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Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

15/11/2020 da Ufficio stampa

Ferme restando le misure statali e provinciali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, con ordinanza n. 54 del 14 novembre 2020, il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, ritenuto che l’attuale situazione epidemiologica rende necessaria l’adozione di ulteriori misure restrittive rispetto a quelle previste dal Dpcm 3 novembre 2020, ha disposto che per tutto il territorio provinciale a decorrere dal giorno 16 novembre 2020 e sino al  3 dicembre 2020:

- è obbligatorio su tutto il territorio provinciale l’utilizzo della mascherina,  al di fuori dell’abitazione, con eccezione dei bambini con età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro, salvo quanto disposto da specifiche previsioni;

- è consentito l’accesso agli esercizi di vendita ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni;

- è consentita l'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata solamente nei Comuni nei quali sia adottato dai Sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti; tale piano deve prevedere,  nel caso di mercati all’aperto, qualora possibile la perimetrazione, non necessariamente fisica, ma tale da rendere visibile i confini dell’area adibita alla vendita; un unico varco di accesso separato da quello di uscita; sorveglianza pubblico o privata che verifichi il distanziamento sociale e il rispetto del divieto di assembramento; l’applicazione dei protocolli/linee guida anti-Covid19 vigenti nel settore di riferimento;

- è vietata la consumazione di alimenti e bevande all’aperto, su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi;

- in tutti i pubblici esercizi, compresi quelli in cui si esercitano attività di ristorazione:
 

  • il tempo di permanenza nel locale deve essere massimo di 1 ora e 30 minuti;
  • nelle aree di somministrazione i tavoli devono essere posizionati in modo che la distanza tra il dorso di una sedia e il dorso dell’altra sedia, sia maggiore di 1 mt e che i clienti siano rivolti l’uno verso l’altro e siano distanziati da almeno 1 metro. Il rapporto persone/superficie deve essere di 4 persone per 10 mq rispetto alla superficie adibita alla zona di consumazione;         
  • non è consentito il buffet;     
  • non dovranno essere messi a disposizione dei clienti menu cartacei individuali, giornali, riviste e libri di carta;
  • l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, nella fascia oraria ricompresa dalle ore 15 fino alla chiusura dell’esercizio (ore 18,00), può essere svolta esclusivamente con consumazione su posti a sedere regolarmente collocati, sia all’interno che all’esterno dei locali, e in ogni caso nel rispetto dei protocolli di settore;
  • deve essere effettuato il servizio di asporto solo su prenotazione e nella zona di consegna dovrà accedere 1 solo cliente alla volta.

Le predette prescrizioni non si applicano alle attività di ristorazione svolte all’interno delle strutture ricettive per i clienti che alloggiano in dette strutture, per le quali attività continuano ad applicarsi quanto prescritto in materia dai protocolli/linee guida ad oggi vigenti e dal Dpcm 3 novembre 2020 (ossia, ai sensi di quest’ultimo, resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati).

Sono adottate inoltre le seguenti limitazioni per le attività di commercio:

a) nei giorni prefestivi (compresi i giorni di sabato) le grandi e medie strutture di vendita (e strutture equiparate), sia con un esercizio unico, sia con più esercizi comunque collegati, ivi compresi i centri commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, i presidi sanitari, le tabaccherie e le edicole;

b) nei giorni festivi è vietato l’esercizio dell’attività commerciale, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, i presidi sanitari, le tabaccherie e le edicole, fatta salva per tutti gli esercizi la consegna a domicilio di beni alimentari e non;

c) nelle festività domenicali, in aggiunta al quanto previsto alla precedente lett. b), è vietata anche la vendita di generi alimentari.

Nell'ordinanza si raccomanda ai soggetti sopra i 70 anni, se intendano per necessità recarsi presso esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita, di recarsi presso gli stessi nelle prime 2 ore di apertura e si raccomanda altresì agli esercenti di invitare, senza alcun obbligo, i soggetti più giovani ad usufruire dell’esercizio dopo le prime 2 ore di apertura.

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Misure applicabili ai comuni di Castello Tesino, Baselga di Pinè e Bedollo in cui il tasso di contagio da covid 19 è superiore al 3% della popolazione residente.

Si evidenzia che nei comuni caratterizzati da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, così come individuati in forza di precisa comunicazione fornita dal Presidente della Provincia al Sindaco, si applicano le misure di cui all’art. 3, comma 4, del Dpcm 3 novembre 2020 (riportate nell'allegato all'ordinanza) ovvero:

  • è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonché all’interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito nei territori ricompresi nell’ordinanza è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del DPCM
  • sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
  • sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro ed a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  • sono sospese le attività di palestre e piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per attività riabilitative o terapeutiche;
  • sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24 (che individua tra le attività non sospese, i “servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, le lavanderie”);
  • i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

Le sopra riportate misure riferite ai comuni di Castello Tesino, Baselga di Piné e Bedollo, sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni.

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Il mancato rispetto degli obblighi nascenti dall’ordinanza e dal DPCM richiamato comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35.

 

Allegati

Ordinanza n.54 di data 14.11.2020

Allegati 23 e 24 del DPCM 3.11.2020

Nota del Presidente Fugatti del 14.11.2020 (comuni zona rossa)