Salta al contenuto principale
astratto
INSIEME,
troviamo soluzioni
 
comprimi barra di ricerca

Principali novità della Legge di Bilancio 2026 in tema fiscale

IRPEF, locazioni brevi, iperammortamento e rottamazione quinquies: la guida completa alle principali misure che entreranno in vigore nel 2026

30/01/2026 da Ufficio stampa

La Legge di Bilancio 2026 introduce importanti modifiche fiscali e normative che interessano imprese, professionisti e contribuenti. Di seguito una sintesi delle principali novità.

Aliquote IRPEF

La legge di bilancio per il 2026 ha modificato le aliquote relative al secondo scaglione IRPEF prevedendo una riduzione dal 35% al 33%. Le nuove aliquote, che si applicano a partire dal 2026, sono le seguenti:

Redditi fino a 28.000 euro 23%
Redditi fra 28.001 e 50.000 euro 33%
Redditi superiori a 50.000 euro 43%

Per effetto di tale novità, il massimo beneficio che può spettare al contribuente è di 440 euro annui, il quale è però totalmente neutralizzato per redditi superiori a 220.000 euro.

Locazioni Brevi

La legge di bilancio 2026 ha modificato la disciplina delle locazioni brevi, prevedendo che la stessa si applica fino a due appartamenti. A partire dal terzo appartamento destinato alla locazione breve si presume l'esercizio dell'impresa (con relativi obblighi di apertura della partita IVA, contabili, fiscali, previdenziali, ecc.). Si ricorda che fino al 2025, tale vincolo scattava con il quinto immobile. In presenza dei presupposti di legge, per l'imprenditore è possibile accedere al regime forfettario che si caratterizza per le sue semplificazioni di carattere contabile e riduzione del carico tributario.

Nessuna modifica è stata apportata alle aliquote dell'imposta sostitutiva, la quale si applica nelle seguenti misure:

  • 21% sul primo appartamento destinato alla locazione breve;
  • 26% sul secondo appartamento destinato alla locazione breve.

Assegnazione Agevolata degli Immobili ai Soci

Anche per il 2026 è stata riproposta la possibilità di assegnazione/cessione agevolata degli immobili ai soci da effettuarsi entro il prossimo 30 settembre 2026. Possono essere oggetto di assegnazione/cessione agevolata gli:

  • Immobili merce;
  • Immobili patrimonio;
  • Immobili strumentali per natura.

L'imposta sostitutiva è pari al 8% (elevata al 10,5% nel caso di società di comodo) il cui versamento deve essere effettuato:

  • per il 60% entro il 30 settembre 2026,
  • per il rimanente 40% entro il 30 novembre 2026.

L'imposta sostitutiva è calcolata sulla differenza fra valore normale dell'immobile ed il costo fiscalmente riconosciuto dello stesso.

N.B.: non possono essere oggetto di cessione/assegnazione agevolata ai soci, gli immobili strumentali per destinazione, posseduti dalle società sia di persone che di capitali.

Estromissione Immobile da Imprenditore Individuale

È stata riproposta anche l'estromissione agevolata dell'immobile strumentale da parte dell'imprenditore individuale che si ottiene con il versamento di un'imposta sostitutiva pari al 8% da versarsi:

  • per il 60% entro il 30 novembre 2026;
  • per il rimanente 40% entro il 30 giugno 2027.

Anche in questo caso, l'imposta sostitutiva è calcolata sulla differenza fra valore normale dell'immobile ed il costo fiscalmente riconosciuto dello stesso.

I soggetti maggiormente interessati all'agevolazione fiscale sono coloro i quali sono intenzionati, nel breve termine, a cessare la propria attività d'impresa.

Affrancamento Riserve in Sospensione d'Imposta

È stato riproposto l'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta esistenti in bilancio al 31 dicembre 2024 e persistente anche al 31 dicembre 2025. L'affrancamento avviene con il pagamento dell'imposta sostitutiva nella misura del 10%, la quale deve essere versata in quattro rate annuali di pari importo, entro il termine di versamento del saldo delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.

A titolo di esempio, può essere oggetto di affrancamento il saldo attivo derivante da una precedente rivalutazione dei beni d'impresa presente in bilancio (e non già affrancato in precedenza).

