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Legge di conversione: modifiche al DL 19 maggio 2020 n.34

Approvata dal Senato nella seduta di giovedì 16 luglio

24/07/2020 da Ufficio stampa

La legge di conversione, approvata dal Senato nella seduta di giovedì 16 luglio, ha apportato varie modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Riportiamo di seguito alcune delle novità introdotte in materia di:

 

  • Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto di azienda (art. 28).

La presente disposizione è stata parzialmente modificata in sede di conversione.

E’ stato confermato il credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020:

- nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione degli immobili destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo (comma 1).

- nella misura del 30% dei relativi canoni di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento delle attività sopra indicate, (comma 2).

In sede di conversione in legge del decreto è stata aggiunta la previsione in base alla quale il credito d'imposta spetta ora anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro; il beneficio a questi soggetti spetta però in misura minore, ovvero nella misura del 20% (in luogo del 60%) sull’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione degli immobili, sopra indicato; e nella misura  del 10% (in luogo del 30%)  dei relativi canoni per i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda.

Per quanto riguarda, invece, le strutture alberghiere e agrituristiche, e ora anche le le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator (soggetti aggiunti in sede di conversione in legge del decreto), il credito d’imposta viene riconosciuto indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.

E rimasta invariata la previsione normativa che Il beneficio in parola è commisurato all’importo del canone versato con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, mentre per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020.

E’ stato altresì confermato che per beneficiare del credito i soggetti locatari devono aver patito, nei mesi di riferimento, una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto ai corrispondenti mesi del precedente periodo d’imposta.

In sede di conversione in legge è stato previsto che il credito d’imposta spetta, anche in assenza del requisito della diminuzione di fatturato o dei corrispettivi, ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19.

In sede di conversione è stata altresì introdotta la facoltà per il conduttore di cedere il credito d’imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone, conseguendo in tal modo uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.

E’ stata pure confermata la possibilità della cessione del credito d’imposta ad altri soggetti, tra i quali gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari (art. 122). 

 

  • Rimborso dei titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici (art. 182, comma 3 bis).

In sede di conversione è stata parzialmente modificata la disciplina del rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici, inizialmente introdotta dal «Decreto Legge Cura Italia». 

 

Le novità riguardano innanzitutto l’allungamento da 12 a 18 mesi del periodo di validità dei voucher emessi a titolo di rimborso dai fornitori dei rispettivi servizi in favore dei clienti nei casi di recesso dai rapporti instaurati, con effetto dall’11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, per via di sopravvenuta impossibilità a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Tale estensione del periodo di validità del voucher si applica anche ai voucher già emessi alla data di entrata in vigore della legge di conversione, ossia 19 luglio 2020.

Nei casi in cui il rimborso può essere effettuato tramite voucher, le nuove disposizioni prevedono che non sia richiesta alcuna forma di accettazione da parte del destinatario/cliente solo qualora il recesso venga esercitato entro il prossimo 31 luglio e che il rimborso avvenga comunque entro 14 giorni dalla data di esercizio del recesso. Se invece il recesso è esercitato dal 1 agosto in poi, sarà il cliente a scegliere se accettare o meno il rimborso con voucher anziché in denaro. 

Ulteriore novità introdotta con la legge di conversione, è quella che impone al soggetto emettitore del voucher di rimborsarne al cliente il valore qualora questi, decorsi diciotto mesi dall’emissione, non ne abbia usufruito per la prenotazione di altri servizi offerti dall’emettitore stesso o da un altro operatore appartenente allo stesso gruppo societario. Il rimborso dovrà avvenire entro 14 giorni dalla richiesta. 

Solo nel caso di voucher emessi in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, la richiesta di richiesta di rimborso, sempre in caso di mancata fruizione, potrà essere effettuata decorsi 12 mesi – e non 18 – dall’emissione.

L’obbligo di effettuare i rimborsi senza ricorrere all’emissione di voucher - già previsto per viaggi studio ed altri viaggi facenti parte del programma di formazione degli studenti della scuola dell’infanzia o delle classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado – viene esteso ai soggiorni di studio degli alunni del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell’ambito dei programmi internazionali di mobilità studentesca (es. ERASMUS) riferiti agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.

Ultimo importante elemento di modifica introdotto riguarda la tutela dei consumatori in possesso di voucher non utilizzati alla scadenza di validità e non rimborsati a causa dell’insolvenza o del fallimento dell’operatore turistico o del vettore. A tale scopo viene istituito un Fondo con dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2020 e 1 milione di euro per l’anno 2021 per l’indennizzo dei consumatori interessati. L’indennizzo verrà riconosciuto nel limite della dotazione del fondo stesso. Con apposito regolamento verranno disciplinati criteri, modalità di attuazione e misura dell’indennizzo.

 

  • Interventi in favore delle imprese che accettano pagamenti elettronici (art. 30 bis)

In sede di conversione del decreto in legge è stato istituito un Fondo (con dotazione pari a 10 milioni per il 2021) per la parziale compensazione dei costi sostenuti dagli esercenti le attività commerciali in relazione alle commissioni sostenute per i pagamenti effettuati dai clienti per mezzo di carte di credito o debito nel periodo che va dal 19.7.2020 sino al 31.12.2020.

L’attuazione della disposizione è demandata ad uno specifico decreto da emanarsi da parte del Ministero dell’economia e delle finanze.

La disposizione prevede che l’intervento del predetto Fondo sia commisurato al volume d’affari degli esercenti e proporzionale all’ammontare dei pagamenti generato con carte di credito o debito.

 

  • Interventi in favore dei Confidi vigilati (art. 31 bis)

In sede di conversione del decreto legge è stata attuata una modifica al Testo Unico Bancario per consentire ai Confidi, sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, di concedere altre forme di finanziamento alle imprese sotto qualsiasi forma, pur dovendo per tali soggetti rimanere prevalente l’attività di rilascio di garanzie per l’accesso al credito delle PMI.  

 

  • Proroga dell’esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo (art. 17 bis)

In sede di conversione è stata ulteriormente prorogata, fino al 31 dicembre 2020, la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo.