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Ordinanza n. 75 di data 14.6.2021

Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza Covid 19

In seguito all’adozione dell’ordinanza del Ministero della Salute del 11 giugno 2021 (G.U. n. 139 del 12-6-2021) che prevede l’applicazione nella Provincia autonoma di Trento delle misure di cui alla c.d. «zona bianca»

14/06/2021 da Ufficio stampa

Con ordinanza n. 75 di data 14 giugno 2021 (allegato 1), il Presidente della Provincia Autonoma di Trento - vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 11 giugno 2021 che classifica la nostra Provincia  in “zona bianca” -  ha disposto sul territorio provinciale, sino al 31 luglio 2021, l’applicazione delle misure di prevenzione previste per la zona bianca, ovvero che 

1. si applicano le misure di prevenzione sanitaria di cui alla normativa nazionale e alle linee guida (allegato 2);
 

2. è consentita la riapertura per le seguenti attività:

- parchi tematici e di divertimento, anche temporanei;

- piscine e centri natatori in impianti coperti;

- centri benessere e termali;

- feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose all’aperto e al chiuso;

- fiere (comprese sagre e fiere locali), grandi manifestazioni fieristiche, convegni e congressi;

- eventi sportivi aperti al pubblico, diversi da quelli di cui all’art. 5 del d.l. 52/2021, che si

svolgono al chiuso;

- sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;

- centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;

- corsi di formazione;

3. rimangono sospese le attività che abbiano luogo in  sale  da  ballo, discoteche e locali assimilati, fermo restando che le attività di ristorazione e bar ivi svolte sono equiparate a quelle già autorizzate dalla normativa vigente;
 

4.  in “zona bianca” non si applicano limiti orari agli spostamenti e alle attività (c.d. coprifuoco), ma rimangono comunque in vigore, anche all’aperto, le generali misure di prevenzione relative all’obbligo di utilizzare la mascherina a protezione delle vie respiratorie e di mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;
 

5. le altre attività economiche, sociali e produttive consentite in questa fase devono essere svolte nel rispetto  dei Protocolli e Linee Guida attualmente vigenti (All.to 2 e 3 di cui all’ordinanza).

Relativamente all’attività di ristorazione, con l’ordinanza si dispone che sino al 21 giugno 2021 anche sul territorio provinciale il consumo al tavolo negli spazi chiusi è consentito per un massimo di sei persone per tavolo, fatta eccezione che siano tutti conviventi.

Stante l’applicazione anche sul territorio provinciale delle predette “Linee Guida e del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, cessano di avere efficacia tutte quelle disposizioni più restrittive o incompatibili recate dalle precedenti ordinanze del Presidente della Provincia per i settori di riferimento (a titolo meramente esemplificativo, fatta salva l’applicazione degli attuali protocolli/linee guida per il settore di riferimento, vengono meno l’efficacia delle disposizioni previste per i parchi avventura ovvero quelle in materia di esercizio dell’attività commerciale - che consentivano l’accesso ad un diverso numero di persone in relazione alla superficie di vendita - nonché le disposizioni previste in materia di sagre, fiere e mercati);
 

6. con l’ordinanza viene disposto altresì che in tutti gli eventi/attività in cui vi sia la presenza di più persone in un unico luogo chiuso (ad es. conferenze, riunioni di organi elettivi anche eventualmente in presenza di pubblico ecc.), è obbligatorio mantenere aperte in via continuativa, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre, vetrate e similari al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni; ove tale apertura continuativa non sia possibile, l’apertura deve essere garantita almeno ogni sessanta minuti e per il tempo necessario al ricambio d’aria naturale (semprechè le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non consentano tale apertura ogni sessanta minuti);
 

7. per quanto riguarda i prestatori di servizio alla persona di estetisti e acconciatori viene confermata la possibilità di determinare liberamente gli orari di apertura e di chiusura delle proprie attività, nel rispetto della disciplina vigente in materia di lavoro e, in particolare, delle disposizioni relative all’orario notturno, festivo e ai turni di riposo;
 

8. in merito al funzionamento degli impianti a fune, l’ultima ordinanza presidenziale conferma le disposizioni dell’ordinanza n. 73 con la quale si consentiva la riapertura degli impianti di risalita dei comprensori sciistici e per il turismo estivo, nel rispetto di quanto previsto dalle “Linee Guida per l’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali”, così come integrate dalle disposizioni riportate nel “Verbale riunione del 19 maggio 2021”, prot. n. 368125 del 20 maggio 2021;
 

9. relativamente ai luoghi di riparo in montagna, l’ordinanza conferma le precedenti previsioni che in tutti i luoghi di riparo presenti in montagna, a prescindere dalla relativa denominazione, tutti gli escursionisti che lo richiedono devono essere accolti nella struttura in caso di condizioni meteorologiche avverse (non solo pioggia, ma anche vento, basse temperature, ecc.), nonché nelle ore serali o notturne e in caso di difficoltà dell'escursionista o di necessità di sosta. In queste situazioni critiche che possono comportare sovraffollamento degli ambienti e mancato rispetto delle disposizioni sul distanziamento, è disposto che il luogo di riparo debba accogliere gli escursionisti e assicurare che tutte le persone indossino una mascherina adeguata a protezione delle vie respiratorie. In questa fase non potranno essere somministrati alimenti e, se possibile, si dovrà tenere aperta una porta o una finestra verso l'esterno. Ai luoghi di riparo viene data in via provvisoria la possibilità di ricavare spazi aggiuntivi esterni coperti di carattere temporaneo per dare riparo agli escursionisti.

 

Il mancato rispetto delle disposizioni dei predetti decreti e dell’ordinanza provinciale comporta l’applicazione della sanzione amministrativa, prevista dall’articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito in L. 22 maggio 2020, n. 35), ovvero con il pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1000.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

 

Allegati:

Allegato 2 e 3 (Linee Guida e Protocollo)

Ordinanza 75