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Ordinanza della Provincia Autonoma di Trento

Ordinanza n.60 della Provincia Autonoma di Trento

Ulteriori disposizione per commercio al dettaglio, attività di accoglienza e spostamenti

18/12/2020 da Ufficio stampa

IL PRESIDENTE della Provincia di Trento, nella serata di oggi ha adottato l’ ordinanza n. 60 recante misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le disposizioni hanno efficacia a partire dal giorno 19 dicembre 2020 e fino al giorno 06 gennaio 2021 compreso.

Sono disposte rispetto al Dpcm 3 dicembre 2020 (qui le disposizioni di riferimento) e fatte salve le misure statali più restrittive,  le seguenti ulteriori misure  limitative:

 

Esercizio dell'attivitå commerciale al dettaglio

qualora non siano chiuse in virtù delle disposizioni emergenziali vigenti, le medie strutture di vendita (limitatamente a quelle con superficie di vendita pari o superiore a 250 metri quadrati, come risultante da autorizzazione commerciale o da SCIA) e le grandi strutture di vendita, sia con esercizio unico, sia con più esercizi comunque collegati, ivi compresi i centri commerciali e le strutture equiparate, devono consentire l'accesso ad un numero di persone tale da consentire uno spazio di 4 metri quadrati per persona; tali strutture devono, inoltre, munirsi di strumenti o modalitå "contapersone", posti agli ingressi dell'esercizio, in modo da controllare il numero di accessi;

qualora non siano chiuse in virtù delle disposizioni emergenziali vigenti, nelle strutture di vendita con superficie di vendita inferiore a 250 metri quadrati (come risultante da autorizzazione commerciale o da SCIA), permane l'obbligo di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro;

si conferma, per le attivitå di commercio al dettaglio con superficie di vendita fino a 40 metri quadrati, quanto disposto dal punto 8 dell'ordinanza del Presidente della Provincia del 15 luglio 2020 prot. n. 41120, in particolare la disposizione secondo cui é possibile far accedere 1 persona alla volta, oltre ad un massimo di due operatori; é consentita la permanenza di massimo 4 persone (compreso/i l'operatore/i) purché almeno 2 persone facciano parte dello stesso nucleo famigliare o siano conviventi;

Rimane fermo quanto previsto dal DPCM 3 dicembre 2020 in ordine alle attività commerciali.

 

Spostamenti

dalle ore 20.00 fino alle ore 05.00 del giorno successivo, nonché dalle ore 20.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1 gennaio 2021, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessitå ovvero per motivi di salute;

 

vista la disposizione di cui al punto precedente:

  • l'apertura degli esercizi commerciali é consentita fino alle ore 19.30;
  • la ristorazione e le attivitå di somministrazione di pasti e bevande, anche effettuate dalle imprese agrituristiche ed enoturistiche, svolte in modalitå di asporto, sono invece consentite fino alle ore 22.00, confermando il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; pertanto, é consentito lo spostamento tra le ore 20.00 e le ore 22.00 per recarsi presso l'attivitå di ristorazione e/o di somministrazione prescelta per acquistare il cibo e le bevande da asporto, percorrendo il tragitto piü breve tra l'attivitå di ristorazione e la propria residenza/domicilio/abitazione (é altresi tollerato 10 spostamento oltre le ore 22.00 per il tempo strettamente necessario al rientro presso la propria residenza/domicilio/ abitazione dopo l'acquisto da asporto);
  • restano sempre consentite la ristorazione e le attivitå di somministrazione di pasti e bevande, anche effettuate dalle imprese agrituristiche ed enoturistiche, svolte in modalitå con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attivitå di confezionamento che di trasporto;

Rimane fermo quanto previsto dal DPCM 3 dicembre 2020 in ordine alle attività dei servizi di ristorazione.

 

Attivitå di accoglienza e strutture ricettive

a chiarimento delle disposizioni in merito alle attivitå di accoglienza e strutture ricettive, sono autorizzate le attivitå e i servizi delle strutture ricettive riguardanti i propri ospiti, sulla base di quanto stabilito dal punto 6 dell'ordinanza 15 luglio 2020 cosi come richiamata dal punto 32 dell'ordinanza n. 59 del 4 dicembre 2020, ovvero, qualora ivi non disciplinato, da quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, lettera pp) del Dpcm 3 dicembre 2020 e relativa specifica scheda tecnica "Attivitå ricettive" riportata nell'allegato 9 dello stesso Dpcm;

 

Disposizioni finali

Le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci dal giorno 19 dicembre 2020 fino al giorno 06 gennaio 2021 compreso, restando altresi impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 qualora non in contrasto con la presente ovvero se non esplicitamente modificate o superate. Si applicano altresi le ulteriori disposizioni del Dpcm 3 dicembre 2020, qualora coerenti con il contenuto della presente ordinanza.

Si richiama il rispetto rigoroso delle misure generali per evitare il contagio secondo quanto previsto nelle precedenti ordinanze (distanziamento sociale, uso della mascherina, disinfezione costante delle mani); tra l'altro, si ribadisce la misura di cui al punto 14 dell'ordinanza n. 59 del 4 dicembre 2020, ossia il "divieto di incontro (salvo che nell'ambito delle attivitå regolamentate dai protocolli vigenti), oltre il numero massimo di 6 persone e salvo i/ caso in cui si tratti di un gruppo di persone conviventi, in tutti i luoghi pubblici (a tito/o esemplificativo piazze, vie, parchi); si precisa che le aree all'aperto di pettinenza del/e scuole di ogni ordine e grado non rientrano ne//a categoria dei luoghi pubblici.

Sono consentite, o/tre i/ numero superiore alle 6 persone, le manifestazioni pubbliche in forma statica di cui a/ Dpcm 3 dicembre 2020 e alle condizioni ivi previste, ossia con osservanza delle distanze sociali prescritte e delle altre misure di contenimento e nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui a/ regio decreto 18 giugno 1931, n. 773";

II mancato rispetto degli obblighi nascenti dalla presente ordinanza comporta l'applicazione sanzionatoria di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74.

 

Allegato

Ordinanza n.60