2020)

Durante il periodo di vigenza dell'ordinanza, i gestori dei centri commerciali al dettaglio di cui alla legge provinciale n. 17 del 2010 devono adottare opportune modalità organizzative degli spazi comuni al fine di garantire il rispetto delle norme di sicurezza sancite nel DPCM 26 aprile 2020. In ogni caso all'interno dei predetti centri rimangono chiuse le aree attrezzate per il gioco dei bambini.

Imprese enoturistiche

Fino alla cessazione del periodo di emergenza (fissato oggi per il 31 luglio 2020 e comunque fatta salva la cessazione anticipata o la proroga), le imprese enoturistiche possono effettuare attività di degustazione delle produzioni vinicole aziendali, comprensive della somministrazione di piatti freddi, in modalità di consegna a domicilio o asporto. Per lo svolgimento della suddetta attività in modalità di consegna a domicilio o asporto non è richiesto il compimento di ulteriori formalità, fermo restando il rispetto delle norme igienico sanitarie.

* * * *

Per quanto non espressamente previsto l'ordinanza rinvia alle disposizioni del DPCM 26 aprile 2020 per le attività produttive all'aperto e al chiuso di cui all'ordinanza del Presidente della Provincia del 15 aprile 2020.

Tutte le altre disposizioni delle precedenti ordinanze del Presidente della Provincia già emanate per l'emergenza Covid-2019 rimangono in vigore qualora non contrastino con la ordinanza di data 2 maggio 2020, ovvero se non esplicitamente modificate o superata dalla stessa.

Informazioni

Per informazioni è possibile rivolgersi alla propria Segreteria associativa o all'Ufficio legislativo.

 

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