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Proroga dello stato d’emergenza

Modifica dei parametri per l’attribuzione delle fasce di rischio e estensione del “green pass”

27/07/2021

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 175 il D.L. 23 luglio 2021, n. 105, già in vigore, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”.

Con tale atto normativo il Governo prevede diverse novità al regime giuridico concernente il contrasto alla diffusione del Covid-19.

Il provvedimento è costituito da 3 pilastri:
1) la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 dicembre 2021 (art. 1);
2) la modifica dei parametri per la collocazione delle Regioni e delle Province autonome nei diversi scenari di rischio, dando maggiore valenza al tasso di ospedalizzazione (art. 2);
3) l’estensione dell’utilizzo del c.d. “green pass”, quale condizione per accedere ai servizi e attività (art. 3)

In particolare l’art. 3 prevede che a partire dal prossimo 6 agosto, in zona bianca, per accedere alle seguenti attività d’interesse per il comparto, sarà necessario esser muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19:

  • servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso (scarica il cartello allegato). Dunque, la disposizione non si applica per l’accesso ai tavoli all’aperto, né per il consumo al bancone al chiuso (es. caffè al bar ecc.);
  • spettacoli aperti al pubblico in locali d’intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, per i quali permane l’obbligo dei soli posti a sedere e con riferimento ai quali vengono modificati i criteri di capienza;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • rimane altresì ferma la disposizione che impone già oggi il possesso di una delle certificazioni verdi per i partecipanti alle feste conseguenti a cerimonie civili e religiose.

In ordine a tale disposizione si precisa che:

  • tale norma sarà applicata anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività siano consentite e alle condizioni previste per le singole zone;
  • l’obbligo del possesso di una delle certificazioni verdi non si configura nei confronti dei soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (al momento i bambini con età inferiore ai 12 anni), e a quelli esenti sulla base di idonea certificazione medica;
  • i titolari o i gestori dei servizi e delle attività sopra indicati (o loro delegati con atto formale) sono tenuti a verificare il possesso di tale certificazione, attraverso l’App “Verifica C 19” (al seguente link è possibile scaricare l'APP https://www.dgc.gov.it/web/app.html ;
  • oltre alle già conosciute sanzioni (amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro sia per cliente che per esercente), è stata introdotta una specifica sanzione accessoria - chiusura dell’esercizio o dell’attività da 1 a 10 giorni – applicabile dopo due violazioni commesse in giornate diverse, dell’obbligo di verifica del green pass.

Per ragioni di completezza si ricorda che le certificazioni verdi sono rilasciate a seguito:

  • dell’avvenuta vaccinazione: in questo caso la certificazione è rilasciata a far data dal completamento del ciclo vaccinale; dal 15° giorno della somministrazione della prima dose di vaccino fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale; dal 15° giorno successivo all’unica dose di vaccino per chi ha avuto una precedente infezione da SARS-COV2;
  • della guarigione dal SARS-CoV-2 (cessazione dell’isolamento prescritto, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti dal Ministero della Salute);
  • dell’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARSCoV- 2 con validità di 48 ore dalla sua esecuzione;

Ti invitiamo a visitare la pagina a cura del Ministero sulla Certificazione verde COVID-19https://www.dgc.gov.it/web/ 

Preme segnalare che allo stato attuale non sussiste alcun obbligo di possesso delle certificazioni verdi per i dipendenti; il Premier Draghi nella conferenza stampa tenutasi giovedì scorso, ha chiarito che i temi del lavoro, della scuola e dei trasporti sono per il momento esclusi dal raggio di applicazione del Decreto e potrebbero essere affrontati nelle prossime settimane.

L’Associazione si è già attivata per chiedere alla Istituzioni competenti chiarimenti in ordine ad alcuni profili settoriali di dubbia interpretazione, riservandosi – a seguito dell’esito degli approfondimenti svolti -di intraprendere anche ulteriori iniziative, sulle quali sarà fornita tempestiva comunicazione.

 

Cordiali saluti.

 

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