Con una recente circolare il Servizio di Polizia Amministrativa della Provincia di Trento ed il Consorzio dei Comuni hanno fornito alcune indicazioni sulle modalità di svolgimento e di autorizzazione di spettacoli e trattenimenti pubblici, tenendo conto delle recenti modifiche normative e della necessità di semplificare le procedure, garantendo al contempo la sicurezza e la tutela della pubblica incolumità. Di seguito una breve scheda di sintesi.
In base all’articolo 13 della LP n. 9/2000 è consentito effettuare in modo occasionale e accessorio all’attività di somministrazione e senza necessità di alcuna istanza e di alcuna S.C.I.A., piccoli trattenimenti senza ballo non solo nei locali interni dei pubblici esercizi, ma anche negli spazi esterni di pertinenza degli stessi (plateatici, dehor, spazi privati di proprietà o in uso all’esercizio, occupazioni di suolo pubblico regolarmente concessi) nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
deve trattarsi di trattenimenti musicali di piccola portata (o di trasmissione di eventi sportivi anche su reti decodificate), quali piccoli concertini, piccole esibizioni canore o karaoke;
N.B. Sono esclusi i dj-set, per i quali rimane necessario presentare apposita domanda di autorizzazione o S.C.I.A. corredate della necessaria documentazione;
non deve in alcun caso trattarsi di trattenimenti danzanti per i quali rimane necessario presentare apposita domanda di autorizzazione o S.C.I.A. corredate della necessaria documentazione;
non si deve operare in alcun modo una trasformazione del locale o del plateatico in locale/spazio di spettacolo/trattenimento;
ATTENZIONE: solo ed esclusivamente in presenza di questi presupposti il gestore potrà organizzare piccoli spettacoli/trattenimenti musicali, anche dal vivo, ai sensi dell’articolo 13 della L.P. 9/2000, senza necessità di ottenere preventivamente le licenze di cui agli articoli 68 e 80 T.U.L.P.S. o di presentare le S.C.I.A. previste dalla citata normativa.
Gli spettacoli o trattenimenti pubblici con caratteristiche rilevanti per la sicurezza (non rientranti nelle ipotesi di cui all’articolo 13 LP 9/2000 sopra illustrate) sono soggetti alla normativa TULPS e possono essere svolti presentando:
o alternativamente
Domanda o SCIA devono essere corredate dagli allegati richiesti ed in particolare dalla relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri/architetti/periti industriali/geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo/trattenimento alle regole tecniche stabilite con DM 19 agosto 1996 (anche con riferimento alle strutture, alle attrezzature ed agli impianti installati).
A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano nell’ambito di applicazione della normativa TULPS:
N.B.: Per gli eventi sottoposti a S.C.I.A. 200, la dichiarazione del tecnico abilitato potrà essere sostituita da una semplice dichiarazione dell’organizzatore dell’evento attestante la sussistenza di determinati requisiti e condizioni (manifestazioni all’aperto, a livello del terreno o su terrapieno, in luoghi non confinati, lontano da potenziali fonti di pericolo ed in assenza di strutture, infrastrutture ed impianti a parte quello acustico se di piccola portata ed installato in area non accessibile al pubblico).
Dal 16 giugno 2025 è disponibile, in via sperimentale, una nuova piattaforma informatica chiamata “la stanza del cittadino” per la presentazione delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) relative a trattenimenti e spettacoli fino a 200 e fino a 2000 persone.
Questa piattaforma faciliterà la compilazione delle domande, guidando l’utente e riducendo il rischio di errori. Inoltre, permetterà di interagire direttamente con il funzionario, monitorare lo stato della pratica e consultare lo storico delle richieste. Il servizio potrà essere utilizzato a discrezione degli utenti fino al 30 settembre 2025 e diventerà l’unica modalità di presentazione obbligatoria a partire dal 1° ottobre 2025 (salvo eventuali modifiche o deroghe).
Si ritiene utile ricordare che per l’effettuazione di spettacoli e trattenimenti pubblici rimangono fermi gli obblighi in materia di:
La semplice musica di sottofondo diffusa tramite impianti di moderata potenza (radio o tv), purché la stessa consenta la normale conversazione tra gli astanti, non necessita di autorizzazioni per attività di trattenimento o spettacolo, ma in base agli eventuali regolamenti comunali può invece trovare limitazioni rispetto alle modalità di diffusione (es. solo in spazi interni), oppure di orario o ancora dover rispettare altre specifiche prescrizioni.
Aspetti sanzionatori
Nelle ipotesi di mancanza di titolo autorizzatorio (S.C.I.A. o autorizzazione) è prevista una sanzione pecuniaria da € 258 a € 1549, l’adozione di un provvedimento di cessazione dell’attività abusiva e in casi specifici l’adozione di un provvedimento di chiusura del locale per un periodo non superiore a 7 giorni.
Nel caso di potenziali situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica, l’organo di vigilanza effettua una segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell’articolo 681 del codice penale.
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Per ulteriori dettagli e per gli opportuni approfondimenti si rinvia al testo della circolare recante «Linee guida per lo svolgimento di spettacoli e trattenimenti pubblici» (link).
Informazioni
Associazione di categoria e Ufficio legislativo (tel. 0461 880111)