Salta al contenuto principale
astratto

INSIEME,

troviamo soluzioni

 
comprimi barra di ricerca

Preferibile ma non obbligatorio l'utilizzo di prodotti completamente confezionati

Vendita per asporto di alimenti e bevande: le precisazioni della Provincia

Nessuna sanzione all'esercente che possa dimostrare di aver messo in campo tutti gli accorgimenti per evitare il consumo nei pressi del locale

25/03/2021 da Ufficio stampa

Il Servizio artigianato e commercio della Provincia Autonoma di Trento ha diffuso una circolare di precisazione sulla vendita per asporto di alimenti e bevande.

L’ultimo DPCM del 2 marzo 2021, valido fino al 6 aprile 2021, come noto, prescrive precisi limiti orari all’effettuazione della vendita per asporto: è consentita la vendita per asporto, con divieto di consumo sul posto o nelle adiacenze dell’esercizio, dalle ore 5.00 alle ore 22.00, ad esclusione degli esercizi con attività prevalente di bar e altri esercizi simili senza cucina (codice ATECO 56.3) ai quali è consentito vendere per asporto dalle ore 5.00 alle ore 18:00.

Il divieto di consumare sul posto o nelle adiacenze del pubblico esercizio degli alimenti e bevande acquistati per asporto, si riferisce all’obbligo del cliente di accedere e permanere nel locale per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio, nonché all’obbligo di allontanarsi dallo stesso e dalle sue adiacenze effettuato l’acquisto; di converso, l’esercente potrà esercitare un effettivo controllo sulla propria clientela nelle aree di pertinenza del locale (spazi interni, plateatici o giardini esterni), e nelle aree direttamente visibili dall’esercizio in quanto poste immediatamente davanti agli ingressi del locale. 

L’ordinanza del Presidente della Provincia del 6 maggio 2020, al punto 12 fornisce alcune precise indicazioni per l’effettuazione dell’asporto: contenitore monouso; ordine da effettuarsi on-line o telefonicamente (non è richiesta la prenotazione per il commercio ambulante o per alimenti e bevande di immediato consumo (consumo veloce); ritiro nel rispetto del mantenimento delle misure di sicurezza; consumo di norma in spazio chiuso (abitazione o luogo di lavoro); gli alimenti/bevande di immediato consumo (consumo veloce: ad esempio caffè, gelati, pasticceria, snack) possono essere consumati all’aperto nel rispetto del mantenimento delle misure di sicurezza, evitando in modo assoluto di formare assembramenti ed allontanandosi immediatamente qualora fossero già presenti; la mascherina deve essere reindossata immediatamente completato il consumo; non è consentito il consumo all’interno del locale o l’utilizzo di piani d’appoggio (es. tavolini e mensole) collocati nelle immediate vicinanze; il materiale residuo, completato il consumo, deve essere correttamente smaltito e differenziato a cura del consumatore.

L’all. 2 della deliberazione della Giunta provinciale n. 689 del 22 maggio 2020 stabilisce: “la vendita d’asporto sarà effettuata utilizzando contenitori monouso, ove possibile previa ordinazione on-line o telefonica, tranne che per il commercio ambulante e per alimenti e bevande di consumo veloce (caffè, gelati, pasticceria e snack), garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti siano ordinati e, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare gli assembramenti all’esterno. Può entrare un solo cliente all’interno della struttura per l’acquisto della merce d’asporto. Lo stesso si tratterrà il tempo necessario alla consegna e al pagamento. Potranno essere installate barriere fisiche tra l’addetto alla consegna e il cliente. 

Le Linee guida per le attività di ristorazione che effettuano asporto (take away), di cui all’Allegato 2 al Protocollo generale SSL- gestione rischio COVID19, approvate dal Comitato provinciale di coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, approvate il 28 aprile 2020, stabiliscono misure igienico-sanitarie e procedurali integrative della normativa nazionale e locale in materia e sono pubblicate al seguente indirizzo.

Riguardo all’’utilizzo di contenitori monouso, nelle disposizioni citate, non viene specificato se gli stessi debbono essere aperti o chiusi, quindi potranno essere utilizzati per le bevande bicchieri in plastica senza coperchio, allo stesso modo i gelati per asporto potranno essere consegnati in confezioni di carta o con gli involucri tipici di tali prodotti, con l’avvertenza che tra produzione e consegna non vi siano contatti diretti tra operatori e clientela. 

La consegna di prodotti completamenti confezionati è chiaramente preferibile, anche se non è comunque richiesta esplicitamente dalla norma o dalle circolari interpretative, in quanto assicura migliori condizioni igieniche e agevola anche l’allontanamento dai locali.

Qualora l’esercente abbia dimostrato di aver adottato tutti gli accorgimenti possibili per evitare il consumo sul posto e nelle adiacenze, adoperandosi non solo con segnaletica, ma anche con azioni dirette di invito alla clientela al rispetto delle norme, l’attività sanzionatoria sarà diretta al solo cliente trasgressore. 

Si richiama l’attenzione su eventuali ordinanze maggiormente restrittive che possono essere adottate dagli organi competenti a livello locale. Ad esempio, l’ordinanza del 16 marzo 2021 del Comune di Riva del Garda, che prescrive l’obbligo di utilizzare per l’asporto solo contenitori monouso chiusi o incartati, con divieto di consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Documenti allegati
La circolare della PAT

Informazioni
Per informazioni è possibile rivolgersi alla propria segreteria Associativa e Ufficio legislativo (tel. 0461/880111)