Con Decreto del Ministero delle politiche agricole del 29 marzo 2022, entrato in vigore il 25 maggio 2022, informiamo che è stato istituito il Registro telematico delle produzioni cerealicole nel quale devono essere annotate le operazioni di carico e scarico dei cereali, in attuazione della Legge di Bilancio 2021, al fine di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale.
Il decreto individua le modalità operative per l’annotazione nel Registro, istituito presso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) dei flussi di carico e scarico dei quantitativi di cereali e di farine di cereali detenuti a qualsiasi titolo da imprese agricole, cooperative, consorzi, imprese commerciali, imprese di importazione e imprese di prima trasformazione della filiera cerealicola che, in forma singola o associata, producono, detengono, acquistano, vendono, cedono o destinano alla prima trasformazione, uno o più prodotti.
Sono, invece, espressamente esclusi gli operatori delle imprese di seconda trasformazione ed i dettaglianti, ivi compresa la grande distribuzione organizzata, che operano nell’ambito di attività commerciali. In particolare, a titolo esemplificativo, sono esclusi dagli obblighi di registrazione:
- le pasticcerie e le pizzerie, gli esercizi commerciali al dettaglio, che vendono al consumatore finale;
- i panifici ed i pastifici che non superano le 30 tonnellate/anno per singolo prodotto (rif. elenco art. 2 DM 25/03/2022) detenuto per la produzione di pane e pasta;
- i grossisti che detengono e commercializzano quantitativi di ciascun cereale e sfarinato non superiori a 30 tonnellate/anno.
Le registrazioni
Le operazioni devono essere registrate nel SIAN entro il giorno venti del terzo mese successivo alla data di carico o scarico, anche, tramite registrazioni mensili complessive, sempre che i dati forniti complessivamente si riferiscano a periodi temporali non superiori al mese solare.
NOTA BENE Le registrazioni devono essere effettuate solo nel caso in cui gli operatori detengano, acquistino, vendano, cedano un quantitativo del singolo prodotto superiore a 30 tonnellate annue.
Il provvedimento in esame precisa, inoltre, che non sono tenuti agli adempimenti legati alla registrazione delle operazioni di carico e scarico: gli operatori che utilizzano le quantità per il reimpiego aziendale anche per usi zootecnici; i cereali destinati alla semina o da utilizzare in azienda; i prodotti che al momento della trebbiatura vengono trasferiti in strutture private o associative.
L’obbligo di registrazione è circoscritto ai prodotti che rientrano nella seguente lista:
Frumento duro;
Frumento tenero e frumento segalato;
Granturco;
Orzo;
Farro;
Segale;
Sorgo;
Avena;
Miglio e scagliola;
Semola di frumento duro;
Farina di frumento duro;
Farina di frumento tenero;
Farina di granturco;
Farina di orzo.
Per le imprese di prima trasformazione l’obbligo di registrazione trova applicazione solo per le operazioni di carico e non anche per le operazioni inerenti allo scarico di sfarinati. Per prodotti di prima trasformazione si intendono quei prodotti ottenuti dalle materie prime in un unico ciclo di elaborazione industriale.
Le sanzioni
Al fine di verificare l’effettiva operatività del monitoraggio del mercato nazionale di cereali, il provvedimento prevede una fase sperimentale fino al 31 dicembre 2023, nel corso della quale non si applicano le sanzioni previste.
Le sanzioni si applicheranno infatti a decorre dal 1° gennaio 2024.
In particolare l’art. 7 stabilisce sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra:
1.000 € e 4.000 € per i soggetti che, essendovi obbligati, non istituiscono il registro sul quale annotare le movimentazioni di cereali e sfarinati.
500 € e 2.000 € in caso di mancato rispetto delle modalità di tenuta telematica del registro.
Nel caso di violazioni concernenti la tenuta del registro è, comunque, applicabile l’istituto della diffida, previsto per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare.
È esclusa la responsabilità dell’operatore nel caso in cui si verifichino violazioni nella tenuta del registro conseguenti al malfunzionamento del sistema telematico.