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Le disposizioni in vigore da oggi, lunedì 26 ottobre

ULTIM'ORA: La nuova ordinanza del presidente Fugatti

Bar, gelaterie e pasticcerie aperti dalle 5 alle 20, ristoranti dalle 5 alle 22. Commercio al dettaglio fermo la domenica

26/10/2020 da Ufficio stampa

Il presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha emanato oggi un’ulteriore ordinanza in tema di contenimento dell’emergenza da Coronavirus che recepisce ed in parte modifica alcune disposizioni contenute nel Dpcm firmato il 24 ottobre dal presidente Conte, introducendo chiarimenti e integrazioni in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza sanitaria. L'ordinanza è in vigore da oggi, lunedì 26 ottobre 2020.

Le novità introdotte dall'ordinanza riguardano in particolare l'attività dei servizi di ristorazione (che possono svolgersi dalle 5 alle 22) e bar, gelaterie e pasticcerie (che possono svolgersi dalle 5 alle 20), con nuove indicazioni che modificano il protocollo vigente, e commercio al dettaglio (per il quale è prevista la chiusura domenicale ad eccezione di farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccherie).

 

Divieto di incontri in luoghi pubblici

L’ordinanza prevede il divieto di incontro (salvo che nell'ambito delle attività regolamentate dai protocolli vigenti), oltre il numero massimo di 6 persone e salvo il caso in cui si tratti di un gruppo di persone conviventi, in tutti i luoghi pubblici (a titolo esemplificativo piazze, vie, parchi); si precisa che le aree all'aperto di pertinenza delle scuole di ogni ordine e grado non rientrano nella categoria dei luoghi pubblici. Sono consentite, oltre il numero superiore alle 6 persone, le manifestazioni pubbliche in forma statica di cui al Dpcm 24 ottobre 2020 e alle condizioni ivi previste, ossia con osservanza delle distanze sociali prescritte e delle altre misure di contenimento e nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Disposizioni in materia di sagre, fiere e mercati

Fermo restando il divieto previsto dall'art. 1. comma 9 lett. n). del Dpcm 24 ottobre 2020 in materia di sagre e fiere, sono consentite tutte quelle manifestazioni ricomprese nella nozione di mercato, a titolo esemplificativo: mercati tipici. saltuari e di servizio.

In particolare, il soggetto promotore/organizzatore per i mercati tipici (di cui all"art. 18 della legge provinciale n. 17/2010) e il Sindaco del Comune per i mercati saltuari (di cui all'art. 13. comma 1, lett. e) del Regolamento 24 aprile 2013 n. 6-108/Leg.) devono predisporre un apposito protocollo anti-Covid19 da validare a cura dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari o in alternativa devono rispettare l'apposito Protocollo elaborato in via preventiva dalla stessa APSS, nella più ampia collaborazione e concertazione con il Commissario del Governo per la Provincia di Trento.

Nell'apposito protocollo anti-Covid19 di cui al punto precedente è obbligatorio tenere dislocate in aree distinte e separate le attività di somministrazione di cibo e bevande rispetto a tutte le altre attività, al fine di evitare maggiore concentrazione di affluenza e potenziali assembramenti.

Convegni, congressi

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 9 lett. o), del Dpcm 24 ottobre 2020 in materia di sospensione di convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. si specifica che sono consentite in presenza le attività di formazione professionale, comprese quelle in cui si riconoscono crediti formativo-professionali, alle quali si applica la scheda tecnica "formazione professionale" di cui al punto 21 dell'ordinanza del Presidente di data 15 luglio 2020 prot. n. 411120/1;

Attività dei servizi di ristorazione

Ad integrazione di quanto disposto dal Dpcm del 24 ottobre 2020, le attività di bar, gelaterie e pasticcerie sono consentite dalle ore 5 alle ore 20; le attività di ristorazione sono invece consentite dalle ore 5 alle ore 22.