Ritenute d'Acconto Provvigioni Agenzie di Viaggio

A decorrere dal 1 marzo 2026, saranno assoggettate alla ritenuta d'acconto del 23% anche le provvigioni percepite dalle Agenzie di viaggio e turismo.

Condizioni di Accesso al Regime Forfettario nel 2026

È stato esteso al periodo d'imposta 2026 la regola in base alla quale, costituisce causa ostativa al regime forfettario, l'aver percepito nel corso 2025 redditi di lavoro dipendente e assimilati per un importo superiore a 35.000 euro. Si ricorda che il limite previsto a regime è di 30.000 euro.

Rateizzazione Plusvalenze

La legge di bilancio 2026 ha modificato l'art. 86 del TUIR sancendo che, a partire dal 2026, non sarà più possibile rateizzare le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali (es: attrezzature, autovetture, mobili ed arredi); si ricorda che fino al 2025 la plusvalenza era rateizzabile in cinque anni, se il bene era posseduto da almeno tre periodi d'imposta. La rateizzazione della plusvalenza è ancora possibile nel caso di cessione d'azienda, a condizione che vengano rispettate le condizioni richieste dalla norma.

Rivalutazione del Costo delle Partecipazioni

L'imposta sostitutiva da versare da parte del contribuente che intende procedere alla rivalutazione delle partecipazioni societarie, non detenute in regime d'impresa, è stata elevata dal 18% al 21%.

Iperammortamento

La legge di bilancio 2026 ha previsto la reintroduzione dell'iperammortamento del quale ne possono beneficiare gli imprenditori a fronte di investimenti in determinati beni strumentali, effettuato nel periodo 1 gennaio 2026 – 30 settembre 2028. La finalità della norma è di incentivare l'acquisto di beni tecnologicamente avanzati che favoriscono la trasformazione digitale.

L'agevolazione compete per l'acquisto di beni strumentali sia materiali che immateriali nuovi prodotti in uno degli Stati UE, indicati in un apposito allegato.

L'iperammortamento consiste nella maggiorazione del costo d'acquisto nelle misure sotto riportate:

Importo investimento Maggiorazione costo acquisto
Fino a 2.500.000 euro 180%
Superiore a 2.500.000 e fino a 10.000.000 euro 100%
Superiore a 10.000.000 euro 50%

N.B.: nel caso di investimenti in leasing rileva il costo sostenuto dalla società di leasing per acquistare il bene.

La maggiorazione assume rilevanza ai soli fini imposte dirette e non ai fini IRAP e consiste in una maggiorazione della quota di ammortamento del bene oggetto di iperammortamento, di cui se ne può beneficiare nella dichiarazione dei redditi.

Modalità di richiesta dell'agevolazione: per beneficiare dell'iperammortamento è necessario presentare un'apposita richiesta al GSE tramite un'apposita piattaforma, che al momento non è disponibile.

Rottamazione Quinquies

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una nuova definizione agevolata delle cartelle denominata Rottamazione-quinquies. Con l'adesione alla Rottamazione-quinquies, è possibile estinguere i debiti senza il pagamento di sanzioni, interessi di mora e aggio, e quindi in modo agevolato, dato che devono essere versate le somme dovute a titolo di capitale. Dal 20 gennaio 2026 sono disponibili, sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, le modalità operative e il servizio online per presentare la domanda di adesione.

La misura riguarda i carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, relativi a omesso versamento di:

  • imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatizzato di cui agli articoli 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73, e agli articoli 54-bis e 54-ter, DPR n. 633/72;
  • contributi previdenziali dovuti all'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

La richiesta deve essere trasmessa online entro il 30 aprile 2026.

Sarà possibile pagare in un'unica soluzione o in un massimo di 54 rate bimestrali in 9 anni di pari ammontare. La scadenza della prima o unica rata è fissata al 31 luglio 2026.

La definizione agevolata risulterà inefficace a seguito di mancato o insufficiente versamento della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento, oppure di due rate, anche non consecutive, o dell'ultima rata del piano.

Nel caso di pagamento rateale si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026. L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro.

 

Informazioni
Servizio fiscale Servizimprese CAF srl, dott. Mauro Longo (tel. 0461/880600).

 

VAI ALLA SEZIONE LAVORO