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Attività sospese e difficoltà di pagamento del canone di affitto dei locali o dell'azienda

Le raccomandazioni per non andare incontro alle conseguenze di un possibile inadempimento

23/03/2020 da Ufficio stampa

Nel decreto legge Cura Italia è stato espressamente stabilito che l’emergenza epidemiologica attuale può configurarsi quale causa di impossibilità sopravvenuta e, quindi, quale causa di esclusione dell’inadempimenti contrattuale (anche solo temporanea).

Tale previsione non determina però automaticamente per il conduttore il venir meno dei propri obblighi contrattuali.

Preliminarmente è necessaria una disamina approfondita del contratto in essere, per verificare che contrattualmente le parti non abbiano inteso escludere l’operatività della forza maggiore.

È quindi utile inviare al locatore una lettera di preavviso di sospensione del pagamento al fine di avviare un contatto con la proprietà, per tentare di rivedere bonariamente la disciplina contrattuale nell’interesse di entrambe le parti (es. dilazione dei pagamenti oppure, ove possibile, riduzione del canone).

In ogni caso appare utile ricordare che, qualora la proprietà non intendesse rivedere la propria posizione, sarà compito del giudice, in ogni eventuale singola controversia giudiziaria, verificare se l’impossibilità della prestazione sia effettivamente imputabile all’emergenza in corso e non al debitore, e se questa sia assoluta o solo temporanea, causando un ritardo (superabile, ad es. posticipando il pagamento di una somma dovuta).

L’ufficio legislativo della nostra Associazione rimane telefonicamente a Vostra disposizione per i chiarimenti e l‘assistenza necessaria.

Si allegano due diversi modelli di lettere per il locatore.

Lettera affitto d’azienda

Lettera locatore

 

Informazioni
Ufficio legislativo

Dott. Alberto Pontalti -  alberto.pontalti@unione.tn.it | 0461880325
Dott. Ferruccio Veneri - ferruccio.veneri@unione.tn.it | 0461880324