Salta al contenuto principale
astratto

INSIEME,

troviamo soluzioni

 
comprimi barra di ricerca

Ordinanza n.79 PAT

Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 - Ordinanza n. 79 di data 31.07.2021

Prorogate le misure di prevenzione sul territorio provinciale già oggetto delle ordinanze n.77 e n.78

31/07/2021 da Ufficio stampa

Con ordinanza n. 79 di data 31 luglio 2021 (allegata ), il Presidente della Provincia Autonoma di Trento  ha disposto la proroga delle misure di prevenzione sul territorio provinciale già oggetto dell'ordinanza n. 77 del 2 luglio 2021 nonché dell’ordinanza n. 78 del 6 luglio 2021

In particolare sono state prorogate sino al 5 agosto 2021 le disposizioni relative:

  1. alla partecipazione del pubblico ad eventi/competizioni sportive e spettacoli di qualsiasi genere in impianti/strutture al chiuso, per  i quali si dispone che:

    1. la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata;

    2. è obbligatoria la prenotazione dei posti nonché, per gli organizzatori, il mantenimento dell’elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni;

    3. per la partecipazione ai predetti eventi/competizioni sportive e spettacoli gli spettatori devono essere muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’art. 9 del decreto legge n. 52/2021, compresa l’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo eseguito nelle 48 ore precedenti e rilasciato in formato cartaceo o digitale e che la predetta previsione relativa alla certificazione verde non si applica a coloro che hanno meno di 16 anni;

    4. per lo svolgimento dei predetti eventi/competizioni sportive e spettacoli rimangono comunque ferme le misure previste dai protocolli di prevenzione Covid-19, per lo svolgimento degli eventi/competizioni sportive e spettacoli nella misura in cui questi protocolli siano compatibili con quanto disposto dalla presente ordinanza.
       

  2. alla partecipazione del pubblico ad eventi/competizioni sportive e spettacoli di qualsiasi genere in impianti/strutture all’aperto, per i quali si prevede che:

    1. la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata;

    2. raccomanda di prevedere, laddove possibile, un sistema di previa prenotazione dei posti e il mantenimento dell’elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni

    3. per la partecipazione a tali eventi/competizioni sportive e spettacoli, gli spettatori devono essere muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’art. 9 del decreto legge n. 52/2021, compresa l’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo eseguito nelle 48 ore precedenti e rilasciato in formato cartaceo o digitale;

    4. la predetta previsione relativa alla certificazione verde non si applica a coloro che hanno meno di 16 anni;

    5. per lo svolgimento dei predetti eventi/competizioni sportive e spettacoli devono comunque essere rispettate le misure dettate dai protocolli di prevenzione Covid-19 per lo svolgimento degli eventi/competizioni sportive e spettacoli nella misura in cui questi protocolli siano compatibili con quanto disposto dalla presente ordinanza.
       

  3. alla partecipazione del pubblico ad eventi/competizioni sportive e spettacoli di qualsiasi genere in impianti/strutture all’aperto ma non all’interno di impianti e strutture dedicate (es. manifestazioni in ambiente montano o in altri ambienti naturali, in parchi ecc.), l’ordinanza ribadisce la disciplina precedente che non fissa un  limite massimo per gli spettatori a meno che, per la conformazione dei luoghi, risulti necessario prevedere un numero massimo di spettatori al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro. 

L’ordinanza mantiene ferma la disposizione  che nel rispetto del predetto distanziamento interpersonale si può assistere a tali eventi/competizioni sportive/spettacoli anche in piedi e,  conseguentemente, gli organizzatori non devono prevedere la predisposizione di sedute fisiche vere e proprie e relativa preassegnazione dei posti. Sempre per garantire il predetto distanziamento interpersonale l’organizzatore degli eventi/competizioni/spettacoli deve però prevedere la presenza di un numero adeguato di addetti. Per la partecipazione ai predetti eventi/competizioni sportive e spettacoli, non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’art. 9 del decreto legge n. 52/2021, compresa l’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo eseguito nelle 48 ore precedenti e rilasciato in formato cartaceo o digitale;
Rimane nelle facoltà dell’organizzazione prevedere la prenotazione per la partecipazione a tali eventi/competizioni sportive e spettacoli, con eventuale mantenimento dell’elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni.

