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Credito

“Nuova Definizione di Default” criteri e modalità più restrittive

La nuova disciplina, ovvero la Nuova definizione di Default, stabilisce criteri e modalità più restrittive in materia di classificazione a default

31/12/2020 da Ufficio stampa

Dal 1° gennaio 2021 entra in vigore la nuova definizione di default prevista dal Regolamento europeo, ovvero il modo con cui le singole banche e intermediari finanziari devono classificare i clienti a fini prudenziali.

Le norme sono state introdotte dall’Autorità Bancaria Europea (EBA) e recepite dalla Banca d’Italia.

La nuova definizione di default prevede che, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori per le banche e gli intermediari finanziari, i debitori siano classificati come deteriorati (default) al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:

a)   il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni (in alcuni casi, ad esempio per le amministrazioni pubbliche, 180) nel pagamento di un’obbligazione rilevante;

b)   la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione (questa condizione è già in vigore e non viene pertanto mutata).

La nuova definizione di default non introduce un divieto a consentire sconfinamenti: come già ora, le banche, nel rispetto delle proprie policy, possono consentire ai clienti utilizzi del conto che comportino uno sconfinamento oltre la disponibilità presente sul conto ovvero, in caso di affidamento, oltre il limite di fido.

Per quanto riguarda la condizione relativa ad un debito scaduto, secondo i parametri fissati dal regolamento, questo va considerato rilevante quando l'ammontare dell’arretrato supera entrambe le seguenti soglie:

i)   100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio (soglia assoluta);

ii)   l'1 per cento dell’esposizione complessiva verso una controparte (soglia relativa).

Superate entrambe le soglie, prende avvio il conteggio dei 90 (o 180) giorni consecutivi di scaduto, oltre i quali il debitore è classificato in stato di default.

Tra le altre novità introdotte dal Regomento si segnala anche come non sia più possibile compensare gli importi scaduti con le linee di credito aperte e non utilizzate (c.d. margini disponibili); a questo fine è necessario che il debitore si attivi, utilizzando il margine disponibile per far fronte al pagamento scaduto.

La nuova definizione di default non modifica nella sostanza i criteri sottostanti alle segnalazioni alla Centrale dei Rischi, utilizzate dagli intermediari nel processo di valutazione del "merito di credito" della clientela , ma può avere riflessi sulle relazioni creditizie fra gli intermediari e la loro clientela, la cui gestione, come in tutte le situazioni di default, può comportare l'adozione di iniziative per assicurare la regolarizzazione del rapporto creditizio.

Confcommercio, unitamente alle altre associazioni d’impresa ed ABI, ha già espresso alle più importanti autorità europee la forte preoccupazione derivante per l’entrata in vigore del nuovo quadro regolamentare per le banche, chiedendo sia la proroga dell’entrata in vigore delle regole che la modifica delle stesse.

Ulteriori informazioni sull'entrata in vigore della nuova definizione di default sono rinvenibili nella documentazione allegata.

Allegati: 

Comunicazione n. 36;

Comunicazione n. 37;

Linee Guida Default;