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Registro telematico delle produzioni cerealicole

Obbligo di registrazione per quantitativo di singolo prodotto superiore a 30 tonnellate annue: la fase sperimentale, senza sanzioni, durerà fino al 31 dicembre 2023

19/07/2022 da Ufficio stampa

Con Decreto del Ministero delle poli­tiche agricole del 29 marzo 2022, en­trato in vigore il 25 maggio 2022, infor­miamo che è stato istituito il Registro telematico delle produzioni cereali­cole nel quale devono essere annota­te le operazioni di carico e scarico dei cereali, in attuazione della Legge di Bilancio 2021, al fine di consentire un accurato monitoraggio delle produ­zioni cerealicole presenti sul territorio nazionale.

Il decreto individua le modalità opera­tive per l’annotazione nel Registro, istituito presso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) dei flussi di carico e scarico dei quantitativi di ce­reali e di farine di cereali detenuti a qualsiasi titolo da imprese agricole, cooperative, consorzi, imprese com­merciali, imprese di importazione e imprese di prima trasformazione del­la filiera cerealicola che, in forma sin­gola o associata, producono, deten­gono, acquistano, vendono, cedono o destinano alla prima trasformazione, uno o più prodotti.

Sono, invece, espressamente esclusi gli operatori delle imprese di seconda trasformazione ed i dettaglianti, ivi compresa la grande distribuzione or­ganizzata, che operano nell’ambito di attività commerciali. In particolare, a titolo esemplificativo, sono esclusi da­gli obblighi di registrazione:

- le pasticcerie e le pizzerie, gli eser­cizi commerciali al dettaglio, che vendono al consumatore finale;

- i panifici ed i pastifici che non supe­rano le 30 tonnellate/anno per sin­golo prodotto (rif. elenco art. 2 DM 25/03/2022) detenuto per la produ­zione di pane e pasta;

- i grossisti che detengono e com­mercializzano quantitativi di ciascun cereale e sfarinato non superiori a 30 tonnellate/anno.

 

Le registrazioni

Le operazioni devono essere registra­te nel SIAN entro il giorno venti del terzo mese successivo alla data di ca­rico o scarico, anche, tramite registra­zioni mensili complessive, sempre che i dati forniti complessivamente si rife­riscano a periodi temporali non supe­riori al mese solare.

NOTA BENE Le registrazioni devono essere effettuate solo nel caso in cui gli operatori detengano, acquistino, vendano, cedano un quantitativo del singolo prodotto superiore a 30 ton­nellate annue.

Il provvedimento in esame precisa, inoltre, che non sono tenuti agli adem­pimenti legati alla registrazione delle operazioni di carico e scarico: gli ope­ratori che utilizzano le quantità per il reimpiego aziendale anche per usi zootecnici; i cereali destinati alla semi­na o da utilizzare in azienda; i prodot­ti che al momento della trebbiatura vengono trasferiti in strutture private o associative.

L’obbligo di registrazione è circoscrit­to ai prodotti che rientrano nella se­guente lista:

Frumento duro;

Frumento tenero e frumento segalato;

Granturco;

Orzo;

Farro;

Segale;

Sorgo;

Avena;

Miglio e scagliola;

Semola di frumento duro;

Farina di frumento duro;

Farina di frumento tenero;

Farina di granturco;

Farina di orzo.

Per le imprese di prima trasformazio­ne l’obbligo di registrazione trova ap­plicazione solo per le operazioni di carico e non anche per le operazioni inerenti allo scarico di sfarinati. Per pro­dotti di prima trasformazione si inten­dono quei prodotti ottenuti dalle ma­terie prime in un unico ciclo di elabo­razione industriale.

 

Le sanzioni

Al fine di verificare l’effettiva operati­vità del monitoraggio del mercato na­zionale di cereali, il provvedimento prevede una fase sperimentale fino al 31 dicembre 2023, nel corso della qua­le non si applicano le sanzioni previste.

Le sanzioni si applicheranno infatti a decorre dal 1° gennaio 2024.

In particolare l’art. 7 stabilisce sanzio­ni amministrative pecuniarie compre­se tra:

1.000 € e 4.000 € per i soggetti che, essendovi obbligati, non istituiscono il registro sul quale annotare le mo­vimentazioni di cereali e sfarinati.

500 € e 2.000 € in caso di mancato rispetto delle modalità di tenuta te­lematica del registro.

 

Nel caso di violazioni concernenti la tenuta del registro è, comunque, ap­plicabile l’istituto della diffida, previsto per le violazioni delle norme in mate­ria agroalimentare e di sicurezza ali­mentare.

È esclusa la responsabilità dell’opera­tore nel caso in cui si verifichino viola­zioni nella tenuta del registro conse­guenti al malfunzionamento del siste­ma telematico.