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Nuovo DPCM: le principali novità

Attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ammessa fino alle 24 con consumo al tavolo e fino alle 21 in assenza di consumo la tavolo. Vietate feste nei luoghi al chiuso e all'aperto

13/10/2020 da Ufficio stampa

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato un nuovo DPCM recante ulteriori misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus COVID-19.

Le disposizioni del nuovo provvedimento, in sostituzione dei DPCM 7 agosto e 7 settembre 2020, si applicano dalla data del 14 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 13 novembre 2020. 

Nel DPCM vengono confermate, in quanto prioritarie, le misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio ed in particolare: l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, l’igiene costante ed accurata delle mani, l’utilizzo corretto delle mascherine che devono essere indossate coprendo naso e bocca.

L’articolo 1 del DPCM ripropone l’obbligo, già previsto dal DL 125/2020, di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque fatti salvi i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande. Sono esclusi i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; i bambini di età inferiore ai sei anni; i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonchè coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. 

È «fortemente raccomandato» l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. 

Per quanto riguarda le attività economiche, produttive, industriali, commerciali, amministrative e sociali vengono fatte salve le indicazioni e prescrizioni contenute nei relativi protocolli e nelle linee guida, nonché nel protocollo generale per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID19 negli ambienti di lavoro.  

Tra le principali disposizioni del nuovo DPCM che interessano le categorie economiche associate segnaliamo: 

1) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21.00 e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Tutte le attività dei servizi di ristorazione devono essere svolte nel rispetto dei relativi protocolli ed in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del DPCM. Continuano ad essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

2) sono consentite, in osservanza dei relativi protocolli provinciali, le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo; nonché le attività dei centri benessere, dei centri termali, dei centri culturali;

3) restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto e al chiuso. 

Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. 

Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. 

Con riguardo alle abitazioni private è “fortemente raccomandato” di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei.

Sono consentite le manifestazioni fieristiche ed i congressi, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico scientifico e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni  ed alle caratteristiche  dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;

4) sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti; 

5) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni, il tutto nel rispetto dei relativi protocolli ed in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 e in applicazione delle misure di cui all'allegato 11 del DPCM;

6) le attività inerenti i servizi alla persona sono consentiti nel rispetto dei relativi protocolli;

7) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

8) le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati dalla provincia per prevenire o ridurre il rischio di contagio. 

 

Scarica il DPCM con gli allegati