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L'autocertificazione per gli spostamenti di Natale

Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 per il periodo delle festività natalizie

23/12/2020 da Ufficio stampa

Si illustrano, di seguito, le principali disposizioni di interesse relative al periodo natalizio (compreso tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021), con le quali il governo nazionale e quello provinciale hanno rafforzato il quadro delle misure di contenimento alla diffusione del virus.

In particolare, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre p.v. e il 6 gennaio 2021, ai sensi del D.L. n. 172/2020, si applicheranno su tutto il territorio nazionale le misure previste per le c.d. zone rosse, mentre nei restanti giorni (feriali) si applicheranno le misure previste per le c.d. zone arancioni. Viene, inoltre, previsto un contributo a fondo perduto da destinare all’attività dei servizi di ristorazione.

Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio nuovo anno (art. 1 D.L. 172/2020)

Nei giorni dal 24 al 27 dicembre 2020, dal 31 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021, dal 5 al 6 gennaio 2021, si applicano, sull'intero territorio nazionale, le misure di contenimento del contagio previste dall’art. 3 del D.P.C.M. del 3 dicembre u.s. per le cosiddette zone rosse. Nel rinviare per il dettaglio delle misure alla nostra nota dello scorso 4 dicembre, si evidenziano le seguenti disposizioni:

  • sono vietati tutti gli spostamenti – non solo extra, ma anche intraregionali e intracomunali - salvo che per motivi di lavoro, salute, necessità o rientro presso la propria residenza, domicilio o abitazione;
  • sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del citato D.P.C.M. qui allegato. Si applicano altresì le restrizioni, nei giorni prefestivi e festivi, per gli esercizi commerciali ubicati all’interno dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, dei prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie (si vedano altresì le ulteriori specificazioni disposte con l’ordinanza PAT n. 61/2020 sotto riportate);
  • sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita, anche per le imprese agrituristiche ed enoturistiche (in forza dell’ordinanza PAT n. 61/2020), senza restrizioni orarie, la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché, fino alle ore 22.00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Nei giorni dal 28 al 30 dicembre 2020 e il 4 gennaio 2021 si applicano, sull’intero territorio nazionale, le misure di contenimento del contagio previste dall’art. 2 del medesimo D.P.C.M. del 3 dicembre per le cosiddette zone arancioni, di seguito evidenziate:

  • sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dalle regioni, in ogni fascia oraria della giornata, salvo i casi in cui non ricorrano cause giustificative dovute ad esigenze di lavoro, salute o altra necessità. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • sono vietati anche gli spostamenti al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per motivi di lavoro, studio, salute, necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune;
  • sono consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia;
  • la mobilità all’interno del comune di domicilio, residenza o abitazione non è soggetta a limitazione, salvo che dalle ore 22:00 alle ore 5:00;
  • sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita, anche per le imprese agrituristiche ed enoturistiche (in virtù dell’ordinanza PAT n. 61/2020), senza limiti di orario, la sola ristorazione con consegna a domicilio, mentre la ristorazione con asporto è ammessa fino alle ore 22:00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, compresi anche gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  • è consentita l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio fino alle ore 21.00 (si vedano altresì le ulteriori specificazioni disposte con l’ordinanza PAT n. 61/2020 sotto riportate).

Si evidenzia, altresì, che durante il periodo compreso tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è, comunque, consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, situata nella medesima Regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso tra le ore 5:00 e le ore 22:00 e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Con ordinanza n. 61 di data 23.12.2020, il Presidente Fugatti ha disposto che dal 24 dicembre 2020 si applica sul territorio provinciale la normativa statale (ovvero DPCM 3.12.2020; D.L. 158/2020 e 172/2020) con le seguenti ed ulteriori specificazioni

  • relativamente alle attività del commercio:

a) qualora non siano chiuse in virtù delle disposizioni emergenziali vigenti  le medie strutture di vendita (limitatamente a quelle con superficie di vendita pari o superiore a 250 metri quadrati, come risultante da autorizzazione commerciale o da SCIA) e le grandi strutture di vendita, sia con esercizio unico, sia con più esercizi comunque collegati, ivi compresi i centri commerciali e le strutture equiparate, devono consentire l'accesso ad un numero di persone tale da consentire uno spazio di 4 metri quadrati per persona; tali strutture devono, inoltre, munirsi di strumenti o modalità "contapersone", posti agli ingressi dell'esercizio, in modo da controllare il numero di accessi;

b) qualora non siano chiuse in virtù delle disposizioni emergenziali vigenti, nelle strutture di vendita con superficie di vendita inferiore a 250 metri quadrati (come risultante da autorizzazione commerciale o da SCIA), permane l'obbligo di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro;

c) per le attività di commercio al dettaglio con superficie di vendita fino a 40 metri quadrati, viene confermata la disposizione secondo cui è possibile far accedere 1 persona alla volta, oltre ad un massimo di due operatori; è consentita la permanenza di massimo 4 persone (compreso/i l'operatore/i) purché almeno 2 persone facciano parte dello stesso nucleo famigliare o siano conviventi;

  • relativamente alla attività di ristorazione nonché di somministrazione di pasti e bevande si applica in toto la normativa nazionale che disciplina le aperture secondo i criteri sopra delineati.
     
  • anche con riferimento alla attività di accoglienza e strutture ricettive, l’ordinanza rinvia alla normativa nazionale in particolare le disposizioni del DPCM 3 dicembre 2020, che consente l’esercizio dell’attività a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati per prevenire o ridurre il rischio di contagio, con la precisazione che sono autorizzate le attività e i servizi delle strutture ricettive riguardanti i propri ospiti, sulla base dei protocolli del settore in vigore, ovvero, qualora ivi non disciplinate, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, lettera pp) del Dpcm 3 dicembre 2020 e relativa specifica scheda tecnica "Attività ricettive" riportata nell'allegato 9 dello stesso Dpcm.

Con l’ordinanza il Presidente Fugatti ha, altresì, disposto che per il periodo 24 dicembre 2020 — 6 gennaio 2021, è sempre possibile spostarsi per recarsi presso le attività e i servizi non sospesi; laddove all'interno del proprio comune non vi sia la disponibilità di tali attività e/o servizi, è possibile recarsi presso altro comune contiguo, o in mancanza dell’attività o del servizio in un comune contiguo, nel comune più vicino; tale possibilità di scelta può derivare anche da motivi di maggiore convenienza economica; ai sensi del Dpcm in vigore tutti gli spostamenti devono essere giustificati tramite la compilazione del modulo di autocertificazione (qui scaricabile). Resta inteso che nei giorni dal 28 al 30 dicembre 2020 e il 4 gennaio 2021 gli abitanti dei comuni con popolazione non superiore ai 5000 abitanti, al fine di recarsi presso le attività e i servizi non sospesi, possono liberamente spostarsi senza alcuna giustificazione oltre i confini del proprio comune per una distanza non superiore a 30 chilometri, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

L’ordinanza rimane in vigore dal 24 dicembre 2020 sino al 15 gennaio 2021 compreso

* * * *

Si ricorda che la violazione delle disposizioni dei predetti decreti e dell’ordinanza provinciale comporta l’applicazione della sanzione amministrativa, prevista dall’articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito in L. 22 maggio 2020, n. 35), ovvero con il pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1000. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

 

Documenti

Ordinanza PAT n. 61 

DPCM 3/12/2020

Allegato 23 dpcm 3/12/2020

Allegato 24 dpcm 3/12/2020

Allegato 9 dpcm 3/12/2020

Modulo autocertificazione per spostamenti

DL 172/2020