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Ordinanza Provinciale - Covid19

Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

Ulteriori disposizioni a seguito dell’emanazione del DPCM del 13/10/2020, nonché disposizioni in materia sanitaria e ambientale

16/10/2020 da Ufficio stampa

Con ordinanza n.635226/1 di data 15.10.2020, il Presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti, a seguito del DPCM 13 ottobre 2020 e ritenuto che l’attuale situazione epidemiologica rende necessario mantenere e acuire le misure di prevenzione del contagio da Covid-19, ha prorogato:

- sino al 13 novembre 2020, l’efficacia delle precedenti misure dettate con l'ordinanza del Presidente della Provincia di data 15 luglio 2020 prot.. 411120/1 relative al "Distanziamento interpersonale", nonché all'individuazione dei documenti/protocolli/linee guide di carattere organizzativo e sanitario per l'esercizio delle attività economiche, produttive, ricreative e sociali da rispettare a partire dalla data del 15 luglio 2020” (comunicate con newsletter di data 15.7.2020);

- sino al 13 novembre 2020, l’efficacia delle precedenti misure dettate con l'ordinanza del Presidente della Provincia di data 17 luglio 2020 prot.. 422780/1 relative al "Servizio di buffet"; "Impianti a fune"; "Luoghi di riparo in montagna" e "Ristorazione e pubblici esercizi";

- sino al 13 novembre 2020, le precedenti disposizioni dettate con l'ordinanza del Presidente della Provincia di data 18 agosto 2020 prot.. 50218/1 relativa alle “Attività di ballo nelle discoteche e nei luoghi assimilati”.

Restano salve le disposizioni previste nell’ordinanza del Presidente della Provincia di data 8 ottobre 2020, prot. 619122/1  relative alla proroga sino al 31 gennaio 2021  di tutte quelle misure o la portata di tutti quei termini dettati con le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia nell'ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, qualora per gli stessi sia stata prevista esplicitamente l’efficacia o la portata temporale fino alla cessazione dello stato di emergenza.

Per quanto riguarda l’utilizzo della mascherina l’ordinanza ha confermato le misure contenute nel DPCM del 13.10.2020 e quindi l’obbligo di avere sempre con sé detti dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque fatti salvi i documenti/protocolli/linee guida anti-contagio, vigenti sul territorio provinciale, previsti per le attività economiche, produttive, amministrative, ricreative e sociali; raccomandando altresì l’utilizzo della mascherina anche all’interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.

Anche per quanto riguarda l’attività dei servizi di ristorazione (bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie) l’ordinanza riprende le disposizioni del predetto DPCM, consentendone lo svolgimento sino alle ore 24, con consumo al tavolo, e sino alle ore 21, in assenza di consumo al tavolo. Rimane consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

II mancato rispetto degli obblighi nascenti dall’ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35.

 

Si allega: Ordinanza n.635226/1  di data 15.10.2020