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Le misure introdotte dal DPCM 22 marzo 2020

Le precisazioni di Confcommercio Trentino al Decreto del governo Conte

24/03/2020 da Ufficio stampa

Il DPCM 22 marzo 2020, ha introdotto ulteriori stringenti misure per lo svolgimento delle attività economiche commerciali ed anche produttive e sancito maggiori restrizioni nella mobilità e gli spostamenti delle persone. Le disposizioni hanno effetto dal 23 marzo (lunedì) fino al prossimo 3 aprile.

Per le attività commerciali le norme del presente decreto si applicano cumulativamente con quelle contenute nel DPCM 11 marzo 2020, nonché con quelle previste dall’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020, i cui termini già fissati al 25 marzo, vengono entrambi prorogati al 3 aprile 2020. 

Rimane, dunque,  possibile l’esercizio delle attività commerciali già previste dal DPCM 11 marzo (e relativi allegati) per il quale  possono rimanere aperti  supermercati, alimentari, minimercati, esercizi specializzati (frutta, verdura, pescherie, macellerie, ecc.), esercizi non specializzati di computer, attrezzature per le telecomunicazioni, oltre alle pompe di benzina, ferramenta, ottica, edicole, farmacie, parafarmacie, tabaccai e tutte le altre tipologie descritte nelle nostre precedenti comunicazioni che ritrovate sul sito associativo.

Per quanto riguarda il commercio all'ingrosso, possono operare solo le tipologie previste nell'allegato al nuovo decreto identificate da specifici codici ATECO. 

Continuano a poter essere operativi gli Alberghi e strutture identificate dal codice 55.1. 

Non è invece consentita la prosecuzione delle attività classificate con il codice Ateco 55.2 che ricomprende gli alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni (villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie montane, affittacamere per brevi soggiorni, le case ed appartamenti per vacanze, i bed &breakfast, i residence e gli alloggi connessi alle aziende agricole).

Il DPCM 22 marzo 2020 (art.1, comma1, lett.d) consente la prosecuzione anche delle attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività elencate dell’allegato 1 del DPCM in parola, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali previa comunicazione al Prefetto (Commissariato del Governo) secondo le modalità indicate nel sito www.prefettura.it/trento/news/news-48366.htm

Le attività professionali non sono sospese. Restano ferme le raccomandazioni di cui all’art.1, punto 7 del DPCM 11 marzo 2020  per le quali va attuato al massimo il lavoro agile, incentivate le ferie e i congedi retribuiti, gli altri strumenti della contrattazione collettiva, l’assunzione di protocolli di sicurezza anti contagio, il rispetto della distanza interpersonale di un metro, sanificazione dei luoghi di lavoro. 

Per tutte le attività produttive sospese è possibile operare solo in modalità “smart working o a distanza”.

E’ consentito altresì lo svolgimento delle ulteriori attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività ammesse dall'allegato 1 al presente DCPM, previa comunicazione al Prefetto, nella quale sono indicate specificatamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e dei servizi, attinenti alle attività consentite. Il Prefetto può sospenderle quando non ne ravvisi le condizioni previste dalla norma.

Per lo svolgimento di tutte le attività ammesse rimangono comunque in vigore le misure volte al contrasto e al contenimento del virus Covid 19, cosi come prescritto dal protocollo sottoscritto in data 14.3.2020 dal Governo e parti sociali (norme di igiene, sicurezza, distanza interpersonale, utilizzo dei sistemi di protezione). 

Qualora non sia possibile garantire lo svolgimento dell’attività produttiva e lavorativa nel rispetto delle predette raccomandazioni, l’attività deve comunque essere chiusa.

E’ fatto divieto a tutte le persone di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal Comune ove attualmente si trovano salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Non è più consentito, quindi, in quanto espressamente abrogata la disposizione del DPCM 8 marzo 2020, la possibilità di rientro presso il proprio domicilio o residenza.

Da ultimo il DPCM precisa che “le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza”

 

Allegati

DPCM - 22 marzo 2020

DPCM - 11 marzo 2020

Ordinanza Ministero della salute - 20 marzo 2020