Il Decreto Ristori (DL n. 137/2020) ed il Decreto Ristori Bis (DL n. 145/2020) introducono ulteriori misure di sostegno alle imprese, le cui attività sono state coinvolte dalle disposizioni previste dal Dpcm 24 ottobre 2020 e dal Dpcm 3 novembre 2020, al fine di tutelare la salute pubblica in questa seconda fase dell'emergenza Covid.
I provvedimenti intervengono con stanziamenti di risorse destinate sia al ristoro delle attività economiche interessate che al supporto dei loro lavoratori.
DECRETO RISTORI
DECRETO RISTORI BIS
Di seguito le misure più significative per le imprese operanti in territorio trentino (che al momento della stesura del presente Notiziario è ancora “zona gialla”).
Contributi a fondo perduto
Il DL n. 149/2020 c.d. Ristori bis riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, attiva alla data del 25 ottobre 2020, che svolgono una delle attività con codice ATECO individuato nell’Allegato 1 del decreto, che ha esteso la platea dei beneficiari, rispetto a quanto originariamente previsto dal precedente DL n. 137/2020 c.d. Ristori.
L’importo massimo del contributo spettante è fissato in € 150.000.
Modalità di accesso ed erogazione del contributo
Per accedere al contributo è necessario che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Si precisa che:
1) Accredito automatico contributo: per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto Rilancio, l’erogazione del contributo avverrà per mezzo dell’accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo. Non è, quindi, necessaria la presentazione di un’apposita istanza.
L’ammontare del contributo è determinato applicando, alla somma già corrisposta in precedenza, le percentuali previste ed indicate nell’Allegato 1 del D.L. Ristori bis.
2) Accredito non automatico: i soggetti che non hanno richiesto il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto Rilancio e per quelli con ricavi 2019 superiore a 5 milioni di euro, è necessaria la presentazione di un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate esclusivamente mediante procedura telematica.
N.B. alla data di stesura del presente notiziario non è ancora stato aperto il canale telematico che consente l’invio dell’istanza.
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, non sussistendo il requisito di fatturato richiesto per l’accesso alla misura, il contributo è determinato applicando le percentuali fissate per ciascun codice ATECO (rif. Allegato 1) agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Contributo a fondo perduto per gli operatori nei centri commerciali
Il decreto Ristori bis prevede che agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dal Dpcm 3 novembre 2020, spetta un contributo a fondo perduto che sarà erogato dall’Agenzia delle Entrate previa presentazione di una domanda in via telematica.
Il contributo è riconosciuto per l’anno 2021 nella seguente misura:
In particolare, ad esempio, per queste attività il contributo spetta:
Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda
Il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (già previsto dall’art. 28 del Decreto Rilancio e successive modifiche), è stato esteso con il decreto Ristori Bis ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, in favore delle imprese operanti in settori economici riportati nell’Allegato 1.
N.B. Il credito spetta anche ad altre imprese riportate nell’Allegato 2 nonché alle attività di agenzie di viaggio e tour operator operanti in zona rossa, indipendentemente dal volume dei ricavi o dei compensi relativi al periodo d’imposta precedente (2019).
Si precisa che ora il bonus spetta indipendentemente dall’ammontare dei ricavi o dei compensi dell’anno d’imposta precedente (2019).
Per l’accesso al beneficio occorre che i soggetti locatari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, rispetto ai corrispondenti mesi del precedente periodo d’imposta 2019.
Restano confermate le precedenti disposizioni che consentono l’accesso al beneficio, indipendentemente dalla perdita di fatturato, ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19 (art. 28, comma 5, del decreto Rilancio).
Il credito d’imposta viene riconosciuto:
Proroga del termine per la presentazione del modello 770
Il termine per la presentazione del modello 770, relativo all’anno di imposta 2019, è prorogato dal 31 ottobre 2020 al 10 dicembre 2020.
Bonus Vacanze: proroga al 30 giugno 2021
È stato prorogato al 30 giugno 2021 il termine – precedentemente fissato al 31 dicembre 2020 – entro cui i soggetti che hanno richiesto e ottenuto il bonus vacanze potranno utilizzarlo per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai bed & breakfast anche con l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di agenzie di viaggio o tour operator.
La richiesta di accesso all’agevolazione da parte dei soggetti interessati dovrà comunque essere effettuata entro il 31 dicembre 2020, mediante l’applicazione per dispositivi mobili IO, resa disponibile da PagoPA S.p.A.
Esonero contributivo a favore delle filiere agricole
L’articolo 21 del Decreto Ristori bis estende l’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore delle imprese delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese quelle produttrici di vino e birra, anche ai versamenti dovuti per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020. L’esonero per il mese di novembre è già previsto dall’articolo 16 del c.d. “Decreto Ristori”.
Rimane escluso dall’esonero il pagamento dei premi INAIL.
L’esonero è riconosciuto alle imprese che svolgono le attività con codici ATECO individuati nell’Allegato 3 al Decreto Ristori bis, tra i quali si segnalano: 11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.; 11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali; 11.05.00 Produzione di birra; 46.21.22 Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina; 46.22.00 Commercio all’ingrosso di fiori e piante; 47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante; 47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti.
Informazioni
Ufficio legislativo Confcommercio Trentino (tel. 0461/880111) - Servizio fiscale Servizimprese CAF srl (tel. 0461/880600)