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Con una recente circolare il Servizio di Polizia Amministrativa della Provincia di Trento ed il Consorzio dei Comuni hanno fornito alcune indicazioni sulle modalità di svolgimento e di autorizzazione di spettacoli e trattenimenti pubblici, tenendo conto delle recenti modifiche normative e della necessità di semplificare le procedure, garantendo al contempo la sicurezza e la tutela della pubblica incolumità. Di seguito una breve scheda di sintesi.
Piccoli spettacoli e trattenimenti musicali accessori all’attività di somministrazione di alimenti e bevande
In base all’articolo 13 della LP n. 9/2000 è consentito effettuare in modo occasionale e accessorio all’attività di somministrazione e senza necessità di alcuna istanza e di alcuna S.C.I.A., piccoli trattenimenti senza ballo non solo nei locali interni dei pubblici esercizi, ma anche negli spazi esterni di pertinenza degli stessi (plateatici, dehor, spazi privati di proprietà o in uso all’esercizio, occupazioni di suolo pubblico regolarmente concessi) nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- deve trattarsi di trattenimenti musicali di piccola portata (o di trasmissione di eventi sportivi anche su reti decodificate), quali piccoli concertini, piccole esibizioni canore o karaoke;
N.B. Sono esclusi i dj-set, per i quali rimane necessario presentare apposita domanda diautorizzazione o S.C.I.A. corredate della necessaria documentazione;
- non deve in alcun caso trattarsi di trattenimenti danzanti per i quali rimane necessariopresentare apposita domanda di autorizzazione o S.C.I.A. corredate della necessariadocumentazione;
- non si deve operare in alcun modo una trasformazione del locale o del plateatico in locale/spazio dispettacolo/trattenimento;
- il locale o il plateatico non dovranno essere in alcun modo attrezzati per accogliere spettacoli; a tal fine non si deve modificare l’infrastrutturazione dei locali, non si devono spostare i tavoli per creare un’area dedicata al ballo e non possono essere installati impianti, palchi, strutture o simili (fatta eccezione per una piccola pedana per i musicisti), luci stroboscopiche, sistemi luce o altrieffetti tipici delle attività di spettacolo anche con la funzione di attirare pubblico;
- il locale dove vengono effettuati gli spettacoli ed i trattenimenti (fatte salve le fattispecie dove risulti la presenza di sole persone sedute ai tavoli per il consumo di alimenti e bevande) deve trovarsi a livello del terreno/della strada o, in caso contrario, deve comunque essere dotato di adeguate uscite fruibili e sgombre da arredi o altri ostacoli;
- il pubblico deve accedere all’esercizio e/o al plateatico normalmente per le consumazioni;
- non deve essere previsto un biglietto d’ingresso o un aumento del prezzo delle consumazioni;
- gli spettacoli non devono essere oggetto di specifica pubblicità tale da rendere evidente la prevalenza dell’attività di spettacolo rispetto a quella di somministrazione;
- l’afflusso non deve essere superiore alle 100 persone complessive all’interno (anche se il locale è strutturato su più sale ed anche per autolimitazione da parte del gestore) o all’esterno(plateatici o aree comunque in proprietà/disponibilità dell’esercente);
- la capienza non deve essere superiore al parametro di 0,7 persone per metro quadratorispetto alla superficie fruibile dal pubblico del locale dove vengono effettuati i concertini (banco barescluso);
- l’esercente deve garantire il costante controllo dell’evento e delle prescrizioni riportate inprecedenza ed in caso di criticità legate alle condizioni atmosferiche o all’afflusso di persone (consistenti anche in assembramenti negli spazi limitrofi al plateatico, ma correlati al concertino, tali da provocare problemi di sicurezza o di disturbo o comunque di modifica dei presupposti che consentono l’effettuazione di piccoli concertini in assenza di S.C.I.A./ autorizzazione), oppure a seguito di specifica richiesta degli organi di vigilanza, deve sospendere immediatamente l’attività;
- l’attività sonora è comunque subordinata al possesso delle prescritte autorizzazioni per le immissioni rumorose (cd. deroga rumore) previste dalla L. 447/95 e dai regolamenti comunali inmateria di urbanistica e di polizia urbana, nonché alle relative prescrizioni;
- il plateatico deve essere collocato in uno spazio nella disponibilità dell’esercizio, dimostrabile con documentazione da conservare sul posto ed esibire a richiesta degli Organi di controllo.
ATTENZIONE: solo ed esclusivamente in presenza di questi presupposti il gestore potrà organizzare piccoli spettacoli/trattenimenti musicali, anche dal vivo, ai sensi dell’articolo 13 della L.P. 9/2000, senza necessità di ottenere preventivamente le licenze di cui agli articoli 68 e 80 T.U.L.P.S. o di presentare le S.C.I.A. previste dalla citata normativa.
Spettacoli e trattenimenti pubblici soggetti ad autorizzazione/S.C.I.A. (TULPS)
Gli spettacoli o trattenimenti pubblici con caratteristiche rilevanti per la sicurezza (non rientranti nelle ipotesi di cui all’articolo 13 LP 9/2000 sopra illustrate) sono soggetti alla normativa TULPS e possono essere svolti presentando:
- domanda di autorizzazione ex articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S.
o alternativamente
- S.C.I.A. 200 (per eventi/intrattenimenti/spettacoli fino a 200 persone)
- S.C.I.A. 2000 (per eventi/intrattenimenti/spettacoli fino a 2000 persone).
Domanda o SCIA devono essere corredate dagli allegati richiesti ed in particolare dalla relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri/architetti/periti industriali/geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo/trattenimento alle regole tecniche stabilite con DM 19 agosto 1996 (anche con riferimento alle strutture, alle attrezzature ed agli impianti installati).
A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano nell’ambito di applicazione della normativa TULPS:
- trattenimenti musicali con presenza del dj e di apposite luci stroboscopiche o simili per cui si realizza una sostanziale trasformazione del pubblico esercizio in locale di pubblico spettacolo/trattenimento con induzione delle persone a ballare;
- esibizione artistica programmata con allestimento di apposite sale per l’accoglimento prolungato dei clienti, con allestimenti scenici, con il richiamo di un pubblico più ampio di quello cui si rivolge normalmente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- pagamento di un biglietto d’ingresso,
- trattenimento musicale e/o danzante previsto con cadenza ricorrente (es. nei fine settimana),
- concertini musicali/corali senza ballo,
- spettacolo di danza, musical, spettacolo di cabaret con musica, sfilata di moda, ecc.
N.B.: Per gli eventi sottoposti a S.C.I.A. 200, la dichiarazione del tecnico abilitato potrà essere sostituita da una semplice dichiarazione dell’organizzatore dell’evento attestante la sussistenza di determinati requisiti e condizioni (manifestazioni all’aperto, a livello del terreno o su terrapieno, in luoghi non confinati, lontano da potenziali fonti di pericolo ed in assenza di strutture, infrastrutture ed impianti-a parte quello acustico se di piccola portata ed installato in area non accessibile al pubblico).
I modelli di domanda/SCIA (e relativi allegati Mod. Verde/Giallo/Rosso e Bianco) sono pubblicati sul sito istituzionale della Provincia nella pagina dedicata al Servizio di Polizia Amministrativa al link https://www.provincia.tn.it/Servizi/Spettacoli-e-trattenimenti-pubblici-domanda
Si ritiene utile ricordare che per l’effettuazione di spettacoli e trattenimenti pubblici rimangono fermi gli obblighi in materia di:
- inquinamento acustico (autorizzazione in deroga rumore)
- occupazione del suolo pubblico
- diritti d'autore
- regolamenti comunali.
La semplice musica di sottofondo diffusa tramite impianti di moderata potenza (radio o tv), purché la stessa consenta la normale conversazione tra gli astanti, non necessita di autorizzazioni per attività di trattenimento o spettacolo, ma in base agli eventuali regolamenti comunali può invece trovare limitazioni rispetto alle modalità di diffusione (es. solo in spazi interni), oppure di orario o ancora dover rispettare altre specifiche prescrizioni.
Aspetti sanzionatori
Nelle ipotesi di mancanza di titolo autorizzatorio (S.C.I.A. o autorizzazione) è prevista una sanzione pecuniaria da € 258 a € 1549, l’adozione di un provvedimento di cessazione dell’attività abusiva e in casi specifici l’adozione di un provvedimento di chiusura del locale per un periodo non superiore a 7 giorni.
Nel caso di potenziali situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica, l’organo di vigilanza effettua una segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell’articolo 681 del codice penale.
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Per ulteriori dettagli e per gli opportuni approfondimenti si rinvia al testo della circolare recante «Linee guida per lo svolgimento di spettacoli e trattenimenti pubblici» (link).
Informazioni
Associazione di categoria e Ufficio legislativo (tel. 0461 880111)