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Ripartenza, da domani ristorazione anche al chiuso e servizio al bancone

Il presidente Fugatti ha firmato in serata una nuova ordinanza

31/05/2021 da Ufficio stampa

In conseguenza del sensibile miglioramento dei dati epidemiologici riferiti al territorio provinciale, il Presidente della Provincia Autonoma di Trento ha adottato l’ulteriore ordinanza n. 74 di data 31.5.2021 che rimarrà in vigore sino al 31 luglio 2021.

Si riportano, di seguito, le principali disposizioni provinciali di interesse per le imprese associate.

In relazione all’attività di ristorazione, il provvedimento del Presidente stabilisce che:

- a partire dal giorno 1 giugno 2021, le attività di ristorazione svolte da qualsiasi esercizio (e senza più distinzione tra lo svolgimento all’aperto e/o al chiuso), comprese le attività di somministrazione di pasti e/o bevande, anche effettuate dalle imprese agrituristiche ed enoturistiche, si svolgono secondo i limiti orari agli spostamenti eventualmente esistenti e nel solo rispetto di quanto previsto in materia di ristorazione dalle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” (adottate con ordinanza del Ministero della Salute di data 29 maggio 2021) che devono considerarsi parte integrante della presente ordinanza);

- fino al 14 giugno 2021, in zona gialla, sul territorio provinciale rimane fermo il divieto di fare feste, restando altresì inteso che, anche in seguito allo svolgimento di cerimonie civili e religiose, ci si può recare presso un’attività di ristorazione/somministrazione di pasti e/o bevande al semplice fine di usufruire dei relativi servizi, ovviamente nel rispetto delle disposizioni normative e dei Protocolli di prevenzione anticontagio attualmente vigenti per il settore della ristorazione.

Si evidenzia come le nuove linee guida consentono “la consumazione al banco purchè sia assicurato il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio), ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale.

Considerato che in data 29.5.2021 il Ministero della Salute, d’intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, ha emanato l’ordinanza con la quale sono state adottate e aggiornate le nuove “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” da rispettare nello svolgimento delle attività economiche e sociali nonché in generale negli ambienti di lavoro, il provvedimento provinciale prevede che anche sul nostro territorio provinciale, a partire dal giorno 1° giugno 2021, compatibilmente con le date stabilite per le riaperture, le attività economiche e sociali devono svolgersi  secondo i limiti orari agli spostamenti eventualmente esistenti e nel rispetto  sia delle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, adottate con l’ordinanza del Ministero della Salute di data 29 maggio 2021 (si veda all.to 2), sia del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro” (cfr. all.to 3).

Con l’ordinanza il Presidente Fugatti prevede, altresì, che le predette Linee guida ed il Protocollo condiviso aggiornano e sostituiscono i documenti, i protocolli e le linee guida di cui alla precedente ordinanza del Presidente della Provincia n.71 di data 26 aprile 2021.

In merito al funzionamento degli impianti a fune, l’ultima ordinanza presidenziale conferma le disposizioni dell’ordinanza n. 73 con la quale si consentiva la riapertura degli impianti di risalita dei comprensori sciistici e per il turismo estivo, nel rispetto di quanto previsto dalle “Linee Guida per l’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali”, così come integrate dalle disposizioni riportate nel “Verbale riunione del 19 maggio 2021”, prot. n. 368125 del 20maggio 2021.

* * * *

Le disposizioni della presente ordinanza sono immediatamente efficaci dal 31 maggio 2021 e sono valide fino al 31 luglio 2021, salvo i diversi termini indicati; restano altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 qualora non in contrasto con la presente ovvero se non esplicitamente modificate o superate.

Laddove sul territorio provinciale trovino applicazione le disposizioni previste dalla normativa nazionale per la c.d. zona bianca, le misure riportate nella presente ordinanza trovano applicazione qualora coerenti con le stesse.

Il mancato rispetto degli obblighi nascenti dalla presente ordinanza comporta l’applicazione sanzionatoria di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74

 

Documenti allegati

Le linee guida

Attività ricettive - campeggi
Commercio al dettaglio - ambulanti
Congressi e grandi eventi fieristici
Corsi di formazione
Piscine termali
Ristorazione e cerimonie
Sagre e fiere locali
Sale giochi, sale scommesse, sale bingo
Servizi alla persona

Ordinanza provinciale n. 74