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Nel provvedimento anche novità per gare d'appalto per l’affidamento di lavori, servizi e forniture pubblici

Nuova ordinanza provinciale: sì alla vendita per asporto per consumo veloce

Il presidente Fugatti ha emanato un aggiornamento sulle disposizioni per la fase 2

07/05/2020 da Ufficio stampa

Il Presidente Fugatti ha adottato in data 6 maggio 2020 una nuova ordinanza che prevede alcune novità rispetto alle misure introdotte in Trentino per il contenimento del Coronavirus.

VENDITA PER ASPORTO

La novità più significativa riguarda le modalità con cui deve essere svolta la vendita per asporto da parte dei gestori di bar, gelaterie, pasticcerie, ristoranti, pizzerie e pizzerie al taglio. In particolare l’ordinanza dispone che:

a) è consentita la vendita di cibi e bevande da asporto in contenitore monouso da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte delle attività artigiane abilitati in tal senso;

b) la vendita per asporto è effettuata ove possibile previa prenotazione on line o telefonica; la prenotazione non è necessaria in caso di commercio ambulante o per alimenti/bevande di immediato consumo (consumo veloce) ;

c) il ritiro deve avvenire nel rispetto del mantenimento delle misure di sicurezza (distanziamento interpersonale, mascherina, guanti monouso da parte dell’operatore, soluzione igienizzante per il cliente) evitando assembramenti;

d) il consumo dell’alimento/bevanda deve avvenire di norma in spazio chiuso (abitazione o luogo di lavoro) tranne che per gli alimenti/bevande di immediato consumo (o consumo veloce come caffè, gelati, pasticceria, snack) che possono essere consumati all’aperto nel rispetto del mantenimento delle misure di sicurezza (distanziamento interpersonale di almeno tre metri, tranne tra congiunti conviventi), evitando in modo assoluto di formare assembramenti ed allontanandosi immediatamente qualora fossero già presenti; la mascherina deve essere rindossata immediatamente completato il consumo;

e) non è consentito il consumo all’interno del locale o l’utilizzo di piani di appoggio (esempio tavolini, mensole) collocati nelle immediate vicinanze del locale; il materiale residuo, una volta completato il consumo, deve essere correttamente smaltito in raccolta differenziata a cura del consumatore.

CONTRATTI DI APPALTO, PROCEDURE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PUBBLICI

Per le procedure di gara per l’affidamento di lavori, servizi e forniture pubblici sono stati ulteriormente prorogati al 23 maggio 20020 i termini finali delle sospensioni e delle proroghe già precedentemente disposti con l’ordinanza n. 185699/1 di data 27 marzo 2020.

Relativamente alle procedure negoziate per le quali era stata disposta la sospensione del termine di presentazione delle offerte, viene concessa la facoltà alle amministrazioni aggiudicatrici di interrompere anticipatamente al 23 maggio la predetta sospensione.

Viene altresì disposto che le amministrazioni aggiudicatrici, ove consentito, svolgano il sopralluogo sole nei casi in cui sia strettamente necessario per la formulazione dell’offerta, e che tutte le riunioni della commissione tecnica siano svolte in streaming o con collegamento da remoto.

Nella esecuzione di lavori, servizi e forniture pubblici o di interesse pubblico si prevede l’obbligo per gli operatori economici di applicare negli ambienti di lavoro le misure di contrasto e di contenimento del Covid disciplinate nei protocolli nazionali e provinciali vigenti nonché di adeguare i PSC; DUVRI e i POS allegati ai contratti secondo le previsioni dei predetti protocolli.

Nell’ordinanza si prevede che la stazione appaltante è tenuta a riconoscere agli esecutori i costi diretti per l’applicazione delle misure secondo precise modalità disposte dall’ordinanza.

Per i contratti di appalto non ancora sottoscritti o per i quali non sia ancora iniziata l’esecuzione, l’ordinanza dispone si provveda alle necessarie integrazioni contrattuali e di capitolato volte al riconoscimento dei predetti costi diretti.

Da ultimo l’ordinanza dispone che, per i contratti di lavori, servizi e forniture pubblici stipulati in data antecedente al 6.5.2020, l’attuale emergenza sanitaria costituisce causa di forza maggiore che giustifica gli eventuali ritardi nell’esecuzione, con conseguente esclusione per l’aggiudicatario della facoltà di far valere penali, richieste di risarcimento o di indennizzo.

 

Informazioni
Per informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria della propria Associazione o all'Ufficio legislativo (0461/880111)

 

Scarica l'ordinanza