Ferme restando le misure statali e provinciali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, con ordinanza n. 54 del 14 novembre 2020, il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, ritenuto che l’attuale situazione epidemiologica rende necessaria l’adozione di ulteriori misure restrittive rispetto a quelle previste dal Dpcm 3 novembre 2020, ha disposto che per tutto il territorio provinciale a decorrere dal giorno 16 novembre 2020 e sino al 3 dicembre 2020:
- è obbligatorio su tutto il territorio provinciale l’utilizzo della mascherina, al di fuori dell’abitazione, con eccezione dei bambini con età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro, salvo quanto disposto da specifiche previsioni;
- è consentito l’accesso agli esercizi di vendita ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni;
- è consentita l'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata solamente nei Comuni nei quali sia adottato dai Sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti; tale piano deve prevedere, nel caso di mercati all’aperto, qualora possibile la perimetrazione, non necessariamente fisica, ma tale da rendere visibile i confini dell’area adibita alla vendita; un unico varco di accesso separato da quello di uscita; sorveglianza pubblico o privata che verifichi il distanziamento sociale e il rispetto del divieto di assembramento; l’applicazione dei protocolli/linee guida anti-Covid19 vigenti nel settore di riferimento;
- è vietata la consumazione di alimenti e bevande all’aperto, su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi;
- in tutti i pubblici esercizi, compresi quelli in cui si esercitano attività di ristorazione:
Le predette prescrizioni non si applicano alle attività di ristorazione svolte all’interno delle strutture ricettive per i clienti che alloggiano in dette strutture, per le quali attività continuano ad applicarsi quanto prescritto in materia dai protocolli/linee guida ad oggi vigenti e dal Dpcm 3 novembre 2020 (ossia, ai sensi di quest’ultimo, resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati).
Sono adottate inoltre le seguenti limitazioni per le attività di commercio:
a) nei giorni prefestivi (compresi i giorni di sabato) le grandi e medie strutture di vendita (e strutture equiparate), sia con un esercizio unico, sia con più esercizi comunque collegati, ivi compresi i centri commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, i presidi sanitari, le tabaccherie e le edicole;
b) nei giorni festivi è vietato l’esercizio dell’attività commerciale, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, i presidi sanitari, le tabaccherie e le edicole, fatta salva per tutti gli esercizi la consegna a domicilio di beni alimentari e non;
c) nelle festività domenicali, in aggiunta al quanto previsto alla precedente lett. b), è vietata anche la vendita di generi alimentari.
Nell'ordinanza si raccomanda ai soggetti sopra i 70 anni, se intendano per necessità recarsi presso esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita, di recarsi presso gli stessi nelle prime 2 ore di apertura e si raccomanda altresì agli esercenti di invitare, senza alcun obbligo, i soggetti più giovani ad usufruire dell’esercizio dopo le prime 2 ore di apertura.
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Misure applicabili ai comuni di Castello Tesino, Baselga di Pinè e Bedollo in cui il tasso di contagio da covid 19 è superiore al 3% della popolazione residente.
Si evidenzia che nei comuni caratterizzati da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, così come individuati in forza di precisa comunicazione fornita dal Presidente della Provincia al Sindaco, si applicano le misure di cui all’art. 3, comma 4, del Dpcm 3 novembre 2020 (riportate nell'allegato all'ordinanza) ovvero:
Le sopra riportate misure riferite ai comuni di Castello Tesino, Baselga di Piné e Bedollo, sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni.
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Il mancato rispetto degli obblighi nascenti dall’ordinanza e dal DPCM richiamato comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35.
Allegati
Ordinanza n.54 di data 14.11.2020
Allegati 23 e 24 del DPCM 3.11.2020
Nota del Presidente Fugatti del 14.11.2020 (comuni zona rossa)