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Le novità introdotte dal Decreto legge 19/2020

Le novità di maggior interesse per i nostri operatori riguarda il profilo sanzionatorio delle violazioni alle disposizioni anti-COVID-19

27/03/2020 da Ufficio stampa

Il nuovo Decreto Legge n. 19/2020, entrato in vigore il 26 marzo, non prevede nuove misure restrittive ma disciplina le fonti normative governative e regionali che da ora in avanti potranno intervenire nella gestione dell’emergenza sanitaria in atto. 

In proposito, stabilisce che potranno continuare ad essere emanate misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica restrittive per cittadini e imprese fino al prossimo 31 luglio, a seconda della contingenza sanitaria; che le misure saranno adottate con uno o più DPCM e potranno attenere a specifiche parti del territorio nazionale o alla totalità di esso.

Rimane consentito alle Regioni e Province Autonome di emanare provvedimenti in ordine ad emergenze c.d. locali ma con limiti più stringenti.

 

Le novità di maggior interesse per i nostri operatori riguarda il profilo sanzionatorio delle violazioni alle disposizioni anti-COVID-19. 

In particolare l'articolo 4 prevede che salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, individuate ed adottate con i DPCM di cui all’art. 2 o con i provvedimenti degli enti locali di cui all’art. 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3000.

Non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’art. 650 del codice penale (l’ammenda).

Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo, le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

Nei casi di violazione delle chiusure o sospensioni per attività commerciali, di somministrazione, di altre attività di impresa o professionali, fiere e mercati, ecc. si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Il trasgressore è ammesso a pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato (400 euro). Tale somma è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 giorni (cioè pagando 280 euro).

Le sanzioni alla violazione delle misure di contenimento dei DPCM sono irrogate dal Prefetto, quelle relative ai provvedimenti degli enti locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte.

All’atto dell’accertamento delle violazioni alle misure di contenimento disposte dai DPCM, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata.

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.