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Nuove regole per l'ingresso in Italia dall'estero

La nuova ordinanza del Ministero della Salute 29 luglio 2021

31/07/2021 da Ufficio stampa

Con la nuova Ordinanza del Ministro della Salute 29 luglio, è stata modificata la disciplina degli ingressi in Italia dai Paesi esteri, a decorrere dal 31 luglio e fino al 30 agosto prossimo
In particolare, l’Ordinanza dispone che non vi sono limiti né obblighi di dichiarazione per gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e lo stato della Città del Vaticano.
L’ordinanza inoltre modifica le regole di ingresso per le persone che hanno soggiornato o transitato, nei 14 giorni antecedenti, in uno o più dei paesi di cui all’Elenco C e D dell’Allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021.

Elenco  C
Austria,Belgio,Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo),Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Israele.

Per l’ingresso nel territorio nazionale delle persone che hanno soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti in uno dei territori dell’Elenco C e Israele, è previsto l’obbligo di presentare ai vettori al momento dell’imbarco e a chiunque deputato ai controlli: 

  1. una delle certificazioni verdi Covid-19, in formato digitale o copia cartacea; 
  2. il modulo di localizzazione del passeggero (Passenger Locator Form - PLF). 

In caso di ingresso in Italia in violazione dell’obbligo di certificazione verde/PLF, l’ordinanza prevede la sottoposizione a isolamento fiduciario presso l’indirizzo indicato nel PLF per 5 giorni, e sottoposizione ad un test molecolare o antigenico per mezzo di tampone alla fine di detto periodo. 

Elenco D
Albania, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Brunei, Canada, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Libano, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Nuova Zelanda, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia, Singapore, Stati Uniti d' America, Ucraina; Taiwan, Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao"

Per l’ingresso nel territorio nazionale delle persone che hanno soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti in uno dei territori dell’Elenco D, è previsto l’obbligo di presentare ai vettori al momento dell’imbarco e a chiunque deputato ai controlli: 

  1. il modulo di localizzazione del passeggero (PLF);
  2. la certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio italiano, ad un test molecolare o antigenico, per mezzo di tampone, con risultato negativo. Il predetto termine è ridotto a 48 ore per gli ingressi dal Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, compresi Gibilterra, Isola di Man, Isola del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro;
  3. sottoposizione ad isolamento fiduciario per 5 giorni presso il domicilio indicato nel PLF e, alla fine del periodo di isolamento, l’effettuazione di un test molecolare o antigenico, per mezzo di tampone, con risultato negativo.

Canada, Giappone e Stati Uniti d'America
Alle persone che soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti, in Canada, Giappone e Stati Uniti d'America, è altresì consentito l'ingresso nel territorio nazionale alle seguenti condizioni:

  1. presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque deputato ad effettuare controlli del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;
  2. presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli, di una certificazione verde COVID-19 ovvero di una certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie locali a seguito di una vaccinazione validata dall'Agenzia europea per i medicinali (European Medicines Agency — EMA), dell'avvenuta guarigione ovvero dell'effettuazione, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-Cov-2. Tali certificazioni sono riconosciute come equivalenti a quelle di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e dei Regolamenti UE 2021/953 e 2021/954. Le certificazioni di cui al presente articolo possono essere esibite in formato digitale o cartaceo.

Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco (esclusi India, Bangladesh, Sri Lanka e Brasile).
Gli spostamenti verso
gli Stati e territori verso i paesi non espressamente sopraindicati nei soprariportati elenchi sono consentiti soltanto in presenza di uno dei seguenti motivi o condizioni:

  1. esigenze lavorative;
  2. assoluta urgenza;
  3. esigenze di salute;
  4. esigenze di studio;
  5. rientro presso domicilio, abitazione o residenza propri o di persona, anche non convivente, con la quale vi una comprovata e stabile relazione affettiva.

L'ingresso nel territorio nazionale alle persone, che hanno transitato o soggiornato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in uno Stato o territorio non espressamente sopraelencati è consentito nel rispetto delle modalità sotto meglio specificate ed esclusivamente in presenza di uno dei seguenti motivi o condizioni:

  1. esigenze lavorative;
  2. assoluta urgenza;
  3. esigenze di salute;
  4. esigenze di studio;
  5. rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  6. ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano;
  7. ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;
  8. ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;
  9. ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE,
  10. ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva;
  11. partecipazione da parte di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti della stampa estera e accompagnatori a competizioni sportive di livello agonistico, riconosciute di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) e regolate da specifico protocollo di sicurezza adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento.