È fatto salvo quanto ulteriormente previsto dal Dpcm 24 ottobre 2020, ad esempio in materia di numero massimo di persone al tavolo (4 persone, salvo conviventi), di ristorazione negli alberghi e nelle altre strutture ricettive, di ristorazione con consegna a domicilio e con asporto.

Resta quindi consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Resta inoltre sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fino alle ore 24, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

A modifica del protocollo sull'attività di ristorazione e pubblici esercizi attualmente vigente, si approvano le indicazioni di cui all'allegato parte integrante e sostanziale alla presente ordinanza "Indicazioni di modifica al protocollo ristoranti e pubblici esercizi".

In particolare, secondo il nuovo protocollo deve essere indicato il numero massimo di posti a sedere e in piedi; devono essere presenti indicazioni chiare su come devono comportarsi i clienti se i posti a sede o in piedi sono già occupati.

Si prega di prendere immediata visione dell'integrazione al protocollo!

Attività di commercio al dettaglio

Sono sospese le attività di commercio al dettaglio nelle giornate di domenica, al fine di non alimentare occasioni di assembramento; tale disposizione non si applica a farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccherie.

Palestre

Si chiarisce che la sospensione delle attività non riguarda le attività fisiche/motorie svolte all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado nell'ambito dell'attività didattica; è fatto salvo l'esercizio di attività in strutture con presidio sanitario obbligatorio o che effettuano l'erogazione di prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, tra queste rientrano anche quelle strutture che svolgo attività riabilitativa.

Validità temporale delle misure adottate con le ordinanze del Presidente della Provincia nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Covid-19

È prorogata fino al 24 novembre 2020 l'efficacia delle misure dettate con l'ordinanza del Presidente della Provincia di data 15 luglio 2020 prot. 411120/1 in merito al "Distanziamento interpersonale" (ad esclusione di quanto previsto dal protocollo allegato alla presente ordinanza) e all'Individuazione dei documenti, protocolli e linee guida di carattere organizzativo e sanitario per l'esercizio delle attività economiche, produttive, ricreative e sociali da rispettare a partire dalla data del 15 luglio 2020", relativamente a quelle attività attualmente non sospese dal Dpcm 24 ottobre 2020

È prorograta fino al 24 novembre 2020 l'efficacia delle ulteriori misure dettate con l'ordinanza del Presidente della Provincia di data 17 luglio 2020 prot. n. 422780/1, in merito a "Servizio di buffef' , "Impianti a fune", "Luoghi di riparo in montagna" e " Ristorazione e pubblici esercizi".

È prorograta fino al 24 novembre 2020 l'efficacia delle ulteriori misure dettate con l'ordinanza del Presidente della Provincia di data 18 agosto 2020 prot. 50218/1 in merito a "Attività del ballo nelle discoteche e nei luoghi assimilatl';

Ulteriori raccomandazioni

Nell’ordinanza viene anche fortemente raccomandato:

  • relativamente alle persone con più di 70 anni, di limitare i contatti sociali esclusivamente alle sole strette convivenze o ai soggetti che si prendono cura della loro persona, di evitare laddove non strettamente indispensabili i contatti con persone di età inferiore ai 30 anni, di evitare la partecipazione a eventi/funzioni/celebrazioni ancorché attualmente consentiti, di rispettare rigorosamente in tutti i contesti le regole fondamentali per evitare il contagio (distanziamento sociale, uso della mascherina, disinfezione costante delle mani);
  • con riguardo alle abitazioni private, di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza
  • di favorire il lavoro agile, laddove praticabile, nei luoghi di lavoro pubblici o privati aventi sede sul territorioprovinciale;
  • di sospendere ovvero limitare ai casi strettamente necessari le attività sociali;
  • agli studenti e ai lavoratori pendolari che si rechino fuori dai propri territori comunali di residenza o di domicilio, di limitare gli spostamenti al solo tragitto casa- scuola/università o casa-lavoro, prestando particolare attenzione al rispetto delle norme sul distanziamento sociale;

Efficacia delle disposizioni

Le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci dalla data di adozione della medesima e fino al 24 novembre 2020.

 

L'ordinanza provinciale n. 49/2020 con allegati