È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.
Ecco alcune novità in ambito fiscale.
RIVALUTAZIONE VALORE DEI TERRENI E PARTECIPAZIONE
È ammessa la possibilità di rivalutare i valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2024 stabilendo il versamento di un'imposta sostitutiva con aliquota al 16%. Possono avvalersi di tale possibilità le persone fisiche, che possiedono tali beni a titolo “privato” e le società semplici.
L’imposta sostitutiva può essere rateizzata al massimo in tre anni con rate di pari importo e con la maggiorazione del 3%, a titolo di interesse. La prima rata deve essere versata entro il 30 giugno 2024.
È necessaria la redazione di stima entro il 30 giugno 2024, da parte di un professionista abilitato (es: commercialista, geometra, ingegnere, architetto, ecc.).
LOCAZIONI BREVI
È stata elevata dal 21% al 26%, l’aliquota d’imposta relativa alla cedolare secca applicabile ai redditi derivanti da locazione breve, in caso di destinazione a locazione breve di più di un appartamento, per ciascun periodo d’imposta. In presenza di più immobili concessi in locazione breve, in regime di cedolare secca, è possibile scegliere a quale immobile applicare l’aliquota del 21%.
Si ricorda che il regime delle locazioni brevi non è applicabile in presenza di locazione breve di più di quattro appartamenti nel periodo d’imposta, perché in tal caso si ricade nell’esercizio dell’impresa, il quale è incompatibile con il regime delle locazioni brevi.
Rimane confermata al 21% la misura della ritenuta d’acconto che sono tenuti ad operare gli intermediari immobiliari.
CESSIONE IMMOBILI OGGETTO DI LAVORI DA SUPERBONUS
È stata introdotta, a partire dal 1 gennaio 2024, una nuova tipologia di redditi diversi derivante dalla cessione a titolo oneroso di immobili sui quali sono stati realizzati interventi agevolati “Superbonus”, qualora la cessione avvenga prima che siano trascorsi 10 anni dalla fine dei lavori. Su questa plusvalenza è possibile applicare un’imposta sostituiva del 26%.
Sono esclusi dalla tassazione della plusvalenza gli immobili:
DIVIETO COMPENSAZIONE PER RUOLI SUPERIORI A 100.000 EURO
L’art. 1, comma 94, ha introdotto un divieto di compensazione che opera in presenza di ruoli scaduti per un ammontare complessivo superiore a 100.000 euro. Tale novità si applicherà a decorrere dal 1° luglio 2024.
RIPRISTINO ALIQUOTA IVA 10% PER ALCUNI PRODOTTI
Dal 1° gennaio 2024 ritorna l’IVA al 10% per le vendite di:
RITENUTE SULLE PROVVIGIONI PERCEPITE DA AGENTI DI ASSICURAZIONE
A partire dal 1° aprile 2024, saranno soggette a ritenuta di acconto IRPEF ovvero IRES, le provvigioni percepite dagli agenti di assicurazioni per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione nonché dei mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le impese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche.
Informazioni
Servizio fiscale Servizimprese CAF srl, dott. Mauro Longo (tel. 0461/880600)