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Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di data 2 marzo 2021

Ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19

Il Governo ha recentemente adottato un ulteriore DPCM per fronteggiare i rischi connessi alla diffusione del virus COVID 19

05/03/2021 da Ufficio stampa

Il Governo ha recentemente adottato un ulteriore DPCM per fronteggiare i rischi connessi alla diffusione del virus COVID 19.

Le disposizioni del provvedimento si applicano dalla data del 6 marzo 2021 e sono efficaci fino alla data del 6 aprile 2021, ad eccezione delle misure per le zone bianche (art 7), che si applicano dal 3 marzo 2021.

Le misure di contenimento sono state diversificate in ragione della classificazione del territorio nazionele nelle quattro fasce di rischio già previste e disciplinate dal Decreto Legge n. 19/2020 (vedasi nostra comunicazione di data 26.02.2021) ovvero: misure per la zona bianca; misure per la zona gialla, misure per la zona arancione e misure per la zona rossa.

In conseguenza dell’ordinanza del Ministro della salute la Provincia di Trento rimane attualmente classificata in zona arancione, ad eccezione del comune di Giovo che, in forza della nota del Presidente Fugatti di data 4.3.2021, è stato classificato in  zona rossa e conseguentemente per questo comune si applicano sino al 19 marzo 2021 le misure previste ai punti 24), 25), 26 e 27) dell’ordinanza provinciale n. 63 di data 15.01.2021.

Si riportano, di seguito, le principali disposizioni di interesse per le imprese associate.

1. Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale (artt. 1-4) 

  • Misure di distanziamento (art. 1) Sono state confermate le disposizioni in materia di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e misure di distanziamento interpersonale di almeno un metro, più precisamente:

  •  a. l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto. L’obbligo viene meno solo allorquando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. E’ fortemente raccomandato l’uso di dispositivi protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

  • b. l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Le disposizioni sull’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e sul distanziamento interpersonale sono comunque derogabili esclusivamente in applicazione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico. 
 

  • Spostamenti (art. 2). Per quanto riguarda gli spostamenti, sino al 27 marzo 2021, viene confermato sull’intero territorio nazionale il divieto generale di spostamento, sia in entrata che in uscita, tra i territori delle diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. I soggetti con infezioni respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.

  • Svolgimento in sicurezza delle attività (art. 4) E’ stato confermato che per quanto riguarda lo svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali, sull’intero territorio nazionale, devono essere rispettati i contenuti dei Protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritti fra il Governo e le Parti Sociali. 

Si ribadisce l'importanza di adempiere scrupolosamente alle prescrizioni contenute in questi protocolli proprio per l'effetto limitativo della responsabilità datoriale che ne deriva.
 

2. Misure urgenti di contenimento del contagio in zona bianca (art. 7) 

Rientrano nella cd“zona bianca” le regioni -individuate con ordinanza del Ministro della salute -nei cui territori l’incidenza settimanale di contagi è inferiore a 50 casi ogni 100 mila abitanti, per tre settimane consecutive, e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso.

In tali zone non si applicano le misure relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività economiche, né i limiti agli spostamenti all'interno della Regione. Pertanto  viene meno  il divieto di uscita notturna dalle 22 alle 5; bar e ristoranti possono restare aperti anche la sera, fermo restando gli obblighi di utilizzo delle mascherine e distanziamento sociale; palestre, piscine, cinema, teatri, musei e luoghi di cultura possono aprire a orario pieno sempre nel rispetto dei protocolli e delle linee guida anti contagio dettate per i settori di riferimento.

Restano però ugualmente sospese  gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive.  
 

3. Misure urgenti di contenimento del contagio in zona gialla (artt. 8-31) 
Sono le zone nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100mila abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 3, con livello di rischio almeno moderato.
 

