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Dpcm del 7 agosto 2020

Proroga delle misure di contenimento Covid-19

Vengono prorogate, fino al 7 settembre 2020, le misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19

08/08/2020 da Ufficio stampa

ll Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 7 agosto 2020, ha promulgato  un ulteriore decreto con il quale ha prorogato le misure per contrastare la diffusione del virus.

Le disposizioni del decreto si applicano dal 9 agosto 2020 e sono efficaci sino al 7 settembre 2020. 

Nel riservarci di illustrare e commentare analiticamente il provvedimento in una prossima comunicazione, segnaliamo alcune disposizioni di particolare interesse.

Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale (art. 1)

Viene confermato l’obbligo dell’utilizzo delle mascherine (anche di comunità o autoprodotte) nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile mantenere continuativamente la distanza di sicurezza di almeno un metro. Sono esonerati dall’utilizzo delle mascherine i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina (commi I e IV).

Sono state altresì prorogate le altra misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio ovvero l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (comma III); e le note misure di prevenzione igienico sanitarie (allegato 19), tra le quali l'igiene costante ed accurate delle mani (comma V).

Tra le altre disposizioni e raccomandazioni prorogate sull’intero territorio  riportiamo (comma VI):

  • lett. a) l’obbligo di rimanere al proprio domicilio per i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°); 

  • lettera m) l'attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo è consentita a condizione che ne sia stata accertata la compatibilità dello svolgimento con la situazione epidemiologica locale e comunque in conformità alle disposizioni dei protocolli e delle linee guida provinciali o nazionali;

  • lettera n)   gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto devono essere svolti (con il numero massimo di 1000 spettatori all’aperto e di 200 spettatori al chiuso) con posti a sedere preassegnati e distanziati a condizione che sia comunque assicurato il rispetto del distanziamento sociale (almeno un metro tra le persone non conviventi) e nel rispetto delle disposizioni dei protocolli e delle linee guida provinciali o nazionali. Rimangono sospese le attività delle sale da ballo, delle discoteche e dei locali assimilati (sia all’aperto che al chiuso) e gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto qualora non sia possibile assicurare il rispetto delle condizioni sopra riportate nonché le disposizioni dei protocolli e delle linee guida. A decorrere dal 1 settembre 2020 sono invece consentite le manifestazioni fieristiche ed i congressi nel rispetto dei relativi protocolli e purchè sia garantita l’adozione di misure organizzative adeguate alle dimensioni e alle caratteristiche  dei luoghi, tali da assicurare tra i frequentatori la distanza interpersonale di almeno un metro. A decorrere dal 9 agosto 2020 sono consentite le attività di preparazione delle manifestazioni fieristiche che non comportano accesso di spettatori nonché quelle propedeutiche alle riaperture, ma la Provincia, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica potrà stabilire sia una diversa data di ripresa delle attività sia un diverso numero massimo di spettatori.

  • z)  le attività di centri benessere, di centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della vigente normativa), di centri culturali e di centri sociali sono consentite a condizione che ne sia stata accertata la compatibilità dello svolgimento con la situazione epidemiologica locale e comunque in conformità alle disposizioni dei protocolli e delle linee guida provinciali o nazionali;

  • lettera dd) anche per le attività commerciali al dettaglio sono state prorogate le misure relative al distanziamento interpersonale di almeno un metro, agli ingressi dilazionati ed al divieto di permanenza all’interno dei locali oltre il tempo strettamente necessario all’acquisto di beni,  nonché l’obbligo di rispettare le disposizioni dei protocolli e delle linee guida provinciali o nazionali; 

  • lettera ee) le attività dei servizi di ristorazione (bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ecc.) sono consentite a condizione che ne sia stata accertata la compatibilità dello svolgimento con la situazione epidemiologica locale e comunque in conformità alle disposizioni dei protocolli e delle linee guida provinciali o nazionali; continuano ad essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; rimane altresì consentita l’attività di ristorazione con consegna a domicilio (nel rispetto delle norme igienico sanitarie) e l’attività di ristorazione con asporto, purché venga garantito il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro. Rimangono aperti all’interno degli ospedali e degli aeroporti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con l’obbligo di rispettare la nota distanza di sicurezza interpersonale.

  • lettera hh) nel rispetto delle predette norme igienico sanitarie, possono altresì essere svolti i servizi finanziari ed assicurativi.

  • lettera ll) per lo svolgimento delle attività professionali il decreto raccomanda l’adozione dei protocolli anti contagio e l’adozione di strumenti di protezione individuale, qualora non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro; si raccomanda inoltre l’incentivazione delle modalità del lavoro agile, delle ferie e dei congedi retribuiti e da ultimo lo svolgimento delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

  • lettera mm) e  lettera nn) l’attività degli stabilimenti balneari e delle strutture ricettive possono essere esercitate a condizione che ne sia stata accertata dalla Provincia la compatibilità con la situazione epidemiologica locale e comunque nel rispetto delle disposizioni dei protocolli e delle linee guida provinciali o nazionali, in particolare relativamente alle modalità di accesso, ricevimento e assistenza agli ospiti, alle modalità di utilizzo degli spazi, comuni, ecc.

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali (art. 2)

Relativamente allo svolgimento delle attività produttive industriale e commerciali è stato prorogato l’obbligo di rispettare i contenuti del protocollo  condiviso  di  regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID -19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali (allegato 12), nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della  diffusione  del COVID -19  nei  cantieri di data 24  aprile  2020 (allegato 13), e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID -19 nel settore del trasporto e della logistica di data  20 marzo 2020 (allegato 14). 

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Da ultimo si segnala che con il presente DPCM sono state prorogate anche le misure relative agli ingressi dall’estero (con 16 paesi off limits per l’Italia) nonchè quelle che prevedono l’obbligo di quarantena (Bulgaria e Romania). Per un’approfondita analisi di tali misure si rinvia al testo del decreto ed allegato 20 ovvero:

art. 4  limitazione agli spostamenti da e per l’estero ; art. 5 obblighi di dichiarazione, art. 6  sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

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Allegato:

DPCM 7 agosto 2020

Approfondimenti:

Protocollo Salute e Sicurezza sul Lavoro - Commercio e Pubblici Esercizi

Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro rev.7 – 31 luglio 2020

Protocollo “Centri termali e centri benessere” riportato nell’Allegato 1 alla medesima deliberazione

Protocollo per le attività ricettive