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Scelta ed utilizzo delle mascherine

09/10/2020

In base al Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro rev.7-31 luglio 2020 ricordiamo che rimane in capo al Datore di Lavoro l'obbligo di dotare il proprio personale delle mascherineSi sottolinea che devono essere DPI certificati o riconosciuti.

I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e i Dispositivi Medici (DM) messi a disposizione dal datore di lavoro devono essere marcati CE dal produttore, ai sensi della specifica attinente normativa europea il quale, per rispondere ai requisiti essenziali richiesti, potrà fare riferimento ai contenuti tecnici delle norme UNI EN 149:2009 + Al:2009 o, nel caso delle mascherine chirurgiche, delle norme UNI EN 14683:2019 e UNI EN ISO 10993-1:2010.

In questo periodo di emergenza sanitaria tuttavia, ai sensi dell'articolo 15 della legge 24 aprile 2020 n. 27, possono essere ritenute idonee anche le mascherine facciali che rispondono ai medesimi requisiti tecnici delle norme citate e che hanno ottenuto "Parere favorevole per la produzione, commercializzazione ed utilizzo" dall'Istituto Superiore di Sanità, in caso di Dispositivi Medici o da INAIL in caso di Dispositivi per Protezione Individuale non marcati CE.

Relativamente a questo ultimo punto, il datore di lavoro potrà accertarsi circa l'adeguatezza del dispositivo di protezione non marcato CE, verificando che:

-  il fabbricante del dispositivo abbia ottenuto "Parere favorevole per la produzione, commercializzazione ed utilizzo" con protocollo e data del parere;

-  il fabbricante nel Manuale d'uso abbia specificatamente previsto il loro utilizzo in ambito lavorativo.

La scelta può ricadere anche su modelli riutilizzabili o lavabili purché certificate e da non confondere con la mascherina di comunità che non è un DPI.

La mascherina deve essere indossata correttamente, coprendo naso e bocca. 

In allegato trovate: