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Nuove disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative

Le regole in vigore da lunedì 11 ottobre per spettacoli, eventi sportivi, sale da ballo, discoteche e musei

12/10/2021 da Ufficio stampa

Si informa che è entrato in vigore il decreto legge 8 ottobre 2021, n.139, recante “Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali” (Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2021, n. 241).

Il provvedimento ha introdotto delle nuove regole in materia di spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, discoteche e musei – che si applicano a partire da lunedì 11 ottobre 2021.

Si riporta, di seguito, una sintesi delle principali disposizioni di interesse per il sistema.

Con il provvedimento in commento è stato modificato e integrato il decreto legge n.52 del 2021 (decreto Riaperture) per i seguenti eventi:

Spettacoli aperti al pubblico

Per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto,sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto il decreto prevede:

- in zona gialla, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e l’accesso è consentito ai soli soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19. Viene confermato, inoltre, che possono essere svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale;

- in zona bianca, la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata e l’accesso è consentito solo ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.

In caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati ad eventi e a competizioni sportivi (es concerti negli stadi o nei palazzetti) si applicheranno le disposizioni relative alla capienza previste per tali eventi, dal nuovo comma 2 dell’articolo 5 decreto.

In ogni caso, per gli spettacoli all’aperto, quando il pubblico vi accede, anche solo in parte, senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, gli Organizzatori producono all’autorità competente ad autorizzare l’evento anche la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19, tenuto conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, nonché delle indicazioni stabilite in apposite linee guida (adottate ai sensi dell’art. 1, co. 14 del decreto legge n.33 del 2020). Tale Autorità comunica le misure individuate dagli organizzatori alla Commissione di cui all’articolo 80 del TULPS, che ne tiene conto ai fini delle valutazioni di propria competenza, e al Commissario del Governo ai fini delle eventuali misure da adottarsi per la tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica, anche previa acquisizione del parere del Comitato provinciale (di cui all’art. 20 della legge n.121 del 1981).

Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni previste, gli spettacoli aperti al pubblico restano sospesi.

Sale da ballo, discoteche e locali assimilati 

Per questi locali il decreto prevede che solamente in zona bianca, le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, sono consentite nel rispetto dei protocolli e linee guida (adottati ai sensi dell’art. 1, comma 14, del decreto legge n.33 del 2020). L’accesso è consentito ai soli soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-192. La capienza non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 50 per cento al chiuso.

Nei locali al chiuso dove si svolgono le predette attività deve essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell’aria e restano fermi gli obblighi di indossare la mascherina, ad eccezione del momento del ballo.

Salvo quanto sopra previsto per la zona bianca, le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, restano sospese. 

Musei e altri istituti e luoghi di cultura

Sempre a partire dal prossimo 11 ottobre, sia in zona bianca che in zona gialla, i musei, istituti e altri luoghi della cultura non dovranno più garantire modalità di fruizione tali da consentire il distanziamento interpersonale di almeno un metro tra i visitatori. Resta invece obbligatorio garantire le modalità di fruizione contingentata o comunque tale da evitare assembramenti di persone.

 

In relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, sia in zona bianca che in zona gialla, può essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal CTS, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli aperti al pubblico, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

È stato altresì previsto un inasprimento delle sanzioni, in caso di violazione delle disposizioni sopra illustrate relative agli spettacoli aperti al pubblico (teatri, concerti e cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo e altri locali o spazi anche all’aperto), sale da ballo, discoteche e locali assimilati. A partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, delle disposizioni relative alla capienza consentita e al possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.