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Riaperture, la nuova ordinanza del presidente Fugatti

Le disposizioni dell’ordinanza si applicano dalla data odierna e sono efficaci fino al 31 luglio 2020.

15/07/2020 da Ufficio stampa

Informiamo gli operatori associati che il Presidente della Provincia ha adottato in data 15 luglio 2020 una nuova Ordinanza contenente un aggiornamento delle misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza COVID19, che riguardano in particolare l’obbligo di utilizzo della mascherina, di distanziamento interpersonale e l’individuazione dei documenti/protocolli/linee guida di carattere organizzativo e sanitario per l’esercizio delle attività economiche, produttive,  ricreative e sociali.

Le disposizioni dell’ordinanza si applicano dalla data odierna e sono efficaci fino al 31 luglio 2020.

Di seguito vi proponiamo una breve sintesi del provvedimento che rende evidenti alcune delle novità introdotte; per l’analisi più approfondita si rimanda al testo integrale allegato, con riserva di ulteriori approfondimenti per alcune specifiche attività economiche. 

L’ordinanza dispone che le schede tecniche contenute nelle allegate “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” (approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 9 luglio 2020 prot. n. 20/127/CR7ter-a/COV19) si applicano solo per alcune attività espressamente indicate. Per le altre tipologie di attività si conferma l’applicazione dei protocolli e delle delibere già adottate in precedenza.

Utilizzo della mascherina

L’ordinanza conferma l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie tramite mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Per l’obbligo di usare la mascherina, così come gli altri dispositivi di protezione individuale, da parte degli operatori economici e avventori si rimanda a quanto previsto nei vari protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore economico di riferimento.

Distanziamento interpersonale

È confermato l’obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro; il rispetto di tale distanza non è obbligatorio per le persone “conviventi”, inteso tale termine in senso atecnico ed estensivo, ossia quali persone che abbiano tra loro rapporti di frequentazione abituale e non siano necessariamente coabitanti (l’asserzione di tale circostanza afferisce alla responsabilità individuale); il concetto estensivo di “persone conviventi” si applica anche nell’ambito dei protocolli/linee guida predisposte per la riapertura delle attività economiche/produttive/ricreative/sociali, laddove detti documenti fanno espresso riferimento a tale categoria di persone (ad es., a titolo esemplificativo e non esaustivo, laddove il documento provinciale di sicurezza per le attività dei servizi di ristorazione parla di “conviventi” quali clienti per i quali non sia necessario applicare il rispetto del distanziamento tra loro, vanno considerati tali non soltanto le persone tra loro coabitanti, ma anche quelli che abbiano rapporti di frequentazione abituale).

Individuazione dei documenti/protocolli/linee guida di carattere organizzativo e sanitario per l’esercizio delle attività economiche, produttive, ricreative e sociali da rispettare a partire dalla data del 15 luglio 2020

Le principali novità riguardano le attività di ristorazione e pubblici esercizi nelle quali è consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell’utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.

Sono inoltre consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (es. carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.

Anche nelle attività di accoglienza e nelle strutture ricettive è consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell’utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.

Tale novità si applica anche alle attività di cura alla persona (es. parrucchiere, estetiste, barbieri, ecc.)

Per quanto riguarda congressi e grandi eventi fieristici è confermata la sospensione fino al 31 luglio 2020 di congressi, grandi eventi fieristici ed eventi ad essi assimilabili in quanto trattasi di eventi che vedono la partecipazione di un numero considerevole di persone da ospitare in ambienti chiusi e per i quali difficilmente possono essere rispettati le misure di sicurezza e di prevenzione dal contagio, stante l’attuale persistenza, anche se contenuta, della diffusione del virus.

Per le discoteche si applica la scheda tecnica “Discoteche” di cui alle Linee guida approvate dalla

Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 9 luglio 2020. In proposito ci riserviamo di approfondire la scheda con una specifica nota informativa. Si anticipa che con riferimento alla attività del ballo, in questa fase può essere consentita esclusivamente negli spazi esterni (es. giardini, terrazze, ecc.) 

Si ricorda che il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta altresì l’applicazione sanzionatoria di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, così come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33. Resta inteso che non sono passibili di sanzione gli esercenti delle attività economiche qualora le violazioni siano commesse fuori dei rispettivi locali o aree di vendita/esercizio. 

 

ALLEGATO

Ordinanza e “Linee guida per la riapertura”