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Le indennità per emergenza COVID-19

Dal 1° aprile la richiesta all'Inps

31/03/2020 da Ufficio stampa

Il Decreto Cura Italia ha introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori le cui attività stanno risentendo dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19. Si tratta di indennità previste per il mese di marzo 2020 dell’importo pari a 600 €, non soggette ad imposizione fiscale.

Ai sensi del decreto Cura Italia di seguito l’elenco delle singole indennità e delle categorie di lavoratori destinatari delle medesime.

1. Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi (art. 27, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

A tale indennità possono accedere:

- I liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS;

- I collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.

Ai fini dell'accesso all'indennità le categorie di liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi non devono essere titolari di pensione e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria alla data di presentazione della domanda. L'indennità per i liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi è compatibile e cumulabile con l'indennità di disoccupazione DIS-COLL. Pertanto, i collaboratori coordinati e continuativi possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di collaborazione e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione DIS-COLL, indipendentemente dalla fruizione della presente indennità.

Il comma 2 dell'articolo 27 del d.l. 18/2020 prevede che l'indennità in questione è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020. In ragione di quanto sopra, l'INPS riconosce l'indennità in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

2. Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (art. 28, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:

- Artigiani

- Commercianti

- Coltivatori diretti, coloni e mezzadri

Tra i beneficiari sono compresi anche i soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonoma commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso ENASARCO.

Ai fini dell'accesso all'indennità i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria non devono essere titolari di pensione e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria alla data di presentazione della domanda.

Il comma 2 dell'articolo 28 del d.l. 18/2020 prevede che l'indennità in questione è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020. In ragione di quanto sopra, l'INPS riconosce l'indennità in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

3. Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

A tale indennità possono accedere i lavoratori con qualifica di stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell'arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020 e purché non siano titolari di trattamento pensionistico diretto.  Tale indennità è compatibile e comulabile con indennità di disoccupazione naspi.

4. Indennità lavoratori agricoli (art. 30, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

A tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato purché possano fare valere nell'anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente e purché non siano titolari di pensione.

5. Indennità lavoratori dello spettacolo (art. 38, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

Ai fini dell’accesso all’indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS. Detti lavoratori, alla data del 17 marzo 2020 non devono essere titolari di rapporto di lavoro di pendente;  devono avere effettuato almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 e avere un reddito nell’anno 2019 non superiore a 50 mila euro. 

Tale indennità è compatibile e comulabile con indennità di disoccupazione naspi.

Le indennità di cui sopra non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza. 

Quando presentare la domanda e in che modalità

Le domande per le indennità da Covid-19 potranno essere trasmesse a partire da mercoledì 1° aprile 2020.

I lavoratori, potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare in via telematica all’INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell’Inps, www.inps.it

L’accesso ai servizi online dell’INPS può avvenire attraverso una delle seguenti tipologie di credenziali:

- PIN dispositivo rilasciato dall’Inps (per alcune attività semplici di consultazione o gestione è sufficiente un PIN ordinario);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Chi è in possesso di una qualsiasi delle elencate credenziali, potrà utilizzarle anche per l’inoltro delle nuove domande di prestazione introdotte dal decreto in oggetto (sul portale MyInps visitare la sezione "Domande per prestazioni a sostegno del reddito" e selezionare la voce "Indennità Covid-19"). La modalità semplificata consente ai cittadini di compilare e inviare le specifiche domande di servizio, previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center. La richiesta del PIN può essere effettuata attraverso i seguenti canali: sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”; Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).

In alternativa i potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse,  potranno rivolgersi al Patronato 50 & più Enasco inviando mail di richiesta al seguente indirizzo: bonus600@enasco.tn.it | tel. 0461/880408.

 

 

SCARICA LA CIRCOLARE DELL'INPS n. 49 - 30/03/2020