  • Spostamenti (art. 9). Permane il divieto generale di spostamenti dalle ore 22:00 fino alle ore 5:00 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. Per la restante parte della giornata resta fortemente raccomandato di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, studio, motivi di salute, situazioni di necessità, o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. Fino al 27 marzo 2021 è possibile inoltre recarsi, una sola volta al giorno, entro i limiti regionali, in un’altra abitazione privata abitata, nel limite di due ulteriori persone oltre a quelle ivi già conviventi (ad esclusione dei minori di 14 anni su cui si esercita la potestà genitoriale e le persone disabili o non autosufficienti conviventi).

  • Misure concernenti luoghi dove possono crearsi assembramenti (art. 11). Viene confermata la possibilità di disporre - per tutta la giornata o in determinate fasce orarie – la chiusura al pubblico delle strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

  • E’ confermato per tutti i locali pubblici o aperti al pubblico e per tutti gli esercizi commerciali l’obbligo di esporre, all’ingresso del locale, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

  • Convegni, cerimonie pubbliche e riunioni (art. 13). Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. È fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

  • Spettacoli aperti al pubblico (art. 15). Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto, cinematografiche, live club e in altri locali o spazi anche all’aperto. A decorrere dal 27 marzo 2021, in tali luoghi si potranno svolgere gli spettacoli esclusivamente con posti a sedere preassegnati e distanziati, e con l’obbligo di distanza di almeno un metro per gli spettatori non abitualmente conviventi. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 400 per spettacoli all’aperto e a 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Tutte queste attività devono svolgersi nel rispetto degli allegati 26 e 27 nonchè dei protocolli o delle linee guida per il settore di riferimento o ambiti analoghi.

  • Sale da ballo e discoteche, feste e cerimonie, sagre e fiere (art. 16). Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto e al chiuso, e confermato il divieto delle feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose, e il divieto di sagre, fiere di qualunque genere e altri analoghi eventi .

  • Attività motoria e sportiva (art. 17). Restano sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche.

  • Impianti nei comprensori sciistici (art. 19). È confermata la chiusura degli impianti sciistici, che possono essere utilizzati solo da parte degli atleti professionisti e non professionisti, nonché per lo svolgimento delle prove di abilitazione di maestro di sci.

  • Attività di sale giochi (art. 20). Viene confermata la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.

  • Attività commerciali al dettaglio (art. 26). Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro; che gli ingressi avvengono in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; lo svolgimento delle suddette attività deve avvenire nel rispetto dei protocolli e delle linee guida nazionali. Si conferma, inoltre, che nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad esse assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, punti vendita di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

  • Attività dei servizi di ristorazione (art. 27). Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) continuano ad essere consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18.00 è stato confermato il divieto del consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Rimane sempre consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

  • Resta altresì consentita senza limiti di orario la ristorazione con consegna a domicilio, mentre la ristorazione con asporto è consentita sino alle 22, con divieto di consumazione sul posto e nelle adiacenze.

  •  Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito sino alle ore 18.

  • Continuano ad essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e nel rispetto dei protocolli e linee guida del settore di riferimento.

  • Restano comunque aperti, senza limiti di orario, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati presso le aree di servizio e di rifornimento di carburanti anche lungo gli itinerari europei E45 ed E55, oltre che lungo le autostrade, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti .

  • Attività delle strutture ricettive (art. 28).  Sono consentite le attività delle strutture ricettive a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento interpersonale di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati per il settore di riferimento;

  •  Attività inerenti ai servizi alla persona (art. 29).  Sono consentite le attività inerenti ai servizi alla persona nel rispetto dei protocolli o delle linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi . Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. 

  • Attività professionali (art. 30).  Per le attività professionali restano confermate le seguenti raccomandazioni: che siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile (cd. smart working); che siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; che siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie; che siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali. In ogni caso tali attività professionali devono essere svolte nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e delle linee guida vigenti, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa,  dai protocolli e dalle linee guida.
     

