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L'ordinanza della Provincia Autonoma di Trento: mascherina nei luoghi chiusi ed all'aperto

Il presidente Fugatti fornisce indicazioni puntuali sull'utilizzo dei dispositivi

09/10/2020 da Ufficio stampa

Con la nuova ordinanza n. 46 dell’8 ottobre vengono prorogate le misure per il contenimento del contagio previste dalla precedenti ordinanze e vengono date indicazioni puntuali sull’utilizzo delle mascherine in ragione dell’ultimo DPCM di cui vi abbiamo dato notizia ieri.

Nel provvedimento vengono, dunque, prorogate fino al 15 ottobre 2020 le misure relative al “distanziamento interpersonale”, le misure contenute nei “protocolli/documenti/linee guida di carattere organizzativo e sanitario per l’esercizio delle attività economiche, produttive, ricreative e sociali”, nonché quanto previsto in merito a “Servizio di buffet”, “Impianti a fune”, “Luoghi di riparo in montagna”, “Ristorazione e pubblici esercizi” e “Attività del ballo nelle discoteche e luoghi assimilati” (attualmente ancora vietata). 

Viene ribadito l’obbligo sull’intero territorio provinciale di avere sempre con sé la mascherina (dispositivo di protezione delle vie respiratorie) e di indossarla nei luoghi al chiuso, diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi; è fatta eccezione per i soggetti che svolgono attività sportiva, bambini sotto i 6 anni e per chi soffre di patologie che rendono incompatibile indossare la mascherina. 

L’uso della mascherina nelle attività economiche, produttive, amministrative, ricreative e sociali, rimane disciplinato dai relativi Protocolli. 

In proposito, si rammenta nuovamente che la mascherina/dispositivo di protezione delle vie aeree va indossata correttamente coprendo naso e bocca, che va rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro e che è obbligatorio procedere al lavaggio/disinfezione frequente delle mani. 

Sanzioni
Per completezza è bene ricordare che le violazioni delle misure restrittive imposte con la decretazione d’urgenza, con i DPCM e con le ordinanze provinciali, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria (da 400 € a 1.000 €) e, per quanto riguarda gli operatori economici, con la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività (da 5 a 30 giorni), sempre che la violazione non si configuri come grave ipotesi di reato, come i delitti colposi contro la salute pubblica di cui all’art. 452 c.p. (rif. art. 4 del D.L. n. 19/2020 e art. 2 del D.L. n. 33/2020).