Gli ingressi nel territorio nazionale possono avvenire solo nel rispetto delle seguenti modalità:

  1. presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque deputato ad effettuare controlli del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;
  2. presentazione, al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto nelle settantadue ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
  3. sottoposizione a isolamento fiduciario presso I 'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di dieci giorni;
  4. sottoposizione a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine dell'isolamento fiduciario di 10 giorni. 

India, Bangladesh, Sri Lanka e Brasile.

L’ordinanza ha confermato sino al 30 agosto 2021 il divieto di ingresso e transito sul territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in India, Bangladesh o Sri Lanka e Brasile, con eccezione:

  • dei cittadini italiani che abbiano la residenza anagrafica in Italia in data anteriore al 29.4.2021, per India, Bangladesh o Sri Laka, e 13.2.2021 per il Brasile, a condizione che non manifestino sintomi da COVID-19.
  • dei funzionari e agenti dell'UE o di organizzazioni internazionali, agenti e funzionari diplomatici, personale militare e delle forze di polizia;
  • persone che intendano raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza dei figli minori, del coniuge o della parte di unione civile;
  • persone autorizzate per inderogabili motivi di necessità dal Ministero della Salute.

Le persone rientranti in tali fattispecie, oltre alla prevista compilazione del PFL, dovranno fornire l'attestazione di essersi sottoposti nelle 72 ore precedenti per India, Balgladesh, Sri Lanka e 48 ore precedenti per Brasile ad un tampone risultato negativo, dovranno sottoporsi a un ulteriore test al momento dell'arrivo in Italia, rispettare un periodo di quarantena di 10 giorni, indipendentemente dall'esito di tale test, previa comunicazione dell'ingresso sul territorio nazionale al Dipartimento prevenzione della ASL competente, e ripetere il test al termine del periodo di isolamento fiduciario.

Inoltre le persone in ingresso in Italia per soggiorni brevi, entro 120 ore, per motivi di lavoro, salute o urgenza; il personale di imprese che si reca all'estero per un periodo non superiore a 120 ore, per motivi di lavoro; i funzionari e agenti dell'UE o di organizzazioni internazionali, agenti e funzionari diplomatici, il personale militare e le forze di polizia, previa autorizzazione del Ministero della Salute o secondo protocolli sanitari validati, possono fare ingresso in Italia, alle condizioni sopra elencate, ma senza obbligo di quarantena e di ulteriore test al suo termine.

Casi di esonero dalla sorveglianza sanitaria e dall’isolamento fiduciario

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermo restando l’obbligo di presentazione del PLF e di sottoposizione a test molecolare o antigenico, non sono tenuti alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario:

  1. agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria; 
  2. agli ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; 
  3. a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5; 
  4. ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione europea e degli ulteriori Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più' Stati e territori di cui all'elenco C; 
  5. al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  6. al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore; 
  7. ai funzionari e agli agenti, comunque denominati dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni; 
  8. agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;
  9. agli ingressi mediante voli «Covid-tested», conformemente all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni; 
  10. agli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale.

…..

Casi di esonero dalla presentazione della certificazione verde o della certificazione sanitaria di sottoposizione al tampone e dall’isolamento fiduciario

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermo restando l’obbligo di presentazione del PLF, non sono tenuti alla presentazione di una delle certificazioni verdi Covid-19 o alla certificazione di essersi sottoposti al tampone né all’isolamento fiduciario:

  1. l'equipaggio dei mezzi di trasporto; 
  2. il personale viaggiante; 
  3. i movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20;
  4. chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare un periodo di isolamento fiduciario presso il domicilio indicato nel PLF per un periodo di 5 giorni e, alla fine del periodo di isolamento, l’effettuazione di un test molecolare o antigenico, per mezzo di tampone, con risultato negativo;
  5. chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non  superiore alle centoventi ore per  comprovate  esigenze  di  lavoro,  salute  o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare un periodo  di isolamento fiduciario presso il domicilio indicato nel PLF per un periodo di 5 giorni e, alla fine del periodo di isolamento, l’effettuazione di un test molecolare o antigenico, per mezzo di tampone, con risultato negativo;
  6. chiunque rientra nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a 48 ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato. Per costoro non vige nemmeno l’obbligo di presentazione del PLF;
  7. in caso di permanenza di durata non superiore a 48 ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato. Per costoro non vige nemmeno l’obbligo di presentazione del PLF.

Esonero per i bambini di età inferiore ai 6 anni

L’ordinanza del 29 luglio stabilisce che i bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dall'effettuazione del test molecolare o antigenico.