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Ministero dei trasporti

Trasporto su strada- proroga titoli per abilitazioni alla guida

Il Ministero dei trasporti ha pubblicato una circolare in cui fa il quadro delle proroghe ai titoli abilitativi alla guida, alla luce delle novità introdotte dal recente D.L.125/2020

11/12/2020 da Ufficio stampa

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato la circolare n. 35018 (che si allega) in cui fornisce chiarimenti in materia di proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità.
Tali proroghe sono state riviste in seguito all’approvazione del D.L. 125/2020, che ha modificato il decreto legge 18/2020 che le aveva introdotte, prevedendo, alla luce del perdurare della situazione emergenziale, che tutti i certificati, attestazioni o atti di simile natura in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 sono prorogati per novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
La circolare inquadra tale disposizione nazionale, con la più generale disciplina europea, fornendo una lettura coordinata ed aggiornata. Rimandando alla lettura della circolare per avere informazioni più dettagliate in merito a tutti i certificati di competenza del MIT, tra i quali, anche, quelli relativi al trasporto di merci pericolose ADR, si evidenzia, per la portata più generale, quanto di seguito:
 

  • Per le patenti di guida rilasciate in Italia con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 29 aprile 2021, la validità è prorogata fino al 30 aprile 2021 solo per la circolazione sul suolo nazionale. Le patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020 sono valide per la circolazione negli altri Paesi membri dell’UE per i sette mesi successivi alla data di scadenza.
     
  • Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, sono prorogate fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza, (allo stato il 3 maggio 2021), laddove non già rinnovate.
     
  • Il termine per sottoporsi alla prova di teoria per il conseguimento della patente di guida è prorogato fino al 13 gennaio 2021 per le domande in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 ottobre 2020.
     
  • Le Carte di Qualificazione del Conducente (CQC) e certificati abilitazione professionale (CAP):
     
    • Le CQC con scadenza compresa nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 2 ottobre 2020 mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 3 maggio 2021, mentre sul territorio degli altri Paesi dell’UE la proroga di validità è di sette mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione;
       
    • Le CQC con scadenza compresa nel periodo dal 3 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 sono prorogate di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione;
       
    • Le CQC con scadenza compresa nel periodo dal 1° al 31 gennaio 2021 mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 3 maggio 2021;
       
    • Le CQC rilasciate da un altro Paese membro, in scadenza tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, sono prorogate di 7 mesi;
       
    • I certificati di abilitazione professionale (KA, KB), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità sul territorio nazionale fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza (allo stato fino al 3 maggio 2021), sempre che, non siano già stati rinnovati;
       
    • Gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale dei conducenti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza e quindi allo stato fino al 3 maggio 2021.

Allegati

Proroga Titoli