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La nuova ordinanza del Ministero della Salute 18 giugno 2021 sulle regole per l’ingresso in Italia dall’Estero

Obbligo di certificazione verde (green pass) e restrizioni per gli ingressi da India, Bangladesh e Sri Lanka e Gran Bretagna.

21/06/2021 da Ufficio stampa

Con la nuova Ordinanza del Ministro della Salute 18 giugno 2021, è stata modificata la disciplina degli ingressi in Italia dai Paesi esteri, già a decorrere dal 19 giugno e fino al 30 luglio prossimo.
In particolare, l’articolo 1 dell’Ordinanza dispone che chiunque faccia ingresso in Italia dai Paesi e territori dell’Elenco C dell’allegato 20 del richiamato DPCM (Paesi dell’Unione Europea, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco ed Israele), ha l’obbligo di presentare ai vettori al momento dell’imbarco e a chiunque deputato ai controlli, una delle certificazioni verdi Covid-19, in linea con la disciplina europea sul green pass(DPCM 17 giugno 2021), attestante alternativamente:

  • l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, con attestazione del completamento del prescritto ciclo vaccinale da almeno quattordici giorni;
  • l’avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
  • l’effettuazione, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

Tali certificazioni verdi devono riportare i dati richiesti dal DPCM 17 giugno 2021 e devono essere redatte almeno in lingua italiana, inglese, francese o spagnola e possono essere esibite sia in formato digitale, che cartaceo.

Ai fini dell’ingresso in Italia, sono valide, anche, le certificazioni verdi rilasciate in un altro Stato membro dell’Unione Europea o in uno Stato terzo, attestanti le tre condizioni sopra esposte (vaccinazione validata dall’EMA; guarigione con cessazione dell’isolamento prescritto; effettuazione nelle 48 ore precedenti di test molecolare o antigenico, con esito negativo al virus Sars-CoV-2).

La verifica della validità delle certificazioni verdi Covid-19 è effettuata da tutti i soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021.

Dall’obbligo di esibizione delle certificazioni verdi, in assenza di sintomi da Covid-19, fermi restando gli adempimenti di dichiarazione al momento dell’ingresso in Italia, sono esentati:

  • gli equipaggi dei mezzi di trasporto e il personale viaggiante; 
  • i movimenti da e verso lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica si San Marino;
  • gli ingressi in Italia, non eccedenti la durata di 120 ore, per comprovati motivi di lavoro, salute o urgenza;
  • i transiti, con mezzo privato, sul territorio nazionale, non eccedenti la durata di 36 ore;
  • i lavoratori transfrontalieri;
  • il personale delle imprese e degli enti con sede in Italia, per spostamenti all’Estero per motivi di lavoro, di durata non superiore a 120 ore;
  • i funzionari e gli agenti dell’UE, o di organizzazioni internazionali, agli agenti e al personale delle missioni diplomatiche, al personale militare e delle forze di polizia, al personale dei servizi di sicurezza e dei Vigili del Fuoco;
  • gli alunni e studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione.

L’Ordinanza, inoltre, all’art. 2 esenta anche dall’obbligo di compilazione del modulo di localizzazione digitale (che ha sostituito l’ autodichiarazione al momento dell’ingresso in Italia, prevista dall’ art. del DPCM 2 marzo 2021) gli spostamenti transfrontalieri di prossimità (distanza non superiore a 60 km), di durata non superiore alle 48 ore, se effettuati con mezzi privati.

L’articolo 3 prevede, altresì, che anche ai soggetti provenienti dal Canada, dal Giappone e dagli Stati Uniti d’America, in possesso di una delle certificazioni verdi sopra indicate, rilasciata dalle rispettive Autorità sanitarie locali, sia consentito il libero ingresso sul territorio nazionale.
Con riferimento agli spostamenti da tali Paesi, dall’obbligo di esibizione delle certificazioni verdi, in assenza di sintomi da Covid-19 e fermi restando gli adempimenti di dichiarazione al momento dell’ingresso in Italia, sono esentati i soggetti sopra elencati.


RESTRIZIONI PARTICOLARI

L’Ordinanza, inoltre, all’articolo 4 prevede la proroga fino al prossimo 30 luglio delle restrizioni per gli ingressi in Italia da India, Bangladesh e Sri Lanka, attualmente in vigore.

Con specifico riferimento alla Gran Bretagna, l’Ordinanza dispone (art. 5) che le persone in ingresso in Italia, che abbiano soggiornato o transitato, nei 14 giorni precedenti, nei territori del Regno Unito (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro), indipendentemente dall’esito del test Covid-19 preventivo- confermato obbligatorio per tutti tali ingressi in Italia- debbano sottoporsi a un periodo di isolamento fiduciario e di sorveglianza sanitaria di 5 giorni, con ripetizione del test al suo termine.
Anche in questi casi, in assenza di sintomi da Covid-19 e fermi restando gli adempimenti di dichiarazione al momento dell’ingresso in Italia, dagli obblighi sopra indicati (test e quarantena) sono esentati i soggetti di cui al precedente elenco.
L’Ordinanza stabilisce, infine (art. 6), in linea generale, che i minori che viaggiano in ingresso in Italia con almeno un genitore, o un accompagnatore, che sia in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 sopra descritte, non sono tenuti ad effettuare, laddove previsto, il periodo di isolamento fiduciario. D’altra parte, i minori di 6 anni, ai fini dell’ingresso in Italia, sono esentati, anche, dall’obbligo di effettuare il test molecolare o antigenico.

Per informazioni potete rivolgervi alla segreteria della Vostra associazione oppure all'ufficio legislativo (0461/880111).