È entrato in vigore il testo del regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria.
Il provvedimento disciplina infatti: le ulteriori categorie nell'albo dei consulenti, i settori di specializzazione (come da allegati), requisiti di iscrizione e contenuto della domanda, gli obblighi formativi, sospensione e cancellazione dall'albo.
Requisiti per l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici
Ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni di attuazione, possono essere iscritti nell'albo coloro che:
a) sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali;
b) sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;
c) sono di condotta morale specchiata;
d) sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;
e) hanno residenza anagrafica o domicilio professionale ai sensi dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nel circondario del tribunale.
Contenuto della domanda
Nella domanda di iscrizione all'albo l'aspirante indica mediante dichiarazione sostitutiva, a pena di inammissibilità:
a) la categoria e il settore di specializzazione per i quali chiede l'iscrizione;
b) le proprie generalita' e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
c) la formazione scolastica, universitaria e post-universitaria e i titoli di studio conseguiti;
d) gli eventuali specifici percorsi formativi volti ad acquisire adeguate competenze nell'ambito della conciliazione, nonche' sul processo e sull'attivita' del consulente tecnico;
e) il curriculum scientifico;
f) l'ordine, il collegio, l'associazione o la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui è iscritto;
g) la dichiarazione di non aver riportato condanne passate in giudicato, oppure l'indicazione delle condanne eventualmente riportate;
h) la dichiarazione di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico, oppure l'indicazione dei procedimenti pendenti dei quali abbia conoscenza;
i) la dichiarazione di non aver riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dall'ordinamento professionale di appartenenza;
l) la dichiarazione di essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, con specifica indicazione dei crediti conseguiti, e con gli obblighi contributivi e previdenziali;
m) l'attività professionale svolta, con particolare riguardo a quella degli ultimi cinque anni;
n) la dichiarazione che i titoli e i documenti attestanti la formazione e l'attività professionale svolta prodotti in copia sono conformi all'originale;
o) l'impegno a comunicare senza indugio ogni variazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata nonché ogni altra circostanza rilevante sopravvenuta.
Traduttori e interpreti
Nella domanda di iscrizione nella categoria traduttori e interpreti e in quella della mediazione interculturale sono indicate le lingue straniere e gli eventuali dialetti locali conosciuti.
Il comitato verifica la veridicità delle dichiarazioni, anche mediante controlli a campione, e a tal fine procede ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
Mantenimento dell'iscrizione e disposizioni in materia di vigilanza
Costituiscono requisiti per il mantenimento dell'iscrizione all'albo lo svolgimento continuativo dell'attivita' professionale e il rispetto degli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti dall'ordine, collegio o associazione cui si e' iscritti.
Sospensione e cancellazione volontaria
Il consulente può chiedere la sospensione dall'albo per un periodo non superiore a nove mesi. È possibile formulare più richieste di sospensione, a condizione che la loro durata complessiva non sia superiore a diciotto mesi nell'arco di un quadriennio. Il consulente può sempre chiedere la cancellazione dall'albo o da una delle categorie o settori di specializzazione in cui esso si articola.
Termini di presentazione delle domande
Le domande di iscrizione possono essere presentate tra il 1° marzo e il 30 aprile e tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno. Il comitato si riunisce almeno due volte l'anno, e provvede entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione.
Il comitato si riunisce almeno due volte l'anno, e provvede entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda.
Si allegano tabella A (categorie albo e settori di specializzazione) e tabella B (equipollenza dei titoli per la categoria MEDICO-CHIRURGICA) .