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Il Presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha adottato, nella serata di oggi, l’ordinanza n. 65

Con ordinanza del Ministero della Salute del 12 febbraio 2021, il Trentino è classificato in zona arancione

Ulteriore ordinanza in tema di COVID-19 in materia di applicazione temporale delle misure di cui all'art . 2 del Dpcm 14 gennaio 2021 per la c.d. "area arancione"

12/02/2021 da Ufficio stampa

Con l’ordinanza firmata oggi, la n. 65, il Presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha ritenuto disporre e precisare quanto segue, in conseguenza della classificazione a "zona arancione" da parte del Ministero della Salute:
 

  1. sul territorio provinciale, le misure di cui art. 2 del Dpcm 14 gennaio 2021 trovano applicazione a partire da lunedì 15 febbraio 2021, anche qualora l'apposita ordinanza del Ministero della Salute venga pubblicata in Gazzetta Ufficiale nella giornata di sabato 13 febbraio 2021;
     
  2. restano salve le misure di cui ai punto 13) dell'ordinanza del Presidente della Provincia n. 63 del 15.01.2021, qui di seguito riprodotte ovvero che

sul territorio provinciale è sempre possibile spostarsi per recarsi presso le attività e i servizi non sospesi. Laddove all'interno del proprio comune non vi sia la disponibilità di tali attività e/o servizi, è possibile recarsi presso altro comune contiguo o, in mancanza dell'attività o del servizio in un comune contiguo, nel comune più vicino (compreso il capoluogo di Provincia); tale possibilità di scelta può derivare anche da motivi di maggiore convenienza economica. Ai sensi del Dpcm in vigore, tutti gli spostamenti devono essere giustificati tramite la compilazione del modulo di autocertificazione, che può essere compilato anche in sede di controllo in quanto in dotazione delle forze di polizia statali e locali.

Le disposizioni dell’ordinanza n. 65 sono efficaci dal giorno di adozione (12 febbraio 2021); restano impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 qualora non in contrasto con la presente ovvero se non esplicitamente modificate o superate. Si applicano altresì le ulteriori disposizioni del Dpcm 14 gennaio 2021.

In base all’articolo 2 del DPCM 14 gennaio 2021 e dell’ordinanza PAT n. 65, a decorrere da lunedì 15 febbraio 2021, sono pertanto applicate sul territorio provinciale le seguenti misure di contenimento:

1) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio provinciale, salvo che per gli spostamenti

motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sul territorio provinciale è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del DPCM; permane il divieto generale di spostamento dalle ore 22:00 fino alle ore 5:00 del giorno successivo. Restano salvi gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute;

2) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;

3) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio (anche effettuate dalle imprese agrituristiche ed enoturistiche) nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. 

Per i bar (codici ATECO 56.3 bar e altri esercizi simili senza cucina) ed i negozi di commercio al dettaglio di bevande (codici ATECO 47.25 commercio al dettaglio di bevande) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.00. 

Restano, comunque, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

4) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengono in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; lo svolgimento delle suddette attività deve avvenire nel rispetto dei protocolli e delle linee guida nazionali. Si conferma, inoltre, che nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad esse assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, tabacchi, edicole, librerie, punti vendita di generi alimentari, cui si aggiungono i punti vendita di prodotti agricoli e florovivaistici.

Relativamente alle attività del commercio ricordiamo che l’ordinanza n.63 del presidente Fugatti, le cui disposizioni sono richiamate e fate salve dall’ordinanza odierna, dispone altresì:

  • qualora non siano chiuse in virtù delle disposizioni emergenziali vigenti le medie strutture di vendita (limitatamente a quelle con superficie di vendita pari o superiore a 250 metri quadrati, come risultante da autorizzazione commerciale o da SCIA) e le grandi strutture di vendita, sia con esercizio unico, sia con più esercizi comunque collegati, ivi compresi i centri commerciali e le strutture equiparate, devono consentire l'accesso ad un numero di persone tale da consentire uno spazio di 4 metri quadrati per persona; tali strutture devono, inoltre, munirsi di strumenti o modalità "conta-persone", posti agli ingressi dell'esercizio, in modo da controllare il numero di accessi;
  • qualora non siano chiuse in virtù delle disposizioni emergenziali vigenti, nelle strutture di vendita con superficie di vendita inferiore a 250 metri quadrati (come risultante da autorizzazione commerciale o da SCIA), permane l'obbligo di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
  • per le attività di commercio al dettaglio con superficie di vendita fino a 40 metri quadrati, viene confermata la disposizione secondo cui è possibile far accedere 1 persona alla volta, oltre ad un massimo di due operatori; è consentita la permanenza di massimo 4 persone (compreso/i l'operatore/i) purché almeno 2 persone facciano parte dello stesso nucleo famigliare o siano conviventi;
  • con riferimento agli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad esse assimilabili, l’ordinanza provinciale, precisa che nelle giornate festive e prefestive i punti vendita di generi alimentari possono vendere anche ulteriori prodotti di natura diversa rispetto ai generi alimentari

Viene confermata la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.

Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto, cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto.

Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto e al chiuso, e confermato il divieto delle feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose, e il divieto di sagre, fiere di qualunque genere e altri analoghi eventi.

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. 

Anche con riferimento alla attività di accoglienza e strutture ricettive, l’ordinanza n. 63 del Presidente Fugatti, richiamata dall’ordinanza n. 65, rinvia alla normativa nazionale che consente l’esercizio dell’attività a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati per prevenire o ridurre il rischio di contagio, con la precisazione che sono autorizzate le attività e i servizi delle strutture ricettive riguardanti i propri ospiti, sulla base dei protocolli del settore in vigore, ovvero, qualora ivi non disciplinate, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, lettera pp) del Dpcm 14 gennaio 2021 e relativa specifica scheda tecnica "Attività ricettive" riportata nell'allegato 10 dello stesso Dpcm.

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. 

Vengono confermate le raccomandazioni per le attività professionali con la precisazione, in ordine alla assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio, che resta fermo l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti.

Le attività inerenti i servizi alla persona sono consentiti nel rispetto dei relativi protocolli.

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In base all’ordinanza del Presidente Fugatti n. 64 del 10 febbraio 2021 gli impianti di risalita per gli sciatori amatoriali non potranno essere riaperti posto che il Trentino è classificato “zona arancione”.

L’ordinanza n. 64, inoltre, prevede disposizioni in materia di comunicazione della chiusura temporanea di attività produttive: tenuto conto della situazione di profonda incertezza e delle esigenze di snellimento e semplificazione, l’ordinanza dispone,  in accordo con il Consorzio dei Comuni Trentini, per tutte le realtà produttive dislocate sul territorio provinciale, per le quali la modalità ordinaria di comunicazione della chiusura temporanea dell'attività avviene attraverso l'utilizzo della piattaforma SUAP — Sportello Unico telematico per le attività produttive, la deroga a tale modalità che viene quindi sostituita con la semplice comunicazione delle informazioni essenziali mediante posta elettronica certificata (PEC) al Comune competente. Tale deroga opera dal 10.2.2021 fino alla cessazione dello stato d'emergenza (ad oggi fissata al 30 aprile 2021).

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Il mancato rispetto delle disposizioni dei predetti decreti e dell’ordinanza provinciale comporta l’applicazione della sanzione amministrativa, prevista dall’articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito in L. 22 maggio 2020, n. 35), ovvero con il pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1000.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.