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Giornali e Carte da Gioco

Nuova ordinanza del Presidente Fugatti

Le disposizioni si applicano dal 15 luglio e sono efficaci fino al 31 luglio 2020

17/07/2020

Informiamo gli associati che il Presidente della Provincia ha adottato in data 15 luglio 2020 una nuova Ordinanza contenente un aggiornamento delle misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza COVID19. Di seguito le novità per interessano i pubblici esercizi.

Utilizzo della mascherina

L’ordinanza conferma l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie tramite mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Per l’obbligo di usare la mascherina, così come gli altri dispositivi di protezione individuale, da parte degli operatori economici e avventori si rimanda a quanto previsto nei vari protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore economico di riferimento.

Distanziamento interpersonale

È confermato l’obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro; il rispetto di tale distanza non è obbligatorio per le persone “conviventi”, inteso tale termine in senso atecnico ed estensivo, ossia quali persone che abbiano tra loro rapporti di frequentazione abituale e non siano necessariamente coabitanti (l’asserzione di tale circostanza afferisce alla responsabilità individuale);

 

NOVITA’

Per le attività di pubblico esercizio è consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell’utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.

Sono inoltre consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (es. carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni:

- obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco;

- rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti.

Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.

 

Si ricorda che il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta altresì l’applicazione sanzionatoria di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, così come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33. Resta inteso che non sono passibili di sanzione gli esercenti delle attività economiche qualora le violazioni siano commesse fuori dei rispettivi locali o aree di vendita/esercizio.