Con ordinanza n. 76 di data 28 giugno 2021 (allegato 1), il Presidente della Provincia Autonoma di Trento - vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 e la permanenza della nostra Provincia in “zona bianca” - ha disposto che sul territorio provinciale dal 28 giugno 2021 cessa l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all’aperto, fatta eccezione:
per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti;
per gli spazi all’aperto delle strutture sanitarie ed in presenza di soggetti di cui sia nota l’alterata funzionalità del sistema immunitario.
Permane comunque in vigore l’obbligo di avere sempre con la mascherina al fine di poterla prontamente indossare al verificarsi di una delle eccezioni sopraddette.
Rimane altresì confermato l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione nel corso dell’utilizzo dei trasporti pubblici locali e per la durata del viaggio; tale obbligo sussiste anche per i bambini nella fascia di età 3-6 anni.
Con riferimento agli spettacoli in luogo aperto senza il posizionamento di sedute fisiche, l’ordinanza dispone che venga garantito dagli addetti all’organizzazione il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante lo svolgimento dello spettacolo.
Da ultimo, l’ordinanza consente lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, sia in forma statica che dinamica, ma durante il loro svolgimento vanno osservate sia le distanze sociali prescritte sia le altre note misure di contenimento, nonchè le prescrizioni imposte dal questore per il regolare svolgimento delle manifestazioni e le circolare vigenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Rimangono in ogni caso sospesi gli eventi che implicano assembramenti in spazi chiusi o all’aperto;
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Le sopra riportate disposizioni rimarranno in vigore sino al 31 luglio 2021. Il mancato rispetto delle stesse comporta l’applicazione della sanzione amministrativa, prevista dall’articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito in L. 22 maggio 2020, n. 35), ovvero con il pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1000.
Si allega: