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Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

26/02/2021 da Ufficio stampa

Il 24 febbraio è entrato in vigore il decreto legge n.15/2021 che oltre a prorogare le misure restrittive sugli spostamenti tra Regioni e province autonome, formula la definizione normativa delle zone di rischio (“zona gialla”, “zona arancione”, “zona rossa” e “zona bianca”). Si riporta,di seguito,una sintesi dei contenuti del provvedimento.

Determinazione della classificazione del territorio nazionale in zone (art.1)

La disposizione disciplina la suddivisione del territorio nazionale in zone qualificate come segue:

  • Zona bianca:le Regioni nei cui territori l’incidenza settimanale di contagi è inferiore a 50 casi ogni 100 mila abitanti, per tre settimane consecutive,e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con livello di rischio basso;

  • Zona arancione: le Regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100 mila abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2, con livello di rischio almeno moderato; nonché quelle che, in presenza di un’analoga incidenza settimanale dei contagi, si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio alto;

  • Zona rossa: le Regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100 mila abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 3, con un livello di rischio almeno moderato;

  • Zona gialla: le Regioni, i cui territori presentano parametri differenti da quelli sopra indicati per le zone bianche, arancioni e rosse.

 

Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del Covid-19 in vigore sino al 27 marzo 2021 (articolo 2)

La norma estende fino al prossimo 27 marzo 2021 sull’intero territorio nazionale, il divieto di spostarsi tra Regioni o Province autonome diverse, salvo che per motivi di lavoro, situazioni di necessità, o motivi di salute. Resta, comunque, consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Sempre sino al 27 marzo 2020, tra le ore 5:00 e le ore 22:00, nella Zona Gialla  è possibile spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata situata entro i confini regionali per una sola volta al giorno e nei limiti di 2 ulteriori persone oltre a quelle ivi già conviventi, esclusi i minori di 14 anni su cui si esercita la potestà genitoriale e le persone disabili o non autosufficienti conviventi.

I medesimi spostamenti, con le stesse limitazioni, sono consentiti nella Zona arancione solo se effettuati entro i confini comunali.

All’interno della Zona rossa sono invece preclusi tutti gli  spostamento in altre abitazioni.

Per coloro che risiedono in Comuni con una popolazione non superiore a 5 mila abitanti e ricadenti in Zona arancione,  è stata confermata la possibilità degli spostamenti nei comuni limitrofi  e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione, in ogni caso, degli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia.

* * *

Il  mancato  rispetto  delle  misure  di contenimento dell’epidemia, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1.000.  Se  il  mancato  rispetto  delle  predette  misure avviene  mediante  l’utilizzo  di  un  veicolo,  la  sanzione  amministrativa pecuniaria è aumentata fino a un terzo. In caso di reiterazione della stessa violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.