Anche per questi eventi/competizioni sportive/spettacoli vanno comunque rispettate le misure di contenimento previste dai protocolli di prevenzione Covid-19 per lo svolgimento degli eventi/competizioni sportive e spettacoli di cui ai periodi precedenti, nella misura in cui questi protocolli siano compatibili con quanto disposto dalla presente ordinanza.


Sono state altresì prorogate sino al 31 dicembre 2021 le disposizioni relative al pernottamento nei rifugi alpini, escursionistici ed ostelli
, per i quali si dispone che:

  • devono essere rispettate le misure previste nella sezione “Attività turistiche e ricettive” di cui alle “Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” allegate all’ordinanza del Presidente della Provincia n. 74 del 31 maggio 202;
  • la capacità di utilizzo delle camere con posti destinati ad uso promiscuo è consentita fino ad un massimo di 2/3 dei posti letto, garantendo la distanza di due metri tra le persone, qualora tutti gli ospiti siano in possesso di una delle certificazione verdi Covid-19 di cui all’art. 9 del decreto legge n. 52/2021, compresa l’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo eseguito nelle 48 ore precedenti e rilasciato in formato cartaceo o digitale;
  • qualora non tutti gli ospiti di una camera del rifugio o dell’ostello siano in possesso di una delle predette certificazione verdi Covid-19 si applica quanto previsto nella relativa sezione “Attività turistiche e ricettive” di cui alle “Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” allegate all’ordinanza del Presidente della Provincia n. 74 del 31 maggio 2021 ossia che all’interno della camera va garantita la distanza tra letti di due metri.


Sino al 31 dicembre 2021 l’attività dei Mini Club presenti nelle strutture ricettive è consentita secondo le seguenti prescrizioni e secondo il rapporto operatori/bambini-ragazzi indicato nella tabella sottoriportata:

 

Fascia 3 mesi/3 anni 

1 operatore ogni 4 bambini 

Fascia 3/6 anni 

1 operatore ogni 6 bambini 

Fascia 6/11 anni 

1 operatore ogni 7 bambini 

Fascia 11/17 anni 

1 operatore ogni 10 ragazzi 

 

 

 

 

  • L’accesso al mini club potrà essere consentito solo agli ospiti che pernottano almeno 2 notti nella struttura;

  • i turni nei mini club al massimo dureranno due ore, andranno privilegiate le attività all'aperto;

  • devono essere creati gruppi stabili per l’accesso al mini club e il gruppo va mantenuto nelle diverse attività svolte all'interno del mini club;

  • deve essere mantenuta l'elenco dei soggetti che usufruiscono dei servizi del mini club per un periodo di 14 giorni decorrenti dall'ultimo accesso;

  • le attività di intrattenimento ludico ricreative - tipo baby dance - gestite da operatori della struttura, possono essere svolte all’aperto garantendo il distanziamento e controllando che non si formino assembramenti.

Con riferimento alle imprese agrituristiche l’ordinanza dispone che, per l’anno 2021, non trova applicazione il limite minimo di 90 giorni di apertura nel corso dell’anno solare (art. 5, comma 2, Decreto Presidente Provinciale 13.3.2002 n.5-126) relativo all’esercizio dell’attività agrituristica, nonché il periodo di apertura minimo  pari ad almeno 200 giorni all’anno (art. 81, comma 9 Decreto Decreto Presidente Provinciale 19.5.2017 n.8-61).
Il mancato rispetto delle sopra riportate misure comporta l’applicazione della sanzione amministrativa, prevista dall’articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito in L. 22 maggio 2020, n. 35), ovvero con il pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1000).

Allegati

Ordinanza 77 👉🏻 qui l'articolo

Ordinanza 78 👉🏻 qui l'articolo

Ordinanza 79