In data 28 dicembre 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 303 la legge n. 203 del 13 dicembre 2024 contenente importanti novità in materia di lavoro, e previdenza.
Principali disposizioni
Lavoro stagionale
La norma fornisce un’interpretazione autentica dell’art.21, comma 2, del d.lgs n. 81/2015 - definendo che nel lavoro stagionale vanno ricomprese anche le attività volte a far fronte a picchi di lavoro in determinati periodi dell’anno, oltre ad esigenze tecnico – produttive o legate a cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati a cui si rivolgono le imprese, come peraltro previsto dai Contratti collettivi di lavoro.
Contratti di somministrazione
I lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’azienda somministratrice, i lavoratori stagionali, quelli inseriti in aziende start up, nonché quelli assunti in sostituzione di lavoratori assenti o con più di 50 anni, non rientrano nel calcolo del limite quantitativo per la somministrazione a tempo determinato.
Viene quindi eliminata la norma che limitava a 24 mesi la durata complessiva della missione a tempo determinato presso un’azienda utilizzatrice per i lavoratori assunti a tempo indeterminato da un’agenzia di somministrazione.
Contratto a causa mista
La legge 203 introduce una nuova forma contrattuale: il contratto a causa mista - che prevede la possibilità di sottoscrizione di un contratto di lavoro che prevede la possibilità che un lavoratore stipuli un contratto in parte di lavoro dipendente e in parte di lavoro autonomo con partita IVA.
Periodo di prova
Viene stabilito un nuovo criterio di calcolo del periodo di prova nei contratti a tempo determinato.
La durata del periodo di prova è pari a un giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario, a partire dall’inizio del rapporto di lavoro.
Il periodo di prova non potrà essere inferiore a due giorni né superiore a 15 giorni con contratti di durata non superiore a 6 mesi, e non inferiore a 2 giorni né superiore a 30 per contratti di durata superiore a 6 mesi e inferiori a 12 mesi.
Dimissioni per assenza ingiustificata
Viene introdotta un’importante novità relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata del lavoratore.
La normativa prevede infatti che tale risoluzione venga considerata come dimissioni volontarie del lavoratore, se l’assenza va oltre il termine previsto dal Contratto collettivo o, in assenza di questa previsione, per un periodo superiore a 15 giorni.
La procedura prevede che il datore di lavoro comunichi la risoluzione del contratto di lavoro alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Il lavoratore potrà eventualmente contestare l’efficacia delle dimissioni dimostrando l’impossibilità di comunicare l’assenza per cause di forza maggiore o per responsabilità del datore di lavoro.
Smart working
La normativa precisa che il datore di lavoro deve comunicare telematicamente al Ministero del lavoro entro 5 giorni dall’inizio del periodo, i lavoratori che svolgono la modalità di lavoro in smart working, indicandone l’inizio e il termine e/o eventuali modifiche.
Conciliazioni telematiche
Viene prevista la possibilità di svolgere i procedimenti in materia di lavoro (ex artt.410, 411 e 412 ter) in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi.