Con ordinanza n. 365730/1 di data 25.6.2020, Il Presidente Fugatti ha prorogato sino al 14 luglio 2020, le precedenti disposizioni relative all’obbligo di utilizzo delle mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Nell’ordinanza si dispone, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l’obbligo di utilizzo delle mascherine:
Tale predetto obbligo non vige per i bambini al di sotto dei sei anni, nonché per i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero per i soggetti che interagiscono con i predetti.
Per quanto riguarda l’utilizzo delle aree gioco presenti all’interno di aree pubbliche e private, con l’ordinanza viene disposto che, in alternativa alla pulizia periodica degli stessi, i gestori possono consentirne l’utilizzo anche qualora i medesimi gestori mettano a disposizione degli utenti strumenti di pulizia delle mani (quali, ad es., in un parco pubblico, la presenza di una fontana nei pressi dell’area gioco).
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