4. Misure urgenti di contenimento del contagio in zona arancione (artt. 33-37) 
E’ la zona nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100 mila abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2, con livello di rischio almeno moderato; nonché quelle che, in presenza di un’analoga incidenza settimanale dei contagi, ovvero che si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio alto. In queste zone si applicano, oltre alle misure valide per l’intero territorio nazionale, le misure previste per le zone gialle nonché le seguenti misure:

  • Spostamenti (art. 35). In questi territori sono vietati gli spostamento sia in entrata che in uscita, salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. E’ sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 

Rimane confermato il divieto di spostamento in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, motivi di salute, per situazioni di necessità o per fruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune. Fino al 27 marzo prossimo, è consentito, esclusivamente in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, alle medesime condizioni previste per la zona gialla (arco temporale compreso tra le 5:00 e le 22:00, limite di due sole persone ulteriori rispetto a quelle conviventi nell’abitazione di destinazione, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi). Restano, comunque, consentiti gli spostamenti da Comuni con meno di 5 mila abitanti, nel limite di 30 chilometri dai rispettivi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Sul fronte dei trasporti pubblici, infine, restano valide le stesse limitazioni e prescrizioni previste per la zona gialla. Rimane consentito il transito sui territori in zona arancione è sempre consentito qualora sia necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del decreto.
 

  • Spettacoli aperti al pubblico (art.36). Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club ed in altri locali o spazi anche all'aperto.

  • Attività dei servizi di ristorazione (art. 37). Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione(tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie),ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta sempre consentita, senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai clienti alloggiati.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché, fino alle ore 22:00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumo sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con i codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.00.

Restano aperti gli esercizi di somministrazione siti nelle aree di servizio delle autostrade, gli itinerari europei E45 ed E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti
 

Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa(-artt. 38-48)

La zona rossa è quella ove si manifesta una incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100mila abitanti e che si colloca in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato.

In questa zona si applicano, oltre alle misure valide per l’intero territorio nazionale, le misure previste per le zone gialle e le seguenti ulteriori misure.

  • Spostamenti (art. 40). Resta confermato il divieto generalizzato di spostamenti, salvo che per motivi di lavoro, necessità o salute. Restano, sempre, possibili gli spostamenti necessari per la didattica in presenza, nonché i rientri alla propria residenza, domicilio o abitazione. Resta confermato il divieto di recarsi in visita in un’altra abitazione privata abitata, neppure nei limiti sopra descritti di due persone oltre a quelle ivi già conviventi. Sul fronte dei trasporti pubblici, restano valide le stesse limitazioni e prescrizioni previste per le zone gialla e arancione.

  • Attività motoria e attività sportiva (art. 41).Tutte le attività svolte in piscine, palestre, centri natatori, centri benessere e termali, anche se svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese.

  • Musei, istituti, luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico (art. 42). Restano sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei, aree e parchi archeologici e complessi monumentali ad eccezione delle biblioteche dove i servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi. Sono sospesi anche gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club ed in altri locali o spazi anche all’aperto.

  • Attività commerciali al dettaglio (art. 45). Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.

Sono chiusi, indipendentemente dall’attività svolta, i mercati salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie.

  • Attività dei servizi di ristorazione (art. 46). Restano sospese le attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta sempre consentita, senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai clienti alloggiati. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché, fino alle ore 22:00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumo sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con i codici ATECO 56.3(bar e altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.00.

Rimangono aperti gli esercizi di somministrazione siti nelle aree di servizio delle autostrade, gli itinerari europei E45 ed E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti.

  • Attività inerenti servizi alla persona (art. 47). Restano sospese le attività inerenti i servizi alla persona diverse da quelle individuate nell’allegato 24 (dal quale sono stati ora eliminati i saloni di barbiere e parrucchiere

  • * * * *

Rimaniamo in attesa della pubblicazione della prossima Ordinanza del Presidente Fugatti, della quale forniremo comunicazione non appena verrà emanata.

 

Comune di Giovo - lettera del presidente Fugatti