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Riparti Trentino, la sintesi della delibera provinciale

21/05/2020 da Ufficio stampa

Il 19 maggio 2020, la Giunta Provinciale ha approvato la delibera con la quale è stata data attuazione all’art. 5 della legge provinciale n. 3 del 13 maggio 2020 e, conseguentemente, sono stati definiti i criteri per individuare gli operatori economici che possono beneficiare del contributo, la misura del contributo, i criteri e modalità per la concessione e l’erogazione dello stesso nonché i casi in cui il mancato rispetto dell'impegno assunto comporta la revoca, anche parziale, del contributo.

La delibera ha altresì individuato ipotesi specifiche in cui il contributo può essere concesso anche ad operatori economici che impiegano più di nove addetti e fino a 11 addetti.

La delibera ha designato l’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche (APIAE) quale struttura provinciale competente per la gestione dei predetti contributi.

Modalità di presentazione della domanda

L’invio delle domande dei contributi dovrà avvenire entro e non oltre il 31.7.2020, per mezzo dell’apposita piattaforma informatica provinciale e secondo la modulistica ivi disponibile. Quale data di presentazione della domanda farà fede il giorno in cui la domanda viene registrata nel sistema. La domanda si considera presentata regolarmente, se il richiedente riceve dal sistema la relativa conferma.

I contributi saranno concessi ed erogati dall’APIAE secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e nei limiti delle risorse disponibili.

Tipologia del contributo

Trattasi di aiuti a fondo perduto finalizzati ad integrare il reddito di impresa, di lavoro autonomo o agrario degli operatori economici in modo da consentire loro di superare il periodo di crisi determinato dalla sospensione e/o dalla riduzione dell’attività di impresa o di lavoro autonomo svolta.

I predetti contributi sono cumulabili con altri incentivi, anche finanziari, emanati a livello nazionale e provinciale per fronteggiare l’attuale crisi economico - finanziaria causata dall’emergenza sanitaria da COVID-19 nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo previste dalle pertinenti normative dell’Unione europea.

Requisiti di ammissione al contributo

Possono usufruire del contributo tutti gli operatori economici che alla data del 31.01.2020 esercitano, in una qualsiasi delle forme giuridiche consentite dalla legge, attività di impresa commerciale ovvero attività di lavoro autonomo ed hanno sede legale nel territorio provinciale. Non sono ammessi al beneficio gli enti non commerciali, anche se svolgenti attività di impresa.

Gli operatori economici alla data di presentazione della domanda non devono essere assoggettati a procedure concorsuali tra le quali rientrano anche i piani di risanamento e gli accordi di ristrutturazione dei debiti. 

Di seguito si elencano i requisiti che gli operatori economici devono autocertificare (ex art. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445,) per poter beneficiare degli aiuti:

a) di aver registrato nell’ultimo periodo di imposta disponibile alla data di presentazione della domanda un volume di attività su base annua maggiore di euro 12.000,00 e non superiore ad euro 1,5 milioni;

b1) per coloro che impiegano fino a 9 dipendenti, di aver subito un calo del volume di attività di almeno il 50% in due mesi continuativi (per periodo da marzo a maggio 2020 rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente) Per coloro che hanno iniziato l’attività dopo l’1 febbraio 2019 il confronto riguarderà il valore medio mensile registrato in almeno due mesi nel trimestre marzo - maggio 2020 e il valore medio mensile dei mesi di esercizio antecedenti al mese di marzo 2020;

b2) per coloro che impiegano da 10 a 11 dipendenti, di aver subito in un calo del volume di attività complessivo di almeno il 70% (nel trimestre marzo-maggio 2020 rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente) Per coloro che hanno iniziato l’attività dopo l’1 febbraio 2019, il confronto riguarderà il valore medio mensile registrato nel trimestre marzo, aprile, maggio 2020 e il valore medio mensile dei mesi di esercizio antecedenti al mese di marzo 2020;

c) di aver conseguito un reddito pari o inferiore a euro 40.000 così come risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata. Il predetto limite reddituale è incrementato di euro 15.000,00 per ciascun ulteriore socio, associato o collaboratore familiare che presta la propria attività lavorativa a favore della società, dell’associazione professionale o dell’impresa familiare alla data della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale (31.01.2020), fino comunque a un limite reddituale massimo di euro 70.000,00 e va calcolato secondo i seguenti criteri:

c1) per imprese individuali e lavoratori autonomi, occorre far riferimento al reddito risultante dalla dichiarazione dei redditi;

c2) per le imprese familiari, occorre far riferimento al reddito imponibile risultante dalla dichiarazione dei redditi relativi al reddito di impresa, il quale è comprensivo anche dei redditi attribuiti ai familiari;

c3) per le società e le associazioni professionali, occorre far riferimento al reddito imponibile risultante dalla dichiarazione dei redditi, cui devono essere aggiunti: i compensi corrisposti agli amministratori che siano anche soci, nonché i salari e gli stipendi riconosciuti ai soci e derivanti da attività svolta nei confronti della società, che in sede di determinazione del reddito siano stati portati in deduzione;

c4) per gli operatori economici che hanno avviato l’attività dopo l’1 settembre 2019 (cd. neo costituiti) non si applicano i soprariportati requisiti (lettere a e c).

d) di non trovarsi già in difficoltà ai sensi del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

Misura contributiva e maggiorazioni

La misura del contributo a fondo perduto è pari a:

 - euro 3.000,00 fino a 3 addetti;

 - euro 4.000,00 fino a 6 addetti;

 - euro 5.000,00 fino a 11 addetti.

Gli operatori economici neo costituiti ricevono un importo fisso di euro 3.000,00.

I richiedenti che hanno pagato canoni di locazione o canoni di affitto d’azienda o del ramo d’azienda, relativamente alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2020, hanno diritto ad una maggiorazione della misura di contributo di cui sopra, pari al 40% dell’ammontare totale dei canoni sostenuti per tali mesi e comunque non superiore a euro 1.200,00.

La maggiorazione non è prevista relativamente ai canoni di leasing immobiliare, nonché i costi delle concessioni di beni immobili e aree pubbliche.

Non vanno altresì considerati per il diritto alla maggiorazione i canoni di locazione e i canoni di affitto d'azienda o di ramo d’azienda percepiti da società controllanti, controllate o collegate all’operatore economico che chiede la maggiorazione, e quelli percepiti da familiari, come definiti dall’art. 5, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo.7. 

Obblighi del beneficiario

All’atto della presentazione della domanda, l’operatore economico richiedente deve infine dichiarare il rispetto dei seguenti obblighi fino al 31 dicembre 2021:

a) di salvaguardare il livello occupazionale, garantendo per l’anno 2021 il numero di addetti in forza nel periodo 1 marzo 2019 - 29 febbraio 2020. Solo qualora vi sia una riduzione del volume di attività dell’anno 2021 rispetto al volume di attività dell’anno 2019, il vincolo sul numero di addetti da salvaguardare sarà proporzionalmente ridotto.

b) di provvedere al regolare pagamento delle retribuzioni dei dipendenti;

c) di provvedere al regolare pagamento dei debiti nei confronti dei propri fornitori. Tale obbligo sarà attestato da parte di un iscritto all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o al Registro dei revisori legali;

d) di accettare ogni controllo, conservazione e messa a disposizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi e il rispetto degli obblighi derivanti dai presenti criteri fino al 31 dicembre 2025.

La violazione di uno solo degli obblighi assunti così come l’assenza o carenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità richiesti potrà comportare la revoca del beneficio o delle maggiorazioni richieste.

N.B. Per esaustivi dettagli consultare l’Allegato alla delibera