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Domenica tutti gli esercizi (tranne farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole) resteranno chiusi

Ordinanza provinciale n. 56: nei giorni prefestivi aperti i negozi fino a 250 mq di superficie

Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

20/11/2020 da Ufficio stampa

Con ordinanza n. 56 del 19 novembre 2020, il Presidente della Provincia Autonoma di Trento - preso atto delle indicazioni pervenute dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, che ritiene strategico, in questa fase e ai fini della riduzione della diffusione del virus Covid-19, intervenire con misure di prevenzione anche nell’ambito dei locali al chiuso (particolarmente pericolosi in inverno) - ha disposto, relativamente all’esercizio delle attività commerciali, che   in sostituzione di quanto disposto dal punto 9), lettere a), b), c) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 54 del 14.11.2020 nei giorni di domenica, prefestivi e festivi sono adottate le seguenti limitazioni:

a) nei giorni prefestivi (compresi i giorni di sabato), le medie strutture di vendita (limitatamente a quelle con superficie di vendita superiore a 250 metri quadrati, come risultante da autorizzazione commerciale o da SCIA) e le grandi strutture di vendita, sia con un esercizio unico, sia con più esercizi comunque collegati, ivi compresi i centri commerciali e le strutture equiparate, sono chiuse al pubblico, salvo che per il commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount alimentari, minimercati ed altri servizi non specializzati di alimenti vari, commercio al dettaglio di prodotti surgelati, nei quali è consentita la vendita di prodotti alimentari e non), commercio al dettaglio di prodotti alimentari e bevande in esercizi specializzati, le farmacie, le parafarmacie, i presidi sanitari, le tabaccherie e le edicole;

b) nei giorni festivi (che non cadano di domenica) è vietato l’esercizio dell’attività commerciale, al chiuso o su area pubblica, salvo che per il commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount alimentari, minimercati ed altri servizi non specializzati di alimenti vari, commercio al dettaglio di prodotti surgelati), commercio al dettaglio di prodotti alimentari e bevande in esercizi specializzati, le farmacie, le parafarmacie, i presidi sanitari, le tabaccherie e le edicole; è altresì consentita la vendita di prodotti alimentari anche in forma ambulante; è fatta salva per tutti gli esercizi la consegna a domicilio di beni alimentari e non;

c) in tutte le giornate di domenica, è vietato l’esercizio dell’attività commerciale, al chiuso o su area pubblica, salvo che per le farmacie, le parafarmacie, i presidi sanitari, le tabaccherie e le edicole; è fatta salva per tutti gli esercizi la consegna a domicilio di beni alimentari e non.

Per quanto riguarda le attività di commercio nella forma del mercato all’aperto su area pubblica o privata, con l’ordinanza si chiarisce che con l’espressione “presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita” (prevista al punto 4, lett. b) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 54 del 14.11. 2020) non si è inteso vincolare l’area  destinata al mercato ad un unico e solo varco di accesso con relativa uscita, ma bensì che l’area di mercato (in base alle sue caratteristiche) può essere, laddove possibile, suddivisa in settori, ognuno dei quali con un proprio varco di accesso ed uno di uscita, al fine di garantire per ogni settore un flusso unidirezionale di utenti, nel rispetto delle regole generali che impediscano occasioni di assembramento;

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Le sopra riportate misure sono efficaci dal giorno 19 novembre 2020 sino al 3 dicembre 2020 e restano altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 qualora non in contrasto con la presente ovvero se non esplicitamente modificate o superate.

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Il mancato rispetto degli obblighi nascenti dall’ordinanza e dal DPCM richiamato comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35.

 

Documenti allegati

Ordinanza n.56 di data 19.11.2020